Ripristino di valore di una singola attività
102. L’accresciuto valore contabile di un’attività dovuto a un ripristino di valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di svalutazione o ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna perdita durevole di valore dell’attività negli anni precedenti.
103. Qualsiasi incremento nel valore contabile di un’attività che renda il valore contabile maggiore di quanto sarebbe stato (al netto di svalutazione o ammortamento) nel caso in cui non fosse stata rilevata alcuna perdita durevole di valore dell’attività negli anni precedenti è una rivalutazione. Per contabilizzare tale rivalutazione, l’impresa utilizza il Principio contabile internazionale applicabile a tale attività.
104. Un ripristino di valore di un’attività deve essere rilevato immediatamente quale provento in conto economico, a meno che l’attività sia iscritta a un importo rivalutato in conformità alle disposizioni di un altro Principio contabile internazionale (per esempio, il trattamento contabile alternativo consentito di cui allo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattato come una rivalutazione secondo le disposizioni del relativo Principio contabile internazionale.
105. Un ripristino di valore di un’attività rivalutata è accreditato direttamente a patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, nella misura in cui una perdita durevole di valore della stessa attività rivalutata era precedentemente rilevata come costo nel conto economico, un ripristino di valore è rilevato come provento nel conto economico.
106. Dopo che è stato rilevato un ripristino di valore, la quota di svalutazione (ammortamento) dell’attività deve essere rettificata nei periodi futuri per ripartire il valore contabile modificato dell’attività, detratto il valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la restante vita utile.