NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione- Appendice A

Scarica il pdf

Guida operativa

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

Ambito di applicazione (paragrafi 2-7)

AG1 Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o fisiche. (Quelli basati su variabili climatiche sono a volte detti «derivati climatici»). Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio quei contratti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.

AG2 Il presente Principio non cambia le disposizioni relative ai piani di benefici per dipendenti in conformità allo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione e accordi di royalty basati sul volume delle vendite o dei ricavi da servizi che sono disciplinati dallo IAS 18.

AG3 Talvolta, l’entità effettua quello che concepisce come un “investimento strategico” in strumenti rappresentativi di capitale emessi da un’altra entità, con l’intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo con l’entità nella quale l’investimento è effettuato. L’entità che investe o la joint venture utilizza lo IAS 28 per determinare se il metodo di contabilizzazione del patrimonio netto è appropriato per tale investimento. Se il metodo del patrimonio netto non risulta appropriato, l’entità applica il presente Principio per la contabilizzazione dell’investimento strategico.

AG3A Il presente Principio si applica ad attività e passività finanziarie degli assicuratori, diverse da diritti e obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2, lettera e), in quanto derivanti da contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.

AG4 I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come la garanzia, alcune forme di lettere di credito, il contratto di default del credito o il contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (cfr. paragrafo 2, lettera e)]:

a) … l’emittente lo valuta al maggiore tra:

i) l’importo determinato secondo lo IAS 37 e
ii) l’importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l’ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità ai principi dell’IFRS 15 (cfr. paragrafo 47, lettera c)];

b) alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto all’inadempienza del debitore nell’effettuare i pagamenti relativi all’attività garantita alla scadenza e subisca una perdita conseguente. Un esempio di tale garanzia è rappresentato dai contratti che prevedono pagamenti in caso di variazioni del merito di credito (rating) o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 4. Queste garanzie sono dei derivati e l’emittente applica il presente Principio;
c) se il contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di beni, l’emittente applica l’IFRS 15 ai fini della determinazione del momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla vendita dei beni.

AG4A L’affermazione che l’emittente considera i contratti come contratti assicurativi si trova in genere nelle comunicazioni dell’emittente ai clienti e alle autorità di regolamentazione, nei contratti, nella documentazione commerciale e nel bilancio. Inoltre, i contratti assicurativi sono spesso soggetti a disposizioni contabili distinte da quelle di altri tipi di operazione, come i contratti emessi da banche o società commerciali. In tali casi, il bilancio di un emittente di solito include una dichiarazione che l’emittente ha applicato tali disposizioni contabili.

 

DEFINIZIONI (paragrafi 8 e 9)

Designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico

AG4B Il paragrafo 9 del presente Principio permette a una entità di designare una attività finanziaria, una passività finanziaria o un gruppo di strumenti finanziari (attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico a condizione che questo consenta di ottenere informazioni più rilevanti.

AG4C La decisione di una entità di designare una attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è simile a una scelta di principio contabile (sebbene, a differenza di una scelta di principio contabile, non è necessario applicarla uniformemente a tutte le operazioni similari). Quando una entità ha tale possibilità di scelta, il paragrafo 14, lettera b), dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori stabilisce che il principio contabile prescelto comporti informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio in merito agli effetti delle operazioni, di altri eventi e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari della entità. Nel caso della designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, il paragrafo 9 indica le due circostanze in cui la disposizione che richiede informazioni più rilevanti sarà soddisfatta. Di conseguenza, per poter scegliere tale designazione in conformità con il paragrafo 9, l’entità ha bisogno di dimostrare di rientrare in una delle due circostanze seguenti (o in entrambe):

Paragrafo 9, lettera b), punto i): La designazione elimina o riduce significativamente la mancanza di uniformità di una valutazione o di una rilevazione che altrimenti ne deriverebbe

 

AG4D Secondo lo IAS 39, la valutazione di una attività o passività finanziaria e la classificazione delle variazioni di valore rilevate sono determinate dalla classificazione dell’elemento e dal fatto che l’elemento sia o meno parte di una relazione di copertura designata. Tali disposizioni possono creare una mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione (talvolta definita «asimmetria contabile») quando, per esempio, in assenza di una designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, una attività finanziaria è classificata come disponibile per la vendita (con la maggior parte delle variazioni del fair value (valore equo) rilevate direttamente nel patrimonio netto) e una passività che l’entità considera collegata è invece valutata al costo ammortizzato (con le variazioni del fair value (valore quo) non rilevate). In tali circostanze, un’entità può concludere che il proprio bilancio fornirebbe informazioni più rilevanti se sia l’attività che la passività fossero classificate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

AG4E Gli esempi seguenti illustrano le circostanze in cui tale condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 9, lettera b), punto i).

a) Un’entità ha delle passività i cui flussi finanziari sono contrattualmente basati sull’andamento economico di attività che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita. Per
esempio, un assicuratore può avere delle passività contenenti un elemento di partecipazione discrezionale che riconosce dei benefici in base ai rendimenti degli investimenti realizzati e/o non realizzati di un determinato gruppo di attività dell’assicuratore. Se la valutazione di tali passività riflette i prezzi di mercato correnti, la classificazione di tali attività al fair value (valore equo) rilevato al conto economico implica che le variazioni del fair value (valore equo) delle attività finanziarie sono rilevate in conto economico nello stesso esercizio delle relative variazioni di valore delle passività.
b) Una entità ha delle passività derivanti da contratti assicurativi la cui valutazione incorpora delle informazioni correnti (come consentito dall’IFRS 4, paragrafo 24), e delle attività finanziarie che considera correlate, che sarebbero state altrimenti classificate come disponibili per la vendita o valutate al costo ammortizzato.
c) Una entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come un rischio di tasso d’interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) che tendono a compensarsi. Tuttavia, soltanto alcuni degli strumenti sarebbero valutati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (ossia i derivati, o quelli classificati come posseduti per negoziazione). Potrebbe anche verificarsi che le disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura non siano soddisfatte, per esempio in quanto le disposizioni per l’efficacia di cui al paragrafo 88 non sono soddisfatte.
d) Una entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come un rischio di tasso di interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) che tendono a compensarsi e l’entità non le qualifica come operazioni di contabilizzazione di copertura in quanto nessuno degli strumenti è un derivato. Inoltre, in assenza di contabilizzazione delle operazioni di copertura esiste una significativa mancanza di uniformità nella rilevazioni degli utili e delle perdite. Per esempio:

i) l’entità ha finanziato un portafoglio di attività a tasso fisso che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita con obbligazioni a tasso fisso le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi. La rilevazione delle attività e delle obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato a conto economico corregge la mancanza di uniformità che altrimenti deriverebbe dalla valutazione delle attività al fair value (valore equo), con le variazioni rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, e delle obbligazioni al costo ammortizzato;
ii) l’entità ha finanziato un gruppo specifico di finanziamenti attraverso l’emissione di obbligazioni negoziate le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi. Se, inoltre, l’entità acquista e vende regolarmente le obbligazioni ma raramente, se non mai, acquista e vende i finanziamenti, rilevando sia i finanziamenti sia le obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato a conto economico elimina la mancanza di uniformità nei tempi di rilevazione degli utili e delle perdite che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di entrambi al costo ammortizzato e rilevando un utile o una perdita ogniqualvolta che l’obbligazione è riacquistata.

AG4F In casi analoghi a quelli descritti al paragrafo precedente la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, al momento della rilevazione iniziale, di attività e passività finanziarie non altrimenti valutate, può eliminare o ridurre significativamente la mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più rilevanti. Ai fini pratici, l’entità non ha bisogno di negoziare contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a una di mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ciascuna operazione sia designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico al momento della rilevazione iniziale e, allo stesso tempo, ci si aspetta che le restanti operazioni si verifichino.

AG4G Non sarebbe accettabile designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico soltanto alcune delle attività e passività finanziarie che comportano una mancanza di uniformità, se così facendo non si eliminano o non si riducono significativamente la mancanza di uniformità e quindi non si ottengono informazioni più rilevanti. Tuttavia, sarebbe accettabile designare soltanto alcune tra un certo numero di attività o passività finanziarie similari se ciò consentisse di ottenere una riduzione significativa (e possibilmente una riduzione maggiore di quella che si otterrebbe con altre designazioni consentite) della mancanza di uniformità. Per esempio, si ipotizzi che una entità abbia un certo numero di passività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU 100 e un numero di attività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU 50 ma che sono valutate diversamente. L’entità può ridurre significativamente la mancanza di uniformità nella valutazione designando, al momento della rilevazione iniziale, tutte le attività, ma soltanto alcune delle passività (per esempio, singole passività per un totale composto di CU 45) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tuttavia, poiché la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico può essere applicata soltanto a uno strumento finanziario nella sua interezza, l’entità di questo esempio deve designare una o più passività nella loro interezza. Essa non potrebbe designare una componente di una passività (per esempio, variazioni di valore attribuibili soltanto a un fattore di rischio, come le variazioni di un tasso di interesse di riferimento) o una sua quota parte (per esempio, una percentuale) di una passività.

 

Paragrafo 9, lettera b), punto ii): Un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito ed il suo rendimento è valutato al fair value (valore equo), in base a una strategia di gestione del rischio o d’investimento documentata

AG4H Una entità può gestire e valutare l’andamento di un gruppo di attività, passività finanziarie o di entrambi in modo tale che la valutazione di tale gruppo al fair value (valore equo) rilevato a conto economico consente di ottenere informazioni più rilevanti. In questa circostanza, l’attenzione si concentra sul modo in cui l’entità gestisce e valuta l’andamento piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari.

AG4I Gli esempi seguenti illustrano le circostanze in cui tale condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 9, lettera b), punto ii).

a) L’entità è una società d’investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d’investimento o una entità analoga che si occupa di investimenti in attività finanziarie per trarre profitto dal loro rendimento complessivo sotto forma di interessi o dividendi e variazioni del fair value (valore equo). Lo IAS 28 permette che tali investimenti siano valutati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico in conformità con il presente Principio. Una entità può applicare la stessa politica contabile ad altri investimenti gestiti in base al rendimento complessivo ma sui quali non ha un’influenza sufficiente per farli rientrare nell’ambito di applicazione delloIAS 28.
b) L’entità possiede attività e passività finanziarie che condividono uno o più rischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al fair value (valore equo) in conformità con una politica documentata di gestione delle attività e delle passività. Un esempio potrebbe essere quello di una entità che abbia emesso dei «prodotti strutturati» contenenti più derivati incorporati e che gestisca i rischi risultanti in base al fair value (valore equo) utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati. Un esempio simile potrebbe essere una entità che concede finanziamenti a tasso di
interesse fisso e gestisce il rischio di tasso di interesse di riferimento utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati.
c) L’entità è un assicuratore che possiede un portafoglio di attività finanziarie, che gestisce in modo da massimizzarne il rendimento complessivo [ossia, interessi o dividendi e variazioni di fair value (valore equo)] e ne valuta il risultato economico su tale base. Il portafoglio può essere posseduto a garanzia di specifiche passività, patrimonio netto o entrambi. Se il portafoglio è posseduto a garanzia di passività specifiche, la condizione di cui al paragrafo 9, lettera b), punto ii) può essere soddisfatta per le attività a prescindere dal fatto che l’assicuratore gestisca e valuti anche le passività in base al fair value (valore equo). La condizione del paragrafo 9, lettera b), punto ii) può essere soddisfatta quando la finalità dell’assicuratore è quella di massimizzare il rendimento complessivo delle attività nel lungo periodo anche se gli importi corrisposti ai possessori di contratti di partecipazione dipendono da altri fattori, quali l’ammontare degli utili realizzati nel breve periodo (per esempio un anno) o quando sono soggetti alla discrezionalità dell’assicuratore.

AG4J Come evidenziato in precedenza, questa condizione è basata sul modo in cui l’entità gestisce e valuta l’andamento del gruppo di strumenti finanziari in esame. Di conseguenza, (subordinatamente alla disposizione di designazione al momento della rilevazione iniziale) una entità che designa gli strumenti finanziari al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sulla base di questa condizione, deve anche designare tutti gli altri strumenti finanziari idonei che sono gestiti e valutati insieme.

AG4K La documentazione della strategia della entità non deve essere necessariamente esaustiva ma dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la conformità con il paragrafo 9, lettera b), punto ii). Tale documentazione non è richiesta per ogni singolo elemento, ma può essere presentata in base al portafoglio complessivo. Per esempio, se il sistema di gestione della «performance» di un dipartimento, come approvato dai dirigenti con responsabilità strategiche della entità, dimostra chiaramente che il suo andamento è valutato in base al rendimento complessivo, non è richiesta altra documentazione per dimostrare la conformità con il paragrafo 9, lettera b), punto ii).

