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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 38 Attività immateriali – Rilevazione e valutazione

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Permute di attività

45. Una o più attività immateriali possono essere acquisite in permuta di una o più at­tività non monetarie o in cambio di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente discussione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che (a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o (b) né il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta né quello dell’attività scambiata sia valutabile attendibilmente. L’attività acquisita è misurata in questo modo anche se un’entità non può stornare immediatamente l’attività scambiata. Se l’attività acquisita non è misurata al fair value (valore equo), il suo costo è determinato dal valore contabile dell’attività scambiata.

46. Un’entità determina se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si prevede che i suoi flussi finanziari futuri cambino come risultato dell’operazione. Un’operazione di scambio ha sostanza commerciale se:

(a) la configurazione dei flussi finanziari (ossia, rischi, tempistica e importi) dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita; o

(b) il valore specifico per l’entità della parte delle sue operazioni interessata dalla permuta si modifica per effetto della permuta; e

(c) la differenza in (a) o (b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività permutate.

Al fine di determinare se un’operazione di permuta ha sostanza commerciale, il valore specifico per l’entità della parte delle sue operazioni interessate dall’operazione deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente senza che un’entità debba elaborare calcoli dettagliati.

47. Il paragrafo 21(b) specifica che una condizione per rilevare un’attività immateriale è che il costo dell’attività possa essere determinato attendibilmente. Il fair value (valore equo) di un’attività immateriale per la quale non esistono operazioni comparabili di mercato è attendibilmente valutabile se (a) la variabilità nell’intervallo di stime ragionevoli del fair value (valore equo) non è ampia per tale attività o (b) se le probabilità delle varie stime rientranti nell’intervallo possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del fair value (valore equo). Se un’entità è in grado di determinare attendibilmente il fair value (valore equo) sia dell’attività ricevuta che dell’attività scambiata, allora il fair value (valore equo) dell’attività scambiata è utilizzato per valutare il costo a meno che il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.

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