120. L’applicazione del presente Principio deve essere solamente prospettica. Le perdite durevoli di valore (ripristini di valore) che originano dall’adozione del presente Principio contabile internazionale devono essere rilevate in conformità alle disposizioni del presente Principio (cioè, nel conto economico, a meno che un’attività sia iscritta all’ammontare rivalutato. Una perdita durevole di valore (ripristino di valore) di un’attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione (aumento) di rivalutazione).
121. Prima dell’emanazione del presente Principio, vari Principi contabili internazionali hanno incluso disposizioni assai simili a quelle contenute nel presente Principio per la rilevazione e per lo storno delle perdite durevoli di valore. Tuttavia, rispetto a precedenti valutazioni possono sorgere taluni cambiamenti perché il presente Principio prevede in dettaglio come determinare il valore recuperabile e come considerare l’unità generatrice di flussi finanziari di un’attività. Sarebbe difficile determinare retroattivamente quale sarebbe stata la stima del valore recuperabile. Perciò, nell’adottare il presente Principio, l’impresa non applica il trattamento contabile di riferimento o quello alternativo consentito previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, in merito agli altri cambiamenti di principi contabili.