 

Tasso di interesse effettivo

AG5 In alcuni casi, le attività finanziarie sono acquisite con grossi sconti che riflettono le perdite sostenute su crediti. Le entità includono tali perdite su crediti nei flussi finanziari stimati nel calcolo del tasso di interesse effettivo.

AG6 Quando si applica il criterio dell’interesse effettivo, un’entità generalmente ammortizza lungo la vita attesa dello strumento eventuali commissioni, punti corrisposti o ricevuti, costi sostenuti per l’operazione e altri premi o sconti inclusi nel calcolo del tasso di interesse effettivo. Tuttavia, si utilizza un periodo più breve se questo è il periodo a cui le commissioni, punti pagati o ricevuti, costi sostenuti per l’operazione, premi o sconti sono collegati. Ciò potrà verificarsi quando la variabile a cui le commissioni, i punti pagati o ricevuti, le spese sostenute per l’operazione, i premi o gli sconti fanno riferimento subisce una variazione di prezzo in base ai tassi del mercato prima della scadenza attesa dello strumento. In tale caso, il periodo di ammortamento appropriato è il periodo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per esempio, se un premio o uno sconto su uno strumento a tasso variabile riflette l’interesse che è maturato sullo strumento da quando l’interesse è stato pagato l’ultima volta, o le variazioni nei tassi di mercato da quando il tasso di interesse variabile è stato rideterminato ai tassi di mercato, questo sarà ammortizzato sino alla data successiva in cui il tasso di interesse variabile è rideterminato ai tassi di mercato. Questo avviene perché il premio o lo sconto fanno riferimento al periodo relativo sino alla data successiva di rideterminazione dell’interesse, poiché in tale data, la variabile a cui il premio o lo sconto fa riferimento (ossia i tassi di interesse) è rideterminata ai tassi di mercato. Se, tuttavia, il premio o lo sconto deriva da un cambiamento dello spread creditizio sul tasso variabile specificato nello strumento, o da altre variabili che non sono rideterminate ai tassi di mercato, il premio o lo sconto è ammortizzato lungo la vita attesa dello strumento.

AG7 Per le attività e passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e ciò altera il tasso di interesse effettivo. Se un’attività o una passività finanziaria a tasso variabile è rilevata inizialmente ad un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a scadenza, la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell’attività o passività.

AG8 Se un’entità rivede le proprie stime di riscossioni o pagamenti, l’entità deve rettificare il valore contabile dell’attività o passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari stimati effettivi e rideterminati. L’entità ricalcola il valore contabile calcolando il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario o, laddove applicabile, al tasso d’interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 92. La rettifica è rilevata come provento o onere nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. Se un’attività finanziaria è riclassificata conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E, e l’entità aumenta in seguito le proprie stime degli incassi futuri a seguito della maggiore recuperabilità di tali incassi, l’effetto di tale aumento deve essere rilevato come una rettifica del tasso d’interesse effettivo a partire dalla data del cambiamento della stima piuttosto che come una rettifica del valore contabile dell’attività alla data del cambiamento della stima.

AG8A Nell’applicare il criterio dell’interesse effettivo, l’entità identifica le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario. La descrizione delle commissioni per i servizi finanziari potrebbe non essere indicativa della natura e della sostanza dei servizi forniti. Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario sono trattate come rettifica del tasso di interesse effettivo, a meno che lo strumento finanziario sia valutato al fair value (valore equo), con le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio. In questi casi le commissioni sono rilevate come ricavi nel momento in cui lo strumento viene inizialmente rilevato.

AG8B Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario comprendono:

a) le commissioni di emissione ricevute dall’entità in relazione alla creazione o all’acquisizione dell’attività finanziaria. Esse possono comprendere corrispettivi per attività quali la valutazione delle condizioni finanziarie del mutuatario, la valutazione e la registrazione delle garanzie, degli accordi in materia di garanzie reali e di altri accordi di garanzia, la negoziazione dei termini dello strumento, la preparazione e l’elaborazione dei documenti, nonché la chiusura dell’operazione. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell’impegno riguardante lo strumento finanziario che ne risulta;
b) le commissioni di impegno ricevute dall’entità per originare un finanziamento quando l’impegno all’erogazione non rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio ed è probabile che l’entità aderirà ad un accordo specifico di concessione di prestito. Queste commissioni sono considerate una compensazione per l’assunzione dell’impegno di acquisire uno strumento finanziario. Se l’impegno scade senza che l’entità abbia erogato il prestito, la commissione è rilevata, alla scadenza, come ricavo;
c) le commissioni di emissione ricevute al momento dell’emissione di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell’impegno riguardante la passività finanziaria. L’entità distingue le commissioni e i costi che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo per la passività finanziaria dalle commissioni di emissione e dai costi dell’operazione relativi al diritto di fornire servizi, quali i servizi di gestione degli investimenti.

AG8C Le commissioni che non costituiscono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario e sono contabilizzate conformemente all’IFRS 15 comprendono:

a) le commissioni addebitate per il servizio del prestito;
b) le commissioni di impegno per originare un finanziamento quando l’impegno all’erogazione non rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio ed è improbabile che si concluda un accordo specifico di concessione di prestito e
c) le commissioni di sindacazione del prestito percepite dall’entità che effettua un prestito e non mantiene per sé nessuna parte del pacchetto di prestito (o mantiene una parte allo stesso tasso di interesse effettivo per rischi comparabili riservato agli altri partecipanti).

 

Derivati

AG9 Esempi tipici di contratti derivati sono i future e contratti forward, swap e opzioni. Un derivato solitamente presenta un valore nominale, rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia, uno strumento derivato non richiede al possessore o all’emittente di investire o di ricevere il valore nominale alla stipula del contratto. Alternativamente, un derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o un pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente con una variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale. Per esempio, un contratto può richiedere un pagamento fisso di CU1.000 se il LIBOR a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contratto è un derivato anche se un importo nozionale non è specificato.

AG10 La definizione di derivato nel presente Principio include contratti che sono regolati con la consegna dello strumento sottostante (ad esempio un contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tasso fisso). Un’entità può avere un contratto per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere regolato in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari (ad esempio un contratto per l’acquisto o la vendita di una merce a un prezzo fisso in una data futura). Tale contratto rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio a meno che esso sia stato sottoscritto e continui ad essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le disposizioni d’acquisto, vendita o uso previste dell’entità (cfr. paragrafi da 5 a 7).

AG11 Una delle caratteristiche di un derivato è che ha un investimento netto iniziale che è minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti che ci si aspetterebbe avere una reazione simile alle variazioni dei fattori di mercato. Un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all’investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l’opzione finanziaria è collegata. Un currency swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari fair value (valore equo) soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.

AG12 Un acquisto o vendita standardizzato dà origine ad un impegno a pagare un prezzo fisso tra la data di negoziazione e la data di regolamento che soddisfa la definizione di derivato. Tuttavia, a causa della breve durata dell’impegno contrattuale non è rilevato come uno strumento derivato. Piuttosto, il presente Principio richiede un’apposita contabilizzazione per tali contratti standardizzati (cfr. paragrafi 38 e da AG53 ad AG56).

AG12A La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale. Queste includono un indice delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga una attività di tale parte contrattuale. Una variazione del fair value (valore equo) di un’attività non finanziaria è specifica del proprietario se il fair value (valore equo) riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale attività (variabile finanziaria) ma anche la condizione della specifica attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per esempio, se una garanzia del valore residuo di una particolare automobile espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell’auto stessa, la variazione di tale valore residuo è specifica del proprietario dell’auto.

 

Costi di transazione

AG13 I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e oneri di trasferimento. I costi di transazione non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione.

 

Attività e passività finanziarie possedute per negoziazione

AG14 Generalmente la negoziazione riflette un’attiva e frequente attività di acquisto e vendita e gli strumenti finanziari posseduti per negoziazione che sono generalmente utilizzati al fine di generare un utile da fluttuazioni di prezzo a breve termine o dal profitto dell’operatore.

AG15 Le passività finanziarie possedute per negoziazione includono:

a) passività derivative che non sono contabilizzate come strumenti di copertura;
b) obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un venditore allo scoperto (ossia un’entità che vende attività finanziarie prese a prestito e non ancora possedute);
c) passività finanziarie che sono sostenute con un’intenzione di acquistarle a breve termine [ossia uno strumento di debito quotato che l’emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle variazioni del fair value (valore equo)]; e
d) passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo.

Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di negoziazione non qualifica di per sé la passività come posseduta per negoziazione.

 

Investimenti posseduti sino a scadenza

AG16 Un’entità non ha un manifesto interesse a possedere sino alla scadenza un investimento in un’attività finanziaria con una scadenza fissa se:

a) l’entità intende possedere l’attività finanziaria per un periodo indefinito;
b) l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria (a eccezione del caso in cui si verifichi una situazione non ricorrente e che non poteva essere ragionevolmente prevista dall’entità) a seguito di variazioni dei tassi di interesse o rischi di mercato, necessità di liquidità, variazioni nella disponibilità e nel rendimento di investimenti alternativi, variazioni nelle fonti e nei termini di finanziamento o variazioni nel rischio di cambio; o
c) l’emittente ha il diritto di regolare l’attività finanziaria per un importo significativamente inferiore al suo costo ammortizzato.

AG17 Uno strumento di debito con un tasso di interesse variabile può soddisfare le condizioni previste per essere qualificato come investimento posseduto sino alla scadenza. Gli strumenti rappresentativi di capitale non possono essere considerati un investimento posseduto sino alla scadenza perché non hanno una vita limitata nel tempo (come, per esempio, le azioni ordinarie) o perché gli importi che il possessore può ricevere possono variare in un modo non predeterminato (come, per esempio, opzioni, warrant e simili diritti su azioni). Con riferimento alla definizione di investimenti posseduti sino alla scadenza, i pagamenti fissi o determinabili e la scadenza fissa presuppongono l’esistenza di un accordo di natura contrattuale che definisca gli importi e le date in cui deve essere effettuato un pagamento al possessore, quali pagamenti di interessi e di capitale. Un rischio significativo di mancato pagamento non preclude la classificazione di un’attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se i pagamenti contrattuali sono fissati o determinabili e se altri criteri per tale classificazione sono soddisfatti. Se i termini di uno strumento di debito perpetuo richiedono pagamenti di interesse per un periodo indefinito, lo strumento non può essere classificato come posseduto sino alla scadenza perché non c’è una data di scadenza.

AG18 I criteri per classificare un investimento come posseduto sino alla scadenza sono soddisfatti per un’attività finanziaria che è redimibile dall’emittente se il possessore ha l’intenzione ed è in grado di possederla sino a quando è richiamata dall’emittente o sino alla scadenza e il possessore recupererà sostanzialmente tutto il suo valore contabile. L’opzione call dell’emittente, qualora esercitata, accelera semplicemente la scadenza dell’attività. Tuttavia, se l’attività finanziaria è redimibile secondo un criterio per cui il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto il suo valore contabile, l’attività finanziaria non può essere qualificata come un investimento posseduto sino alla scadenza. L’entità nel calcolare se il valore contabile è sostanzialmente recuperato considera qualsiasi premio pagato e qualsiasi costo di transazione capitalizzato.

AG19 Un’attività finanziaria con opzione a vendere (ossia il possessore ha il diritto di richiedere che l’emittente ripaghi o riscatti l’attività finanziaria prima della scadenza) non può essere classificata come un investimento posseduto sino alla scadenza perché il pagamento del premio per un’opzione a vendere un’attività finanziaria non è coerente con l’espressa volontà di possedere l’attività sino alla scadenza.

AG20 Per la maggior parte delle attività finanziarie, il fair value (valore equo) è una misura più adeguata del costo ammortizzato. La classificazione «posseduta sino alla scadenza» rappresenta un’eccezione ed è utilizzabile solo se l’entità ha un’effettiva intenzione e la capacità di mantenere l’investimento sino alla scadenza. Quando i comportamenti dell’entità hanno generato dubbi sull’intenzione e sulla capacità di possedere tali investimenti sino alla scadenza, il paragrafo 9 preclude l’uso dell’eccezione per un ragionevole periodo di tempo.

AG21 Una «prospettiva disastrosa» che è soltanto remota, come una corsa al prelievo dei depositi di una banca o una situazione similare che tocca un assicuratore, non è qualcosa che viene valutato da un’entità nel decidere se vi sia l’effettiva intenzione e capacità di possedere un investimento sino alla scadenza.

