18 Il presente Principio definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il fair value (valore equo) di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari dedotti i costi di vendita e il proprio valore d’uso. I paragrafi da 19 a 57 contengono le disposizioni per la determinazione del valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari.
19 Non è sempre necessario determinare sia il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita che il suo valore d’uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione di valore e non è necessario stimare l’altro importo.
20 Può essere possibile misurare il fair value al netto dei costi di dismissione anche se non è presente un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività identica. Tuttavia, talvolta non sarà possibile determinare il fair value al netto dei costi di dismissione in quanto non esiste alcun criterio per effettuare una stima attendibile del prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di vendita dell’attività tra gli operatori di mercato alla data di misurazione, alle condizioni di mercato correnti. In questo caso, l’entità può utilizzare il valore d’uso dell’attività come valore recuperabile.
21 Se non vi è ragione di credere che il valore d’uso di un’attività superi significativamente il suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, il fair value (valore equo) dell’attività dedotti i costi di vendita può essere utilizzato come valore recuperabile. Questo capiterà spesso quando un’attività è destinata alla dismissione. Ciò dipende dal fatto che il valore d’uso di un bene destinato alla dismissione è dato principalmente dagli incassi netti derivanti dalla dismissione, considerato che è probabile che i flussi finanziari futuri derivanti dall’uso continuativo dell’attività sino alla dismissione siano irrilevanti.
22 Il valore recuperabile viene calcolato con riferimento a una singola attività, salvo che essa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività o gruppi di attività. Se questo è il caso, il valore recuperabile viene riferito all’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’attività appartiene (cfr. paragrafi da 65 a 103), a meno che:
a) il fair value (valore equo) dell’attività dedotti i costi di vendita sia superiore al valore contabile; o
b) il valore d’uso dell’attività può essere stimato prossimo al suo fair value al netto dei costi di dismissione ed è possibile determinare il fair value al netto dei costi di dismissione.
23 In alcune circostanze, stime, medie e sistemi semplificati di calcolo possono fornire ragionevoli approssimazioni dei calcoli dettagliati esposti nel presente Principio per determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita o il valore d’uso.
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