Quote di pertinenza di terzi
91 Secondo quanto previsto dall’IFRS 3, l’avviamento rilevato in un’aggregazione aziendale rappresenta l’avviamento acquisito dalla controllante in base alla quota di pertinenza, anziché l’ammontare dell’avviamento controllato dalla stessa come risultato dell’aggregazione aziendale. Quindi, l’avviamento attribuibile a una quota di pertinenza di terzi non è rilevato nel bilancio consolidato della controllante. Di conseguenza, se vi è una quota di pertinenza di terzi in un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento, il valore contabile di tale unità include:
a) sia la quota della controllante che la quota di pertinenza di terzi nelle attività nette identificabili dell’unità; e
b) la quota della controllante nell’avviamento.
Tuttavia, parte del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari determinata secondo quanto previsto dal presente Principio è attribuibile alla quota di pertinenza di terzi nell’avviamento.
92 Di conseguenza, al fine di verificare la riduzione di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari non completamente posseduta comprensiva dell’avviamento, il valore contabile di tale unità è figurativamente rettificato, prima di essere confrontato con il suo valore recuperabile. Ciò è ottenuto sommando l’avviamento attribuibile alla quota di pertinenza di terzi al valore contabile dell’avviamento allocato all’unità. Questo valore contabile figurativamente rettificato viene poi confrontato con il valore recuperabile dell’unità per determinare se l’unità generatrice di flussi finanziari ha subito una riduzione di valore. In tal caso, l’entità alloca innanzitutto la perdita per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104 per ridurre il valore contabile dell’avviamento allocato all’unità.
93 Tuttavia, poiché l’avviamento è rilevato soltanto nella misura della quota di pertinenza dalla controllante, qualunque perdita per riduzione di valore relativa all’avviamento si ripartisce tra quella attribuibile alla controllante e quella attribuibile alla quota di pertinenza di terzi, rilevando solo la prima come perdita per riduzione di valore dell’avviamento.
94 Se la perdita per riduzione di valore totale relativa all’avviamento è inferiore all’eccedenza del valore contabile figurativamente rettificato dell’unità generatrice di flussi finanziari rispetto al suo valore recuperabile, il paragrafo 104 dispone che l’eccedenza residua sia allocata alle altre attività dell’unità in proporzione al valore contabile di ogni attività dell’unità.
95 L’esempio illustrativo n. 7 illustra la verifica per riduzione di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari non interamente posseduta che include l’avviamento.
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