AG22 Le vendite prima della scadenza potrebbero soddisfare la condizione del paragrafo 9 – e, perciò, non originare un dubbio sull’intenzione dell’entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza – se esse sono attribuibili a uno dei seguenti aspetti:

a) un significativo deterioramento dell’affidabilità di credito dell’emittente. Per esempio, una vendita a seguito di un declassamento del merito di credito da parte di un’agenzia di rating esterna non originerebbe necessariamente un dubbio sull’intenzione dell’entità di possedere altri investimenti
sino alla scadenza se il declassamento fornisce prove di un importante deterioramento dell’affidabilità di credito dell’emittente stimato in base al merito di credito al momento della rilevazione iniziale. Analogamente, se un’entità usa indici di rating interni per la valutazione delle esposizioni, le variazioni in quegli indici interni possono aiutare ad identificare gli emittenti per i quali si è verificato un deterioramento dell’affidabilità del credito, a condizione che l’approccio dell’entità per l’assegnazione degli indici interni e per le variazioni di tali indici fornisca una valutazione uniforme, affidabile e obiettiva della qualità del credito degli emittenti. Qualora vi sia prova che un’attività finanziaria ha subito una riduzione di valore (cfr. paragrafi 58 e 59), il deterioramento dell’affidabilità del credito è spesso visto come significativo;
b) una variazione nella normativa tributaria che elimina o riduce significativamente la condizione di esenzione dalle imposte degli interessi sugli investimenti posseduti sino alla scadenza (ma non una variazione nella normativa tributaria che modifica l’aliquota fiscale marginale applicabile agli interessi attivi);
c) un’importante aggregazione aziendale o un’importante dismissione (quale può essere la vendita di un ramo aziendale) che necessita la vendita o il trasferimento di investimenti posseduti sino alla scadenza per mantenere l’esistente posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio
di credito dell’entità (sebbene l’aggregazione aziendale di per sé sia un evento sotto il controllo dell’entità, le variazioni nel suo portafoglio di investimenti per mantenere una posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito possono essere consequenziali piuttosto che previste con anticipo);
d) una variazione nelle disposizioni normative o regolamentari che modifica significativamente ciò che costituisce un investimento consentito o il livello massimo di particolari tipi di investimento, situazioni queste che spingono l’entità a dismettere un investimento posseduto sino alla scadenza;
e) un significativo incremento dei requisiti patrimoniali previsti dagli organi di vigilanza che inducono l’entità ad un ridimensionamento con la vendita degli investimenti posseduti sino alla scadenza;
f) un aumento significativo nella ponderazione dei rischi degli investimenti posseduti sino alla scadenza ai fini dei requisiti patrimoniali di vigilanza.

AG23 Un’entità non ha una dimostrata capacità di possedere sino alla scadenza un investimento in un’attività finanziaria con una scadenza fissa se:

a) non ha risorse finanziarie disponibili per continuare a sostenere l’investimento sino alla scadenza; o
b) è soggetta ad una esistente restrizione legale o di altro tipo che potrebbe vanificare l’intenzione di possedere l’attività finanziaria sino alla scadenza. (Tuttavia, un’opzione call dell’emittente non vanifica necessariamente l’intenzione di un’entità di possedere un’attività finanziaria sino alla scadenza – cfr. paragrafo AG18.)

AG24 Circostanze diverse da quelle descritte nei paragrafi da AG16 ad AG23 possono indicare che l’entità non ha l’effettiva intenzione o capacità di possedere un investimento sino alla scadenza.

AG25 L’entità valuta la propria intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza i propri investimenti qualificati come posseduti sino alla scadenza non solo quando tali attività finanziarie sono inizialmente rilevate, ma anche a ogni data di chiusura di ogni esercizio successivo.

 

Finanziamenti e crediti

AG26 Qualsiasi attività finanziaria non derivata con pagamenti fissi o determinabili (inclusi finanziamenti attivi, crediti commerciali, investimenti in strumenti di debito e depositi presso banche) potrebbe potenzialmente soddisfare la definizione di finanziamenti e crediti. Tuttavia, un’attività finanziaria che è quotata in un mercato attivo (come uno strumento di debito quotato, cfr. paragrafo AG71) non soddisfa le condizioni per la classificazione come finanziamento o credito. Le attività finanziarie che non soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti possono essere classificate come investimenti posseduti sino alla scadenza se soddisfano le condizioni per tale classificazione (cfr. paragrafo 9 e paragrafi da AG16 ad AG25). Al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria che sarebbe altrimenti classificata come un finanziamento o un credito, un’entità può designarla come un’attività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, o disponibile per la vendita.
DERIVATI INCORPORATI (paragrafi da 10 a 13)

AG27 Se un contratto primario non ha una stabilita o predeterminata scadenza e rappresenta un’interessenza residua nelle attività nette di un’entità, allora le sue caratteristiche e rischi economici sono quelli di uno strumento rappresentativo di capitale, e un derivato incorporato dovrebbe avere le caratteristiche di capitale relative alla stessa entità per considerarsi strettamente correlato. Se il contratto primario non è uno strumento rappresentativo di capitale e soddisfa la definizione di strumento finanziario, allora le sue caratteristiche e rischi economici sono quelli di uno strumento di debito.

AG28 Un derivato incorporato privo di opzioni (quale un contratto forward o swap incorporato) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che abbia un fair value (valore equo) pari a zero alla rilevazione iniziale. Un derivato incorporato basato su opzioni (quali un’opzione incorporata put, call, cap, floor o swap) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite dell’elemento opzione. Il valore contabile iniziale dello strumento primario corrisponde all’importo residuo dopo la separazione del derivato incorporato.

AG29 Generalmente, derivati incorporati multipli in uno strumento singolo sono trattati come un singolo derivato incorporato composto. Tuttavia, i derivati incorporati che sono classificati come rappresentativi di capitale (cfr. IAS 32) sono contabilizzati separatamente da quelli classificati come attività o passività. Inoltre, se uno strumento ha più di un derivato incorporato, e quei derivati si riferiscono a diverse esposizioni al rischio e sono prontamente separabili e indipendenti l’uno dall’altro, sono contabilizzati separatamente.

AG30 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario [paragrafo 11, lettera a)] nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le condizioni dei paragrafi 11, lettere b) e c), un’entità contabilizza il derivato incorporato in maniera separata dal contratto primario.

a) Un’opzione put incorporata in uno strumento che permette al possessore di richiedere all’emittente di riacquistare lo strumento per un importo di disponibilità liquide o altre attività che varia in base alla variazione del prezzo di uno strumento rappresentativo di capitale o di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario.
b) Un’opzione call incorporata in uno strumento rappresentativo di capitale che permette all’emittente di riacquistare tale strumento rappresentativo di capitale a un prezzo specificato non è strettamente correlata allo strumento primario rappresentativo di capitale nella prospettiva del possessore (dalla prospettiva dell’emittente, l’opzione call è uno strumento rappresentativo di capitale a condizione che soddisfi le condizioni per tale classificazione secondo quanto previsto dallo IAS 32, in tale caso è esclusa dall’ambito di applicazione del presente Principio).
c) Una opzione o una clausola automatica di estensione del termine rimanente sino alla data di scadenza di uno strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito a meno che non vi sia un allineamento congiunto del tasso approssimativo di interesse corrente di mercato al tempo dell’estensione. Se un’entità emette uno strumento di debito e il possessore di tale strumento di debito emette un’opzione call a favore di terzi su tale strumento, l’emittente considera l’opzione call come un’estensione della data di scadenza dello strumento di debito a condizione che si possa richiedere all’emittente di partecipare o facilitare la rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza dell’aver esercitato l’opzione call.
d) Interessi o quote capitale indicizzati allo strumento di capitale incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo – tramite cui l’ammontare dell’interesse o della quota capitale è indicizzato al valore degli strumenti rappresentativi di capitale – non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
e) Interessi o quote capitale indicizzati al valore della merce incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo – tramite cui l’ammontare dell’interesse o della quota capitale è indicizzato al prezzo di una merce (quale l’oro) – non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario d al derivato incorporato non sono simili.
f) Una modalità di conversione in capitale incorporata in uno strumento di debito convertibile non è strettamente correlata allo strumento primario di debito dalla prospettiva del possessore dello strumento (dalla prospettiva dell’emittente, l’opzione di conversione in capitale è uno strumento rappresentativo di capitale, escluso dall’ambito di applicazione del presente Principio a condizione che soddisfi le condizioni per tale classificazione secondo quanto previsto dallo IAS 32).
g) Un’opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito primario o in un contratto assicurativo primario non è strettamente correlata al contratto primario a meno che:

i) il prezzo di esercizio dell’opzione non sia approssimativamente uguale, a ciascuna data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito primario oppure al valore contabile del contratto assicurativo primario; o
ii) il prezzo di esercizio di un’opzione di rimborso anticipato non rimborsa il finanziatore per un ammontare uguale o inferiore al valore attuale approssimativo degli interessi persi per il periodo residuo del contratto primario. Gli interessi persi risultano dal prodotto tra la quota capitale rimborsata anticipatamente e il differenziale di tasso d’interesse. Il differenziale di tasso d’interesse è dato dall’eccedenza del tasso di interesse effettivo del contratto primario rispetto al tasso d’interesse effettivo che l’entità riceverebbe alla data di rimborso anticipato se reinvestisse la quota capitale rimborsata anticipatamente in un contratto analogo per il periodo residuo del contratto primario.

La valutazione se l’opzione call put sia strettamente correlata al contratto di debito primario viene effettuata prima di separare l’elemento di patrimonio netto di uno strumento di debito convertibile in conformità allo IAS 32.

h) Derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario di debito e che permettono a una delle parti (il «beneficiario») di trasferire il rischio di credito di un’attività di riferimento, che potrebbe non possedere, a un’altra parte (il «garante») non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito. Tali derivati su crediti permettono al garante di assumere il rischio di credito associato all’attività di riferimento senza possederla direttamente.

AG31 Un esempio di strumento ibrido è uno strumento finanziario che dia al possessore un diritto a vendere lo strumento finanziario all’emittente in cambio di un importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie che varia sulla base delle variazioni nell’indice del valore dello strumento di capitale o della merce che può aumentare o diminuire («strumento con opzione a vendere»). A meno che l’emittente indichi al momento della rilevazione iniziale ‘lo strumento con opzione a vendere come una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, è necessario separare un derivato incorporato (ossia la quota capitale indicizzata) secondo quanto previsto dal paragrafo 11 poiché il contratto primario è uno strumento di debito secondo quanto previsto dal paragrafo AG27 e il pagamento della quota capitale indicizzata non è strettamente correlata allo strumento primario di debito secondo quanto previsto dal paragrafo AG30, lettera a). Poiché il pagamento della quota capitale può aumentare e diminuire, il derivato incorporato è un derivato privo di opzione il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante.

AG32 Nel caso di uno strumento con opzione a vendere che può essere ceduto in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide pari alla quota proporzionale del valore dell’attività nette di un’entità (quali le quote di un fondo comune aperto o alcuni prodotti di investimento con quote indicizzate), l’effetto della separazione di un derivato incorporato e la contabilizzazione per ogni componente corrisponde alla valutazione dello strumento composto all’importo di rimborso, pagabile alla data di riferimento del bilancio se il possessore esercita il diritto di rivendere lo strumento all’emittente.

