Ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari
122 Un ripristino di valore per un’unità generatrice di flussi finanziari deve essere allocato alle attività dell’unità, ad eccezione dell’avviamento, proporzionalmente ai valori contabili di tali attività. Tali incrementi dei valori contabili devono essere trattati come ripristini di valore di singole attività e rilevati in conformità alle disposizioni del paragrafo 119.
123 Nell’allocare l’importo derivante da un ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 122, il valore contabile di un’attività non deve essere superiore al minore tra:
a) il valore recuperabile (qualora determinabile); e
b) il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell’ammortamento) se negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività.
L’ammontare del ripristino di valore che sarebbe stato altrimenti imputato all’attività deve essere allocato in base a un criterio proporzionale alle altre attività dell’unità eccetto per l’avviamento.
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