AG33 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi seguenti. In questi esempi l’entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.

a) Un derivato incorporato, in cui il sottostante sia un tasso d’interesse o un indice su tassi d’interesse che possa cambiare l’importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito sottostante fruttifero o di contratto assicurativo, è strettamente correlato al contratto sottostante a meno che lo strumento combinato non possa essere estinto in modo tale che l’assicurato non recuperi tutto l’investimento contabilizzato o che il derivato incorporato non possa almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del contratto sottostante e risultare in un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato di un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto sottostante.
b) Un contratto floor o cap su tassi d’interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto sottostante, se il cap è uguale o maggiore del tasso d’interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d’interesse di mercato quando il contratto è emesso e il cap o il floor non ha un effetto leva (leverage) con riferimento al contratto sottostante. Analogamente, le disposizioni incluse in un contratto per l’acquisto o la vendita di un’attività (per esempio una merce) che prevedono un cap e un floor, sul prezzo da corrispondere o ricevere per l’attività, sono strettamente correlate al contratto primario se entrambe il cap e il floor erano «out of the money» all’inizio e non hanno un effetto di leva (leverage).
c) Un derivato incorporato su una valuta estera che fornisce un flusso di pagamenti di quote di capitale o di interessi che sono denominati in una valuta estera ed è incorporato in uno strumento primario di debito (per esempio un’obbligazione a duplice valuta) è strettamente correlato allo strumento primario di debito. Un tale derivato non è separato dallo strumento primario poiché lo IAS 21 richiede che gli utili e le perdite derivanti dalla conversione in valuta estera degli elementi monetari primari siano imputati al conto economico.
d) Un derivato su cambi incorporato in un contratto sottostante che sia un contratto assicurativo o non uno strumento finanziario (come un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il prezzo sia denominato in una valuta estera) è strettamente correlato al contratto sottostante se non ha un effetto leva, se non contiene un’opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute:

i) la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;
ii) la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio); o
iii) una valuta che è comunemente utilizzata in contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari nell’ambiente economico in cui avviene l’operazione (ossia una valuta relativamente stabile e liquida che è comunemente utilizzata in operazioni commerciali locali o commercio esterno).

e) Una opzione a rimborsare anticipatamente incorporata in uno strip di soli interessi o sole quote capitale è strettamente correlata al contratto primario se il contratto primario i) inizialmente risultava dalla scissione del diritto a ricevere flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura, non includeva un derivato incorporato e che ii) non contiene termini non presenti nell’originario contratto primario di debito.
f) Il derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all’inflazione, quale l’indicizzazione dei pagamenti dovuti per il leasing basata su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non abbia effetto di leva finanziaria e l’indice sia collegato all’inflazione propria dell’ambiente economico in cui l’entità opera), ii) pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono dalle vendite connesse, o iii) pagamenti variabili dovuti per il leasing basati su tassi di interesse variabili.
g) L’elemento valutativo in unità incorporato in uno strumento finanziario sottostante o in un contratto assicurativo sottostante è strettamente correlato allo strumento o al contratto sottostante se i pagamenti denominati in unità sono misurati ai valori correnti delle unità che riflettono il fair
value (valore equo) delle attività del fondo. L’elemento valutativo in unità è una clausola
contrattuale che richiede pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento interno o esterno.
h) Un derivato incorporato in un contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto assicurativo sottostante se il derivato incorporato e il contratto assicurativo sottostante sono talmente interdipendenti da impedire a un’entità di valutare il derivato incorporato separatamente (ossia, senza considerare il contratto sottostante).

 

Strumenti che contengono derivati incorporati

AG33A Quando una entità diventa parte di uno strumento ibrido (combinato) che contiene uno o più derivati incorporati, il paragrafo 11 dispone che l’entità identifichi tale derivato incorporato, valuti se è necessario che sia separato dal contratto primario e per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente. Queste disposizioni possono essere più complesse, o risultare in valutazioni meno affidabili, rispetto alla valutazione dell’intero strumento al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Per tale ragione, il presente Principio consente di designare l’intero strumento al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

AG33B Tale designazione può essere utilizzata sia se il paragrafo 11 disponga che i derivati incorporati siano separati dal contratto primario, ovvero proibisca tale separazione. Tuttavia, il paragrafo 11A non giustificherebbe la designazione dello strumento ibrido (combinato) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico nei casi esposti nei paragrafi 11A, lettere a) e b), in quanto così facendo non ridurrebbe la complessità né migliorerebbe l’affidabilità.

 
RILEVAZIONE ED ELIMINAZIONE CONTABILE (paragrafi da 14 a 42)

Rilevazione iniziale (paragrafo 14)

AG34 Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 14, un’entità rileva tutti i diritti contrattuali e le obbligazioni relativi ai derivati nello stato patrimoniale, rispettivamente come attività e passività, eccetto per i derivati che impediscono che un trasferimento di attività finanziarie sia contabilizzato come una vendita (cfr. paragrafo AG49). Se un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l’eliminazione contabile, il possessore non rileva l’attività trasferita come attività propria (cfr. paragrafo AG50).

AG35 Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del paragrafo 14:

a) i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l’entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha un diritto legale a ricevere o un’obbligazione legale a pagare in contanti;
b) le attività da acquistare e le passività da sostenere come risultato di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno una delle parti ha fornito la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto. Per esempio, un’entità che riceve un ordine irrevocabile generalmente non rileva un’attività (e l’entità che trasmette l’ordine non rileva una passività) al momento dell’ordine ma, piuttosto, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati sono stati spediti, consegnati o resi. Se un impegno irrevocabile ad acquistare o a vendere elementi non finanziari rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio secondo quanto previsto dai paragrafi 5-7, il fair value (valore equo) netto è rilevato come un’attività o una passività alla data dell’impegno [cfr. c) di seguito]. Inoltre, se un impegno irrevocabile precedentemente non rilevato è designato come uno strumento coperto in una copertura del fair value (valore equo) ogni variazione nel fair value (valore equo) netto attribuibile al rischio coperto è rilevata come un’attività o una passività dopo l’inizio della copertura (cfr. paragrafi 93 e 94);
c) un contratto forward che rientri nell’ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafi da 2 a 7) è rilevato come un’attività o una passività alla data dell’impegno, piuttosto che alla data in cui avviene il regolamento. Quando un’entità diventa una parte di un contratto forward, i fair value (valore equo) del diritto e dell’obbligazione sono spesso uguali, così che il fair value (valore equo) netto del contratto forward è pari a zero. Se il fair value (valore equo) netto del diritto e dell’obbligazione non è zero, il contratto è rilevato come un’attività o passività;
d) i contratti di opzione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafi da 2 a 7) sono rilevati come attività o passività quando il possessore o l’emittente diventa un contraente del contratto;
e) programmate operazioni future, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono attività e passività perché l’entità non è ancora un contraente del contratto.

 

Eliminazione contabile di un’attività finanziaria (paragrafi 15-37)

AG36 Il seguente diagramma di flusso illustra la valutazione di se e in quale misura un’attività finanziaria è stornata.

 

[Omissis]

 

Accordi secondo i quali un’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un’attività finanziaria, ma assume un obbligo contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari [(paragrafo 18, lettera 8(b))].

AG37 La situazione descritta nel paragrafo 18(b) (quando un’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari) avviene, per esempio, se l’entità è una fiduciaria ed emette interessenze nei benefici degli investitori nelle attività finanziarie sottostanti che possiede e assicura la gestione di tali attività finanziarie. In tale caso, le attività finanziarie si qualificano per l’eliminazione se le condizioni nei paragrafi 19 e 20 sono soddisfatte.

AG38 Nell’applicare il paragrafo 19, l’entità potrebbe essere, per esempio, l’originatrice di un’attività finanziaria, oppure potrebbe essere un gruppo che include una controllata che ha acquistato l’attività finanziaria e passa i flussi finanziari a investitori terzi non correlati.

 

Accertamento del trasferimento dei rischi e benefici della proprietà dei beni (paragrafo 20)

AG39 Esempi di quando un’entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:

a) una vendita incondizionata di un’attività finanziaria;
b) una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione al riacquisto dell’attività finanziaria al suo fair value (valore equo) al momento del riacquisto; e
c) una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione put o call che è profondamente out of the money (ossia un’opzione che è così out of the money che è altamente improbabile che sia in the money prima della scadenza).

AG40 Esempi di quando un’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:

a) un’operazione di vendita e di riacquisto (retrocessione) dove il prezzo di riacquisto è un prezzo fisso o il prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore;
b) un accordo di prestito di titoli;
c) la vendita di un’attività finanziaria insieme a un «total return swap» che trasferisca l’esposizione al rischio di mercato nell’entità;
d) una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione put o call che è profondamente in the money (ossia un’opzione che è così in the money che è altamente improbabile sia out of the money prima della scadenza); e
e) una vendita di crediti a breve termine in cui l’entità garantisca di rimborsare al possessore le perdite di realizzo che è probabile si verifichino.

AG41 Se un’entità determina che a seguito del trasferimento, sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell’attività trasferita, non rileva nuovamente l’attività trasferita in un esercizio futuro, a meno che riacquisti l’attività trasferita in una nuova operazione.

 

Accertamento del trasferimento del controllo

AG42 Un’entità non ha mantenuto il controllo di un’attività trasferita se il possessore è in grado di vendere l’attività trasferita. Un’entità ha mantenuto il controllo di un’attività trasferita se il possessore non è in grado di vendere l’attività trasferita. Un possessore è in grado di vendere l’attività trasferita se è negoziata in un mercato attivo poiché il possessore potrebbe riacquistare l’attività trasferita sul mercato se necessita di rendere l’attività all’entità. Per esempio, un possessore può avere la capacità pratica di vendere un’attività trasferita se l’attività trasferita è soggetta a un’opzione che permette all’entità di riacquistarla, ma il possessore può ottenere prontamente l’attività trasferita sul mercato se l’opzione viene esercitata. Un possessore non è in grado di vendere l’attività trasferita se l’entità mantiene tale opzione e il possessore non può ottenere prontamente l’attività trasferita sul mercato se l’entità esercita la propria opzione.

AG43 Il possessore è in grado di vendere l’attività trasferita soltanto se il possessore può vendere l’attività trasferita nella sua totalità a terzi non collegati ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza l’imposizione di ulteriori restrizioni al trasferimento. La domanda chiave è che cosa è nella sostanza in grado di fare il possessore, non di quali diritti contrattuali il possessore gode in merito a ciò che può fare con l’attività trasferita o quali restrizioni contrattuali sussistono. In particolare:

a) un diritto contrattuale di disporre dell’attività trasferita ha poco effetto se non sussiste un mercato per l’attività trasferita; e
b) la capacità di disporre dell’attività trasferita ha poco effetto se non può essere esercitata liberamente. Per tale ragione:

i) la capacità del possessore di disporre dell’attività trasferita deve essere indipendente dalle azioni di altri (ossia deve essere una capacità unilaterale); e
ii) il possessore deve essere in grado di disporre dell’attività trasferita senza avere bisogno di applicare condizioni restrittive o «legami» al trasferimento (per esempio condizioni sulle modalità di assistenza di un’attività in prestito o un’opzione che dia al possessore il diritto di riacquistare l’attività).

AG44 Il fatto che sia improbabile che il possessore venda l’attività trasferita non significa, di per sé, che il trasferente abbia mantenuto il controllo dell’attività trasferita. Tuttavia, se un’opzione put o una garanzia impedisce al possessore di vendere l’attività trasferita, allora il trasferente ha mantenuto il controllo dell’attività trasferita. Per esempio, se un’opzione put o una garanzia ha un sufficiente valore, impedisce al possessore di vendere l’attività trasferita perché il possessore in pratica non venderebbe l’attività trasferita a terzi senza applicare una opzione simile o altre condizioni restrittive. Invece il possessore manterrebbe l’attività trasferita in modo da ottenere i pagamenti in garanzia o opzione put. In queste circostanze il trasferente ha mantenuto il controllo dell’attività trasferita.

 

Trasferimenti che si qualificano per l’eliminazione contabile

AG45 Un’entità può mantenere il diritto a una parte dei pagamenti di interessi sulle attività trasferite come corrispettivo del servizio di assistenza reso a tali attività. La parte dei pagamenti di interessi a cui l’entità rinuncerebbe al termine o al trasferimento del contratto di servizio è attribuita all’attività o passività originata dal servizio. La parte dei pagamenti degli interessi a cui l’entità non rinuncerebbe è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Per esempio, se l’entità non rinunciasse ad alcun interesse al termine o al trasferimento del contratto di servizio, l’intero spread d’interesse è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 27, i fair value (valore equo) dell’attività originata dal servizio e del credito su di un contratto strip per i soli interessi sono utilizzati per ripartire il valore contabile del credito tra la parte dell’attività che è stornata e la parte che continua ad essere rilevata. Se non esistono specifici corrispettivi per il servizio o il corrispettivo da riceversi non si presume compensi l’entità adeguatamente per la gestione del servizio, è rilevata una passività al fair value (valore equo) per l’obbligo di servizio.

AG46 Quando valuta il fair value della parte che continua ad essere rilevata e quello della parte che è stornata al fine di applicare il paragrafo 27, un’entità applica le disposizioni per la valutazione del fair value di cui all’IFRS 13 in aggiunta al paragrafo 28.

 

Trasferimenti che non si qualificano per l’eliminazione contabile

AG47 Quanto segue è un’applicazione del principio esposto nel paragrafo 29. Se una garanzia fornita dall’entità per perdite per inadempienze sull’attività trasferita impedisce che un’attività trasferita sia stornata come conseguenza del fatto che l’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività trasferita, l’attività trasferita continua ad essere rilevata nella sua totalità e il corrispettivo ricevuto è rilevato come una passività.

 

Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite

AG48 Gli esempi seguenti illustrano come l’entità valuta l’attività trasferita e la passività associata secondo quanto previsto dal paragrafo 30.

Tutte le attività

a) Se la garanzia fornita dall’entità di rimborsare le perdite per inadempienze sull’attività trasferita impedisce all’attività trasferita di essere eliminata contabilmente nella misura del coinvolgimento residuo, l’attività trasferita alla data del trasferimento è valutata al minore tra i) il valore contabile dell’attività e ii) l’importo massimo del corrispettivo ricevuto nel trasferimento che l’entità potrebbe dover rimborsare («l’importo della garanzia»). La passività connessa è inizialmente valutata all’importo della garanzia più il fair value (valore equo) della garanzia (che è normalmente il corrispettivo ricevuto per la garanzia). Successivamente, il fair value (valore equo) iniziale della garanzia è rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio quando (o man mano che) l’obbligazione è soddisfatta (conformemente ai principi dell’IFRS 15) e il valore contabile dell’attività è ridotto per perdite di valore.
Attività valutate al costo ammortizzato

b) Se un’obbligazione di un’opzione put emessa da un’entità o diritto di opzione call posseduto da un’entità impedisce a un’attività trasferita di essere stornata e l’entità valuta l’attività trasferita al costo ammortizzato, la passività associata è valutata al proprio costo (ossia il corrispettivo ricevuto) rettificato per l’ammortamento di eventuali differenze tra tale costo e il costo ammortizzato dell’attività trasferita alla data di scadenza dell’opzione. Per esempio si supponga che il costo ammortizzato e il valore contabile dell’attività alla data del trasferimento sia pari a CU98 e che il corrispettivo ricevuto sia CU95. Il costo ammortizzato dell’attività alla data dell’esercizio dell’opzione sarà pari a CU100. Il valore contabile iniziale della passività associata è CU95 e la differenza tra CU95 e CU100 è rilevata nel conto economico utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Se l’opzione è esercitata, eventuali differenze tra il valore contabile della passività associata e il prezzo di esercizio sono rilevate nel conto economico.
Attività valutate al fair value (valore equo)

c) Se il diritto dell’opzione call mantenuto da un’entità impedisce ad un’attività trasferita di essere stornata e l’entità valuta l’attività trasferita al fair value (valore equo), l’attività continua ad essere valutata al fair value (valore equo). La passività associata è valutata al i) prezzo di esercizio dell’opzione meno il valore temporale dell’opzione se l’opzione è in o at the money, o ii) al fair
value (valore equo) dell’attività trasferita meno il valore temporale dell’opzione se l’opzione è out of the money. La rettifica della valutazione della passività associata assicura che il valore contabile netto dell’attività e la passività associata sia il fair value (valore equo) del diritto dell’opzione call. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell’attività sottostante è CU80, il prezzo di esercizio dell’opzione è CU95 e il valore temporale dell’opzione è CU5, il valore contabile della passività associata è CU75 (CU80 – CU5) e il valore contabile dell’attività trasferita è CU80 [ossia il suo fair value (valore equo)].
d) Se un’opzione put emessa da un’entità impedisce a un’attività trasferita di essere stornata e l’entità valuta l’attività trasferita al fair value (valore equo), la passività associata è valutata al prezzo di esercizio dell’opzione più il valore temporale dell’opzione. La valutazione dell’attività al fair value (valore equo) è limitata al minore tra il fair value (valore equo) e il prezzo di esercizio dell’opzione poiché l’entità non ha diritto ad aumenti nel fair value (valore equo) dell’attività trasferita che eccedono il prezzo di esercizio dell’opzione. Questo assicura che il valore contabile netto dell’attività e della passività associata sia il fair value (valore equo) dell’obbligazione dell’opzione put. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell’attività sottostante è CU120, il prezzo di esercizio dell’opzione è CU100 e il valore temporale dell’opzione è CU5, il valore contabile della passività associata è CU105 (CU100 + CU5) e il valore contabile dell’attività è CU100 (ossia il prezzo di esercizio dell’opzione).
e) Se un collar nella forma di un’opzione call posseduta e opzione put emessa, impedisce a un’attività trasferita di essere stornata e l’entità valuta l’attività al fair value (valore equo), continua a valutare l’attività al fair value (valore equo). La passività associata è valutata in base a i) la somma del prezzo di esercizio dell’opzione call e il fair value (valore equo) dell’opzione put meno il valore temporale dell’opzione call, se l’opzione call è in o at the money, o ii) la somma del fair value (valore equo) dell’attività e il fair value (valore equo) dell’opzione put meno il valore temporale dell’opzione call se l’opzione call è out of the money. La rettifica della valutazione della passività associata assicura che il valore contabile netto dell’attività e della passività associata sia il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e emesse dall’entità. Per esempio, si presuma che un’entità trasferisca un’attività finanziaria che è valutata al fair value (valore equo) mentre simultaneamente acquista un’opzione call con un prezzo di esercizio di CU120 e emette un’opzione put con un prezzo di esercizio pari a CU80. Si presuma anche che il fair value (valore equo) dell’attività sia CU100 alla data del trasferimento. Il valore temporale delle opzioni put e call è pari a CU1 e CU5 rispettivamente. In questo caso, l’entità rileva un’attività di CU100 [il fair value (valore equo) dell’attività] e una passività CU96 [(CU100 + CU1) – CU5]. Questo dà un’attività netta del valore di CU4 che è il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e emesse dall’entità.

 

Tutti i trasferimenti

AG49 Nella misura in cui un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa le condizioni dell’eliminazione contabile, i diritti o obbligazioni contrattuali del trasferente connessi al trasferimento non sono contabilizzate separatamente come derivati se la rilevazione di entrambi i derivati e l’attività trasferita o la passività derivante dal trasferimento comporterebbe la rilevazione degli stessi diritti o obbligazioni due volte. Per esempio, un’opzione call mantenuta dal trasferente può impedire che un trasferimento di attività finanziarie sia contabilizzato come una vendita. In tale caso, l’opzione call non è rilevata separatamente come un’attività derivata.

AG50 Nella misura in cui un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l’eliminazione contabile, il possessore di un’attività finanziaria non rileva l’attività trasferita come attività propria. Il possessore storna la disponibilità liquida o altro corrispettivo pagato e rileva un credito verso il trasferente. Se il trasferente ha sia un diritto sia un’obbligazione a riacquistare il controllo dell’intera attività trasferita per un importo fisso (come in un contratto di riacquisto), il possessore può contabilizzare il proprio credito come un finanziamento o un credito.

 

Esempi

AG51 Gli esempi di seguito illustrano l’applicazione dei principi di eliminazione contabile del presente Principio.

a) Accordi di riacquisto e prestito di titoli. Se un’attività finanziaria è ceduta con un accordo per il suo riacquisto a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore o se è presa in prestito con un accordo di restituzione al trasferente, non è stornata poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se il possessore ottiene il diritto a vendere o a impegnare l’attività, il trasferente riclassifica l’attività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, per esempio, come un’attività data in prestito o un credito per il riacquisto.
b) Accordi di riacquisto e prestito di titoli – attività che sono sostanzialmente le stesse. Se un’attività finanziaria è ceduta con un accordo per il riacquisto della stessa, o sostanzialmente della stessa attività, a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, ovvero se un’attività finanziaria è presa in prestito o se è mutuata con un accordo che prevede di restituire la stessa o sostanzialmente la stessa attività al trasferente, questa non è stornata poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
c) Accordi di riacquisto e prestito di titoli -diritto di sostituzione. Se un accordo di riacquisto a un prezzo stabilito o a un prezzo pari al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, o un’operazione similare di prestito di titoli, fornisce al possessore un diritto di sostituire le attività che sono similari e di pari fair value (valore equo) all’attività trasferita alla data di riacquisto, l’attività venduta o data in prestito secondo un’operazione di riacquisto o di prestito di titoli non è stornata perché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà.
d) Diritto di primo rifiuto al riacquisto al fair value (valore equo). Se un’entità vende un’attività finanziaria e mantiene soltanto un diritto di primo rifiuto a riacquistare l’attività trasferita al fair value (valore equo) se il possessore successivamente la vende, l’entità storna l’attività perché ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
e) Operazione di vendita fittizia di titoli. Il riacquisto di un’attività finanziaria poco dopo che è stata venduta è a volte detta vendita fittizia di titoli. Tale riacquisto non impedisce l’eliminazione contabile se l’operazione originale soddisfaceva le condizioni per l’eliminazione. Tuttavia, se un accordo per la vendita di un’attività finanziaria è sottoscritto simultaneamente a un accordo per il riacquisto della stessa attività a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, allora l’attività non è stornata.
f) Le opzioni put e le opzioni call che sono profondamente in the money. Se un’attività finanziaria trasferita può essere richiamata dal trasferente e l’opzione call è profondamente in the money, il trasferimento non comporta l’eliminazione perché il trasferimento ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Analogamente, se l’attività finanziaria può essere restituita dal cessionario e l’opzione put è profondamente in the money, l’operazione non comporta l’eliminazione perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
g) Le opzioni put e le opzioni call che sono profondamente out of the money. Un’attività finanziaria che è trasferita soggetta soltanto a un’opzione put profondamente out-of-the-money posseduta dal possessore o a un’opzione call profondamente out-of-the-money posseduta dal trasferente, è stornata. Ciò in quanto il trasferente ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
h) Le attività prontamente reperibili soggette all’opzione call che non sono né profondamente in the money né out of the money. Se un’entità possiede un’opzione call su un’attività che è prontamente reperibile sul mercato e l’opzione non è né profondamente in the money, né profondamente out of the money, l’attività è stornata. Ciò in quanto l’entità i) non ha mantenuto né trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà, e ii) non ha mantenuto il controllo. Tuttavia, se l’attività non è prontamente reperibile sul mercato, l’eliminazione è esclusa nella misura dell’importo dell’attività che è soggetta all’opzione call poiché l’entità ha mantenuto il controllo dell’attività.
i) Un’attività non prontamente reperibile soggetta a un’opzione put emessa da un’entità che non è né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se un’entità trasferisce un’attività finanziaria che non è prontamente reperibile sul mercato e emette un’opzione put che non è profondamente out of the money, l’entità non mantiene né trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e
i benefici della proprietà a causa dell’opzione put emessa. L’entità mantiene il controllo dell’attività se l’opzione put ha un valore sufficiente per evitare che il possessore venda l’attività, nel qual caso l’attività continua ad essere rilevata nella misura del residuo coinvolgimento (cfr. paragrafo AG44). L’entità trasferisce il controllo dell’attività se l’opzione put non ha un valore sufficiente per evitare che il possessore venda l’attività, nel qual caso l’attività viene stornata.
j) Le attività soggette all’opzione put o call al fair value o a un accordo di riacquisto forward. Un trasferimento di un’attività finanziaria che è soggetta soltanto a un’opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward che dispone di un prezzo di esercizio o di riacquisto pari al fair value (valore equo) dell’attività finanziaria al momento del riacquisto comporta l’eliminazione come conseguenza del trasferimento di sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà.
k) Opzioni call o opzioni put regolate in disponibilità liquide. Un’entità valuta il trasferimento di un’attività finanziaria che è soggetta a un’opzione put o call o a un accordo di riacquisto a termine che sarà regolata al netto in disponibilità liquide per determinare se ha mantenuto o trasferito sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà. Se un’entità non ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell’attività trasferita, determina se ha mantenuto il controllo dell’attività trasferita. Il fatto che l’opzione put o call o l’accordo di riacquisto forward sia regolato al netto in disponibilità liquide non significa automaticamente che l’entità ha trasferito il controllo [cfr. paragrafi AG44 e g), h) e i) sopra].
l) Disposizione di annullamento. Una disposizione di annullamento è un’opzione (call) ad acquistare incondizionata che dà a un entità il diritto di riottenere le attività trasferite soggette ad alcune limitazioni. Se tale opzione determina che l’entità non mantenga né trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici di proprietà, impedisce l’eliminazione soltanto nella misura dell’importo soggetto al riacquisto (supponendo che il possessore non possa vendere le attività). Per esempio, se il valore contabile e il corrispettivo derivante dal prestito delle attività sono CU100.000 e ogni singolo prestito potrebbe essere richiamato, ma il valore complessivo dei prestiti che potrebbero essere richiamati potrebbe non superare CU10.000, CU90.000 dei prestiti soddisferebbero le condizioni per l’eliminazione.
m) Richiamo delle attività. Un’entità che può essere un trasferente, che fornisce l’assistenza alle attività trasferite può detenere un’azione di richiamo generale delle attività cedute residuali qualora il valore delle attività in essere sia talmente ridotto da rendere inefficiente la gestione in relazione ai proventi dell’assistenza. Se tale azione di richiamo generale determina che un’entità non mantenga né ceda sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e il possessore non può vendere le attività, ciò impedisce l’eliminazione soltanto nella misura dell’importo delle attività che sono soggette all’opzione call.
n) Interessenze trattenute subordinate e garanzie di credito. Un’entità può fornire al possessore un maggior credito subordinando alcune o tutte le proprie interessenze mantenute nell’attività ceduta. Alternativamente, un’entità può fornire al possessore un maggior credito nella forma di una garanzia di credito che potrebbe essere illimitata o limitata a un importo specificato. Se l’entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività trasferita, l’attività continua a essere rilevata nella sua totalità. Se l’entità mantiene alcuni, ma sostanzialmente non tutti i rischi e benefici della proprietà e ha mantenuto il controllo, l’eliminazione è preclusa nella misura dell’importo di disponibilità liquide o di altre attività che l’entità potrebbe dover corrispondere.
o) Total return swaps. Un’entità può vendere un’attività finanziaria a un possessore e sottoscrivere un total return swap con il possessore, per mezzo del quale tutti i flussi finanziari di pagamento di interessi derivanti dall’attività sottostante sono trasferiti all’entità in cambio di un pagamento fisso o a tasso variabile ed eventuali aumenti o diminuzioni del fair value (valore equo) dell’attività sottostante sono assorbiti dall’entità. In tale caso, l’eliminazione di tutta l’attività è proibita.
p) Interest rate swap. Un’entità può trasferire a un possessore un’attività finanziaria a tasso fisso e contrae un interest rate swap con il possessore per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile basato su un importo nozionale che è pari al valore capitale dell’attività finanziaria trasferita. L’interest rate swap non preclude l’eliminazione dell’attività trasferita se i pagamenti sullo swap non condizionano i pagamenti effettuati sull’attività trasferita.
q) Ammortamento degli Interest rate swap. Un’entità può trasferire a un possessore un’attività finanziaria a tasso fisso che è saldata nel tempo, e sottoscrivere un interest rate swap da ammortizzare con il possessore per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile su un importo nozionale. Se l’importo nozionale dello swap si ammortizza così da essere uguale all’importo capitale dell’attività finanziaria trasferita in essere in qualsiasi momento, lo swap generalmente determinerebbe che l’entità mantenga il rischio sostanziale di pagamento anticipato, nel qual caso l’entità o continua a rilevare tutte le attività cedute ovvero continua a rilevarle nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Peraltro, se l’ammortamento dell’importo nozionale dello swap non è correlato all’importo capitale in essere dell’attività trasferita, tale swap non comporterebbe che l’entità mantenga il rischio di pagamento anticipato sull’attività. Quindi, non precluderebbe l’eliminazione dell’attività trasferita se i pagamenti sullo swap non condizionano i pagamenti di interessi per l’attività trasferita e lo swap non determina che l’entità mantenga alcun altro rischio e beneficio significativo di proprietà sull’attività trasferita.

AG52 Questo paragrafo illustra l’applicazione dell’approccio del coinvolgimento residuo quando permane in una parte dell’attività finanziaria.

Si supponga che un’entità abbia un portafoglio di finanziamenti rimborsabili anticipatamente la cui cedola e tasso di interesse effettivo è il 10 per cento e il cui importo capitale e costo ammortizzato è CU10.000. L’entità conclude un’operazione in cui, in cambio di un pagamento di CU9 115, il possessore ottiene il diritto a CU9.000 di eventuali riscossioni di capitale più l’interesse al 9,5 per cento su tale importo. L’entità mantiene il diritto a CU1.000 di eventuali riscossioni di capitale più il relativo interesse al 10 per cento, più lo spread dello 0,5 per cento sul restante CU9.000 del capitale. Le riscossioni di pagamenti anticipati sono ripartite tra l’entità e il possessore proporzionalmente nel rapporto di 1:9, ma eventuali inadempienze sono dedotte dalla quota dell’entità di CU1.000 fino a che la quota è esaurita. Il fair value dei finanziamenti alla data dell’operazione è CU10.100 e il fair value stimato dello spread di 0,5 per cento è CU40. L’entità determina che ha trasferito alcuni significativi rischi e benefici della proprietà (per esempio, il rischio di pagamento anticipato) ma ha anche mantenuto alcuni significativi rischi e benefici della proprietà (per la propria quota subordinata trattenuta) e ha mantenuto il controllo. Essa quindi applica l’approccio del coinvolgimento residuo. Per applicare il presente Principio, l’entità analizza l’operazione come a) un mantenimento di una quota trattenuta di CU1.000 del tutto proporzionale, più b) la subordinazione di tale quota trattenuta per ridurre il rischio di credito del possessore per perdite di realizzo. L’entità calcola che CU9 090 (90 per cento × CU10 100) del corrispettivo ricevuto di CU9 115 rappresenta il corrispettivo del tutto proporzionale per un 90 per cento della quota. Ciò che rimane del corrispettivo ricevuto (CU25) rappresenta il corrispettivo ricevuto per il subordinamento della propria quota trattenuta per ridurre il rischio di credito al possessore per perdite di realizzo. Inoltre, lo spread di 0,5 per cento rappresenta il corrispettivo ricevuto per l’aumento di credito. Di conseguenza, il corrispettivo totale ricevuto per il rischio di credito assunto è CU65 (CU25 + CU40). L’entità calcola l’utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo che i fair value della quota del 10 per cento trattenuta e del 90 per cento trasferita non sono disponibili alla data dell’operazione, l’entità ripartisce il valore contabile dell’attività secondo quanto previsto dal paragrafo 28:

Fair value Percentuale Valore contabile ripartito
Quota trasferita
9.090 90% 9.000
Quota trattenuta
1.010 10% 1.000
Totale
10.100 10.000

L’entità calcola il proprio utile o perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari deducendo il valore contabile ripartito della quota trasferita dal corrispettivo ricevuto, ossia CU90 (CU9 090 – CU9.000). Il valore contabile della quota trattenuta dall’entità è CU1.000. Inoltre, l’entità rileva il coinvolgimento residuo che risulta dalla subordinazione della quota trattenuta per perdite di realizzo. Di conseguenza, essa rileva un’attività di CU1.000 (l’importo massimo di flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione), e una passività associata di CU1 065 [che è l’importo massimo dei flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione, ossia CU1.000 più il fair value (valore equo) della subordinazione di CU65].

L’entità utilizza tutte le informazioni di cui sopra per contabilizzare l’operazione come segue:

Debito
Credito
Attività originale
9.000
Attività rilevata per la subordinazione o la quota residuale
1.000
Attività per il corrispettivo ricevuto nella forma di spread
40
Utile o perdita (utile sull’operazione)
90
Passività
1.065
Disponibilità liquide riscosse
9.115
Totale
10.155
10.155

 

Immediatamente dopo l’operazione, il valore contabile dell’attività è CU2 040 incluso CU1.000, che rappresenta il costo distribuito della quota trattenuta, e CU1 040, che rappresenta l’ulteriore coinvolgimento residuo dell’entità dalla subordinazione della propria quota trattenuta per perdite di realizzo (che include la distribuzione dello spread di CU40). In esercizi successivi, l’entità rileva il corrispettivo ricevuto per il rischio di credito (CU65) in proporzione al tempo trascorso, rileva l’interesse sull’attività iscritta utilizzando il criterio dell’interesse effettivo e rileva eventuali perdite di realizzo sull’attività iscritta. Come esempio di quest’ultimo, si supponga che nell’anno seguente ci sia una svalutazione del credito sui finanziamenti sottostanti pari a CU300. L’entità riduce l’attività rilevata di CU600 (CU300 relativi alla propria quota trattenuta e CU300 relativi all’ulteriore coinvolgimento residuo derivante dalla subordinazione della propria quota trattenuta per perdite di realizzo), e riduce la propria passività rilevata di CU300. Il risultato netto è un onere a prospetto di conto economico complessivo per svalutazione crediti pari a CU300.

Acquisto o vendita standardizzato di un’attività finanziaria (paragrafo 38)

AG53 Un acquisto o una vendita standardizzato (regular way) di attività finanziarie è rilevato alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi AG55 e AG56. Il criterio utilizzato è applicato in modo uniforme per tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie definite nel paragrafo 9. A questo scopo le attività che sono possedute per la negoziazione formano una categoria separata dalle attività designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

AG54 Un contratto che richiede o permette un regolamento netto della variazione del valore del contratto non è un contratto standardizzato. Invece, tale contratto viene contabilizzato come un derivato nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento.

AG55 La data di negoziazione è la data in cui un’entità si impegna ad acquistare o vendere un’attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione di un’attività che deve essere ricevuta e alla passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b) l’eliminazione di una attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite su dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Solitamente, gli interessi sull’attività e sulla corrispondente passività non iniziano a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento.

AG56 La data di regolamento è la data in cui un’attività è consegnata a o da un’entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce ad a) la rilevazione di un’attività il giorno in cui è ricevuta dall’entità, e b) l’eliminazione di un’attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite su dismissione il giorno in cui è consegnata dall’entità. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, un’entità rileva qualsiasi variazione di fair value (valore equo) dell’attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui contabilizza l’attività acquistata. In altre parole, la variazione di valore non è rilevata per attività valutate al costo o al costo ammortizzato; è rilevata a conto economico per attività classificate come attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico ed è rilevata nel patrimonio netto per attività classificate come disponibili per la vendita.

Eliminazione contabile di una passività finanziaria (paragrafi da 39 a 42)

AG57 Una passività finanziaria (o parte di essa) è estinta quando il debitore:

a) regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi; o
b) è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) o dalla legge o dal creditore. (Se il debitore ha dato una garanzia questa condizione può ancora essere soddisfatta.)

AG58 Se un emittente di un strumento di debito riacquista tale strumento, il debito è estinto anche se l’emittente è un operatore sul mercato («market maker») di tale strumento o intende rivenderlo nel prossimo futuro.

AG59 Un pagamento a terzi, inclusa una fiduciaria (trust) (talune volte denominato «risoluzione di fatto»), di per sé non solleva il debitore dalla sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una remissione legale.

AG60 Se un debitore paga un terzo per assumersi un’obbligazione e notifica al proprio creditore che terzi hanno assunto la sua obbligazione di debito, il debitore non storna l’obbligazione di debito salvo che la condizione nel paragrafo AG57, lettera b), sia soddisfatta. Se il debitore paga un terzo per assumersi un’obbligazione di debito e ottiene uno svincolo legale dal proprio creditore, il debitore ha estinto il debito. Tuttavia, se il debitore concorda di effettuare i pagamenti per il debito a un terzo o direttamente al proprio creditore originale, il debitore rileva una nuova obbligazione di debito verso il terzo.

AG61 Poiché una remissione legale, sia giuridica sia operata da parte del creditore, si concretizza nella eliminazione di una passività, l’entità può rilevare una nuova passività se non sono state soddisfatte le condizioni previste per l’eliminazione contenute nei paragrafi da 15 a 37 in merito alle attività finanziarie trasferite. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le attività trasferite non sono stornate, e l’entità rileva una nuova passività relativa alle attività trasferite.

AG62 Per l’applicazione del paragrafo 40, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, incluso qualsiasi onorario pagato al netto di qualsiasi onorario ricevuto e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Se uno scambio di strumenti di debito o una modifica dei termini è contabilizzato come una estinzione, qualsiasi costo od onorario sostenuto è rilevato come parte dell’utile o della perdita connesso all’estinzione. Se lo scambio o la modifica non è contabilizzato come una estinzione, qualsiasi costo od onorario sostenuto rettifica il valore contabile della passività ed è ammortizzato lungo il corso del restante termine della passività modificata.

AG63 In alcune circostanze, un creditore solleva un debitore dalla sua obbligazione di garanzia a effettuare pagamenti, ma il debitore si impegna a pagare se la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà. In tal caso il debitore:


a) rileva una nuova passività finanziaria basandosi sul fair value (valore equo) della sua obbligazione relativa alla garanzia; e
b) rileva un utile o una perdita come differenza tra i) l’eventuale corrispettivo pagato e ii) il valore contabile dell’originaria passività finanziaria meno il fair value (valore equo) della nuova passività finanziaria.

 


VALUTAZIONE (paragrafi da 43 a 70)

Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie (paragrafo 43)

AG64 Il fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell’operazione (ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche IFRS 13 e paragrafo AG76). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa di diverso dallo strumento finanziario, un’entità deve valutare il fair value dello strumento finanziario. Per esempio, il fair value di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero può essere valutato come il valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento similare (similare per valuta, scadenza, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un merito di credito similare. Ulteriori importi concessi rappresentano costi o una riduzione dei proventi a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività.

AG65 Se un’entità origina un finanziamento con un tasso di interesse al di fuori dei prezzi di mercato (ad esempio 5 per cento quando il tasso di mercato per finanziamenti similari è 8 per cento), e riceve un corrispettivo anticipato a compensazione, l’entità rileva il finanziamento al proprio fair value (valore equo), ossia al netto del corrispettivo ricevuto. L’entità ammortizza l’attualizzazione a conto economico utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.

 

Valutazione successiva di attività finanziarie (paragrafi 45 e 46)

AG66 Se uno strumento finanziario che era precedentemente rilevato come un’attività finanziaria è valutato al fair value (valore equo) e questo scende sotto zero, è una passività finanziaria valutata secondo quanto previsto dal paragrafo 47.

AG67 L’esempio di seguito illustra la contabilizzazione dei costi dell’operazione alla misurazione iniziale e successiva di un’attività finanziaria disponibile per la vendita. Un’attività è acquistata per CU100 più una commissione d’acquisto di CU2. Inizialmente, l’attività è rilevata a CU102. La data di chiusura dell’esercizio è il giorno seguente e a tale data il prezzo di mercato quotato per l’attività è CU100. Se l’attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di CU3. In tale data, l’attività è valutata a CU100 (senza tenere conto della potenziale commissione sulla vendita) e una perdita di CU2 viene rilevata. Se l’attività finanziaria disponibile per la vendita prevede pagamenti fissi o determinabili, i costi dell’operazione sono ammortizzati a conto economico utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Se l’attività finanziaria disponibile per la vendita non prevede pagamenti fissi o determinabili, i costi dell’operazione sono rilevati a conto economico quando l’attività è stornata o subisce una riduzione di valore.

AG68 Gli strumenti che sono classificati come finanziamenti e crediti sono valutati al costo ammortizzato senza considerare l’intenzione dell’entità di possederli sino alla scadenza.

 

Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value (valore equo) (paragrafi 48-49)

AG69 Sottostante alla definizione di fair value (valore equo) vi è la presunzione che l’entità sia in funzionamento e che non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente la portata delle proprie attività o intraprendere un’operazione a condizioni sfavorevoli. Il fair value (valore equo) non è, perciò, l’importo che l’entità riceverebbe o pagherebbe in una operazione forzosa, in una liquidazione non volontaria o in una vendita sottocosto. Tuttavia, il fair value (valore equo) riflette la qualità del credito dello strumento.

AG70 Il presente Principio utilizza i termini «prezzo d’offerta» e «prezzo richiesto» (a volte chiamato «prezzo d’offerta corrente») nel contesto dei prezzi di mercato quotati, e il termine «bid- ask spread» (scarto) per includere soltanto le spese dell’operazione. Altre rettifiche per arrivare al fair value (valore equo) (per esempio il rischio di credito della controparte) non sono incluse nel termine «bid-ask spread» (scarto).

 

Mercato attivo: prezzo quotato

AG71 Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili tramite un listino, operatore, intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni. Il fair value (valore equo) è definito in termini di un prezzo concordato tra un compratore e un venditore disponibili in una normale contrattazione. L’obiettivo della determinazione del fair value (valore equo) per uno strumento finanziario che è commercializzato in un mercato attivo è di arrivare al prezzo al quale potrebbe avvenire un’operazione, alla data di riferimento del bilancio, avente ad oggetto tale strumento (ossia senza modificare o riconfigurare lo strumento) nel mercato attivo più vantaggioso a cui l’entità ha accesso immediato. Tuttavia, l’entità rettifica il prezzo nel mercato più vantaggioso per riflettere eventuali differenze nel rischio di credito della controparte tra strumenti trattati in tale mercato e quello in fase di valutazione. L’esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo è la prova migliore del fair value (valore equo) e quando esistono sono utilizzate per valutare l’attività o la passività finanziaria.

AG72 Il prezzo di mercato quotato più appropriato per un’attività posseduta o per una passività da emettere è solitamente il prezzo corrente offerto dall’acquirente e, per un’attività da acquistare o per una passività posseduta, il prezzo richiesto. Quando un’entità ha attività e passività con rischi di mercato compensati può utilizzare prezzi medi di mercato come base per stabilire i fair value (valore equo) delle posizioni di rischio compensate e applicare il prezzo offerto o richiesto alla posizione aperta netta come applicabile. Quando i prezzi offerti e richiesti non sono disponibili, il prezzo dell’operazione più recente fornisce un’indicazione del fair value (valore equo) corrente, purché non vi siano stati significativi cambiamenti nelle circostanze economiche dalla data dell’operazione. Se le condizioni sono cambiate dalla data dell’operazione (per esempio una variazione nel tasso di interesse privo di rischio successiva alla quotazione più recente di un titolo obbligazionario di società), il fair value (valore equo) riflette la variazione delle condizioni in riferimento ai prezzi o tassi correnti per strumenti finanziari similari, come applicabile. Analogamente, se l’entità può dimostrare che il prezzo dell’ultima operazione non è il fair value (valore equo) (per esempio perché rifletteva l’importo che un’entità riceverebbe o pagherebbe in un’operazione forzosa, liquidazione non volontaria, o in una vendita sottocosto), tale prezzo è rettificato. Il fair value (valore equo) di un portafoglio di strumenti finanziari è il prodotto del numero di unità dello strumento con il prezzo di mercato quotato. Se la quotazione ufficiale in un mercato attivo non esiste per uno strumento finanziario nel suo complesso, ma esistono mercati attivi per le parti che lo compongono, il fair value (valore equo) è determinato sulla base dei pertinenti prezzi di mercato delle parti che lo compongono.

AG73 Se un tasso (piuttosto che un prezzo) è quotato in un mercato attivo, l’entità utilizza tale tasso quotato sul mercato come riferimento nella tecnica di valutazione per determinare il fair value (valore equo). Se il tasso quotato sul mercato non include il rischio di credito o altri fattori che coloro che partecipano al mercato includerebbero nel valutare lo strumento, l’entità rettifica considerando tali fattori.

 

Nessun mercato attivo: tecnica di valutazione

AG74 Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, un’entità determina il fair value (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione. Le tecniche di valutazione includono l’utilizzo di recenti operazioni libere di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al fair value (valore equo) corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l’entità utilizza tale tecnica.

AG75 La finalità dell’utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. Il fair value (valore equo) è stimato sulla base dei risultati di una tecnica di valutazione che fa il massimo uso dei fattori di mercato e si affida il meno possibile a fattori specifici dell’entità. Una tecnica di valutazione dovrebbe giungere a una stima realistica del fair value (valore equo) se a) riflette ragionevolmente come il mercato dovrebbe stabilire il prezzo dello strumento e b) i fattori della tecnica di valutazione rappresentano ragionevolmente le aspettative di mercato e le valutazioni dei fattori di rischio-rendimento inerenti allo strumento finanziario.

AG76 La migliore evidenza del fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell’operazione (ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche IFRS 13). Se un’entità stabilisce che il fair value al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell’operazione indicato nel paragrafo 43A, essa deve contabilizzare tale strumento a tale data nel seguente modo:

a) al tipo di valutazione disposta dal paragrafo 43 se tale fair value è evidenziato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività o passività identica (ossia un input di Livello 1) oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili.
Un’entità deve rilevare la differenza tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell’operazione come utile o perdita;
b) in tutti gli altri casi, in base al tipo di valutazione disposto dal paragrafo 43, rettificata per differire la variazione tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell’operazione. Dopo la rilevazione iniziale, l’entità deve rilevare tale variazione differita come un utile o una perdita solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività.

AG76A La valutazione successiva dell’attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio.

AG77 L’acquisizione iniziale o l’emissione di un’attività finanziaria o il sostenimento di una passività finanziaria è un’operazione di mercato che fornisce una base per la stima del fair value (valore equo) dello strumento finanziario. In particolare, se lo strumento finanziario è uno strumento di debito (quale un prestito), il fair value (valore equo) può essere determinato facendo riferimento alle condizioni di mercato che esistevano al momento del suo acquisto o alla data della sua emissione e alle condizioni correnti di mercato o ai tassi di interesse correntemente applicati dall’entità o da altri per strumenti di debito similari (ossia similare periodo rimanente alla scadenza, andamento dei flussi finanziari, valuta, rischio di credito, garanzia e interesse). Alternativamente, se il rischio di credito del debitore e il relativo spread creditizio non subiscono variazioni dopo l’emissione dello strumento di debito, una stima del tasso di interesse corrente di mercato può essere ottenuta utilizzando un tasso di interesse di riferimento che riflette una qualità di credito migliore dello strumento di debito sottostante, mantenendo lo spread creditizio costante, e rettificando per variazione il tasso di interesse di riferimento dalla data di emissione. Se dall’operazione di mercato più recente le condizioni sono cambiate, la variazione corrispondente nel fair value (valore equo) dello strumento finanziario che viene valutato è determinata facendo riferimento ai prezzi o tassi correnti per strumenti finanziari similari, rettificati come appropriato, per eventuali differenze rispetto allo strumento in fase di valutazione.

AG78 La stessa informazione può non essere disponibile ad ogni data di valutazione. Per esempio, alla data in cui un’entità chiede un prestito o acquista uno strumento di debito che non è commercializzato attivamente, l’entità dispone di un prezzo dell’operazione che è anche un prezzo di mercato. Tuttavia, nessuna nuova informazione su operazioni può essere disponibile alla data successiva di valutazione e, per quanto l’entità possa determinare il livello generale dei tassi di interesse di mercato, può non sapere quale livello di credito o quale altro rischio i partecipanti al mercato considererebbero nel prezzare lo strumento in tale data. Un’entità può non avere l’informativa relativa a operazioni recenti per determinare lo spread creditizio appropriato da applicare sul tasso base di interesse da utilizzare nella determinazione di un tasso di attualizzazione per il calcolo del valore attuale. Sarebbe ragionevole assumere, in assenza di prova contraria, che non sono avvenuti cambiamenti nello spread di interesse che esisteva alla data in cui è stato emesso il prestito. Tuttavia ci si aspetterebbe che l’entità si impegnasse nel determinare se vi siano prove di cambiamento di tali fattori. Quando esiste la prova di un cambiamento, l’entità considererebbe gli effetti del cambiamento nel determinare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario.

AG79 Nell’applicazione di un’analisi dei flussi finanziari attualizzati, un’entità utilizza uno o più tassi di attualizzazione pari ai tassi prevalenti di rendimento degli strumenti finanziari che presentano sostanzialmente le medesime condizioni e caratteristiche, inclusi la qualità di credito dello strumento, il residuo arco temporale per il quale è fissato il tasso di interesse contrattuale, il residuo termine di rimborso del capitale e la moneta di conto in cui i pagamenti devono essere effettuati. I crediti e debiti a breve termine sprovvisti di un tasso di interesse prestabilito possono essere valutati al loro valore originale se l’effetto dell’attualizzazione è irrilevante.

 

Nessun mercato attivo: strumenti rappresentativi di capitale

AG80 Il fair value di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia un input di Livello 1) e dei correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di tali strumenti rappresentativi di capitale (vedere paragrafi 46(c) e 47) è valutabile attendibilmente se (a) la variabilità nella gamma delle misurazioni ragionevoli di fair value non è significativa per tale strumento o (b) le probabilità delle varie stime all’interno della gamma possono essere valutate ragionevolmente e utilizzate nella valutazione del fair value.

AG81 Vi sono molte situazioni in cui la variabilità nella gamma delle valutazioni ragionevoli del fair value di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia un input di Livello 1) e dei correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di tali strumenti rappresentativi di capitale (vedere paragrafi 46(c) e 47) è probabile che non sia significativa. Normalmente è possibile valutare il fair value di un’attività finanziaria che l’entità ha acquistato da terzi. Tuttavia, se la gamma di valutazioni ragionevoli del fair value è significativa e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente, l’entità non può valutare lo strumento al fair value.

 

Fattori delle tecniche di valutazione

AG82 Una tecnica adeguata per la stima del fair value (valore equo) di un particolare strumento finanziario incorporerebbe dati di mercato osservabili circa le condizioni di mercato e altri fattori che probabilmente condizionano il fair value (valore equo) dello strumento. Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario si baserà su uno o più dei seguenti fattori (e forse su altri):

a) Il valore temporale del denaro (ossia l’interesse al tasso base o privo di rischio). I tassi base di interesse possono generalmente derivare dai prezzi osservabili dei titoli di stato e sono spesso quotati in pubblicazioni finanziarie. Questi tassi tipicamente variano a seconda delle date previste dei flussi finanziari proiettati lungo una curva di rendimento dei tassi di interesse per diversi orizzonti temporali. Per motivi pratici, un’entità può usare un tasso generico prontamente osservabile e ben accettato, quale un LIBOR o uno swap rate, come tasso di riferimento (poiché un tasso quale il LIBOR non è un tasso di interesse privo di rischio, la rettifica del rischio di credito appropriata per quel particolare strumento finanziario è determinata sulla base del suo rischio di credito in rapporto al rischio di credito in questo tasso di riferimento). In alcuni paesi, i titoli di stato possono portare un rischio di credito significativo e possono non fornire un tasso base di interesse di riferimento stabile per strumenti denominati in tale valuta. Alcune entità in questi paesi possono avere una migliore affidabilità creditizia e un tasso inferiore di finanziamento rispetto al governo centrale. In tale caso, i tassi base di interesse possono essere determinati più adeguatamente facendo riferimento ai tassi di interesse per i titoli di società con miglior rating emessi nella valuta di tale giurisdizione.
b) Rischio di credito. L’effetto sul fair value (valore equo) del rischio di credito (ossia il premio sul tasso base di interesse per il rischio di credito) può essere determinato dai prezzi di mercato osservabili per strumenti negoziati di diversa qualità creditizia o da tassi di interesse osservabili applicati dai finanziatori per finanziamenti di diverso merito creditizio.
c) Tassi di cambio di valuta estera. Mercati valutari attivi esistono per la maggior parte delle valute, e i prezzi sono quotati quotidianamente nelle pubblicazioni finanziarie.
d) Prezzi dei beni. Vi sono prezzi di mercato osservabili per molti beni.
e) Prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Prezzi (e indici di prezzi) di strumenti rappresentativi di capitale negoziati sono prontamente osservabili in alcuni mercati. Le tecniche che si basano sul valore attuale possono essere utilizzate per stimare il prezzo corrente di mercato di strumenti rappresentativi di capitale per i quali non sussistono prezzi osservabili.]
f) Volatilità (ossia la dimensione delle variazioni future nel prezzo di uno strumento finanziario o altro elemento). Misurazioni della volatilità di elementi attivamente negoziati possono normalmente essere stimati ragionevolmente sulla base di dati storici di mercato o utilizzando la volatilità implicita nei prezzi correnti di mercato.
g) Il rischio di rimborso anticipato e di riscatto. La tendenza attesa di rimborso anticipato per attività finanziarie e di riscatto per passività finanziarie possono essere stimate sulla base di dati storici. [Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria che può essere riscattata dalla controparte non può essere inferiore al valore attuale dell’importo di riscatto – cfr. paragrafo 49].
h) I costi di servizio di un’attività o di una passività finanziaria. I costi di servizio possono essere stimati utilizzando confronti con i costi correnti applicati da altri operatori del mercato. Se i costi di servizio di un’attività o di una passività finanziaria sono significativi e gli altri operatori del mercato si troverebbero a sostenere costi simili, l’emittente dovrebbe tenerne conto nella determinazione del fair value (valore equo) di tale attività o passività finanziaria. È probabile che inizialmente il fair value (valore equo) di un diritto contrattuale per compensi futuri sia pari ai costi di emissione corrisposti, a meno che i compensi futuri e costi correlati non siano in linea con situazioni comparabili sul mercato.

 

Utili e perdite (paragrafi da 55 a 57)

AG83 Un’entità applica lo IAS 21 alle attività e passività finanziarie che sono elementi monetari secondo quanto previsto dallo IAS 21 e denominati in una valuta estera. Secondo lo IAS 21, qualsiasi eventuale utile o perdita su cambi in valuta estera su attività e passività monetarie è imputato al conto economico. Un’eccezione è un elemento monetario che è designato come uno strumento di copertura in una copertura di un flusso finanziario (cfr. paragrafi da 95 a 101) o una copertura di un investimento netto (cfr. paragrafo 102). Ai fini della rilevazione di utili e perdite su cambi secondo quanto previsto dallo IAS 21, un’attività finanziaria disponibile per la vendita è trattata come se fosse contabilizzata al costo ammortizzato nella valuta estera. Di conseguenza, per tale attività finanziaria, le differenze di cambio che derivano dai cambiamenti nel costo ammortizzato sono rilevate a conto economico e altre variazioni del valore contabile sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 55, lettera b). Per attività finanziarie disponibili per la vendita che non sono elementi monetari secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per esempio, strumenti rappresentativi di capitale), l’utile o la perdita rilevato direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo 55, lettera b) include qualsiasi correlata differenza di cambio. Se sussiste una relazione di copertura tra un’attività monetaria non derivata e una passività monetaria non derivata, le variazioni nel componente in valuta estera di tali strumenti finanziari sono rilevate a conto economico.

 

Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie (paragrafi da 58 a 70)

Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (paragrafi da 63 a 65)

AG84 Una riduzione di valore di un’attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato è misurata utilizzando il tasso originario di interesse effettivo dello strumento finanziario poiché l’attualizzazione al tasso di interesse corrente di mercato imporrebbe, in effetti, la valutazione al fair value (valore equo) per quelle attività che sono diversamente valutate al costo ammortizzato. Se le condizioni di un finanziamento, credito o investimento posseduto sino alla scadenza sono rinegoziate o diversamente modificate a causa delle difficoltà finanziarie del debitore o del finanziatore, una riduzione di valore è misurata utilizzando il tasso originario di interesse effettivo prima della modifica delle condizioni. I flussi finanziari relativi ai crediti a breve termine non sono attualizzati se l’effetto dell’attualizzazione è irrilevante. Se un finanziamento, credito o investimento posseduto sino alla scadenza ha un tasso di interesse variabile, il tasso di attualizzazione per valutare eventuali perdite per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 63 è il tasso (tassi) corrente di interesse effettivo determinato secondo contratto. Come espediente pratico, un creditore può valutare le riduzioni di valore di un’attività finanziaria riportata al costo ammortizzato sulla base del fair value (valore equo) di uno strumento utilizzando un prezzo di mercato osservabile. Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un’attività finanziaria con pegno riflette i flussi finanziari che possono risultare dal pignoramento meno i costi per l’ottenimento e la vendita del pegno, a seconda se il pignoramento sia probabile o meno.

AG85 Il processo per la stima della riduzione di valore considera tutte le esposizioni di credito, non soltanto quelle di bassa qualità di credito. Per esempio, se un’entità utilizza un sistema interno di valutazione del credito considera tutti i livelli di credito, non soltanto quelli che riflettono un serio deterioramento del credito.

AG86 Il processo per la stima di una perdita per riduzione di valore può risultare in un importo singolo o in una gamma di importi possibili. Nel secondo caso, l’entità rileva una perdita per riduzione di valore pari alla stima migliore all’interno della gamma considerando tutte le informazioni disponibili prima dell’approvazione del bilancio in merito alle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio.

AG87 Al fine di una valutazione collettiva della riduzione di valore, le attività finanziarie sono raggruppate sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, sulla base di una valutazione di rischio di credito o di un processo di classificazione che considera il tipo di attività, industria, posizione geografica, tipo di garanzia, livello dello scaduto e altri fattori rilevanti). Le caratteristiche scelte sono rilevanti per la stima di flussi finanziari futuri per gruppi di tali attività in quanto indicano la capacità dei debitori di pagare tutti gli importi dovuti secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle attività oggetto di valutazione. Tuttavia, le probabilità di perdita e altre statistiche di perdita differiscono a livello di gruppo tra a) attività che sono state valutate singolarmente per riduzione di valore e sono risultate non soggette a riduzione di valore e b) attività che non sono state valutate singolarmente per riduzione di valore, con il risultato che può essere richiesto un importo di riduzione di valore diverso. Se un’entità non ha un gruppo di attività con caratteristiche di rischio simili, non effettua l’ulteriore valutazione.

AG88 Le perdite per riduzione di valore rilevate per un gruppo rappresentano un passo intermedio in attesa dell’identificazione di perdite per riduzione di valore su attività individuali nel gruppo di attività finanziarie che sono collettivamente valutate per riduzione di valore. Non appena è disponibile l’informazione che identifica specificamente le perdite per riduzione su singole attività nel gruppo, tali attività sono rimosse dal gruppo.

AG89 I flussi finanziari futuri in un gruppo di attività finanziarie che sono collettivamente valutate per riduzione di valore sono stimati sulla base di esperienze storiche di perdite per attività con caratteristiche di rischio di credito simili a quelle del gruppo. Le entità che non hanno un’esperienza specifica di perdita o esperienza insufficiente, utilizzano un’esperienza di un gruppo simile per gruppi confrontabili di attività finanziarie. L’esperienza storica di perdita è rettificata sulla base di dati osservabili correnti per riflettere gli effetti delle condizioni correnti che non hanno influenzato l’esercizio su cui l’esperienza storica di perdita si basa e per eliminare gli effetti di condizioni nell’esercizio storico che non esistono correntemente. Le stime delle variazioni nei flussi finanziari futuri riflettono e sono discrezionalmente coerenti con le variazioni dei relativi dati osservabili di esercizio in esercizio (quali le variazioni nei tassi di disoccupazione, prezzi immobiliari, prezzi delle merci, stato dei pagamenti o altri fattori che sono indicativi delle perdite sostenute nel gruppo e la loro dimensione). La metodologia e le ipotesi utilizzate per stimare i flussi finanziari futuri sono riviste regolarmente per ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute.

AG90 Come esempio dell’applicazione del paragrafo AG89, un’entità può determinare, sulla base dell’esperienza storica, che una delle cause principali dell’inadempienza per finanziamenti con carte di credito è la morte del debitore. L’entità può osservare che il tasso di morte è invariato da un anno al successivo. Nonostante ciò, alcuni dei debitori nel gruppo di finanziamenti con carte di credito di un’entità possono essere morti quell’anno, indicando che una perdita per riduzione di valore si è verificata su tali finanziamenti, anche se, alla fine dell’anno, l’entità non è ancora a conoscenza di chi siano i debitori deceduti. Sarebbe appropriato che una perdita per riduzione di valore fosse rilevata per queste perdite «sostenute», ma non «riportate». Tuttavia, non sarebbe appropriato rilevare una perdita per riduzione di valore per decessi che sono previsti in un periodo futuro, poiché l’evento di perdita necessario (il decesso del debitore) non è ancora avvenuto.

AG91 Quando si utilizzano tassi storici di perdita nella stima di flussi finanziari futuri, è importante che l’informazione sui tassi storici di perdita si applichi a gruppi che sono definiti in modo uniforme con i gruppi per i quali i tassi storici di perdita sono stati osservati. Quindi, il metodo utilizzato dovrebbe permettere a ogni gruppo di essere associato alle informazioni sull’esperienza di perdita passata di gruppi di attività con caratteristiche di rischio di credito simile e dati osservabili significativi che riflettono le condizioni correnti.

AG92 Gli approcci fondati su una formula, o su metodi statistici possono essere utilizzati per determinare le perdite per riduzione di valore in un gruppo di attività finanziarie (ad esempio per finanziamenti minori) purché siano coerenti con le disposizioni dei paragrafi da 63 a 65 e da AG87 ad AG91. Qualsiasi modello utilizzato incorporerebbe l’effetto del valore temporale del denaro, considererebbe i flussi finanziari per tutta la vita residua di un’attività (non soltanto l’anno successivo), considererebbe l’età dei finanziamenti all’interno del portafoglio e non darebbe origine a una perdita per riduzione di valore al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria.

Interessi attivi successivi alla rilevazione di una riduzione di valore

AG93 Una volta che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie simili è stato svalutato come risultato di una perdita per riduzione di valore, gli interessi attivi sono quindi rilevati utilizzando il tasso di interesse utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri al fine di valutare la perdita per riduzione di valore.

COPERTURE (paragrafi 71-102)

Strumenti di copertura (paragrafi da 72 a 77)

Strumenti qualificabili (paragrafi 72 e 73)

AG94 La perdita potenziale su una opzione che l’entità emette potrebbe essere significativamente maggiore del valore dell’utile potenziale sul correlato elemento coperto. In altre parole, un’opzione venduta non è efficace nella riduzione dell’esposizione all’utile o alla perdita sull’elemento coperto. Perciò, un’opzione venduta non si qualifica come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di una opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio una opzione call usata per coprire una obbligazione convertibile). Al contrario, una opzione acquistata presenta utili potenziali uguali o maggiori delle perdite e perciò, ha il potenziale per ridurre l’esposizione economica alle variazioni di fair value (valore equo) o di flussi finanziari. Pertanto, può essere qualificata come strumento di copertura.

AG95 L’attività finanziaria valutata al costo ammortizzato può essere designata come strumento di copertura nella copertura del rischio di cambio.

AG96 Un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia un input di Livello 1) non è iscritto al fair value, in quanto il suo fair value non può essere altrimenti valutato attendibilmente ovvero non può essere designato come strumento di copertura un derivato ad esso correlato e che deve essere regolato con la consegna dello stesso strumento rappresentativo di capitale (vedere paragrafi 46(c) e 47).

AG97 Gli strumenti propri rappresentativi di capitale di un’entità non sono attività o passività finanziarie dell’entità e quindi non possono essere indicati come strumenti di copertura.

Elementi coperti (paragrafi da 78 a 84)

Elementi qualificabili (paragrafi da 78 a 80)

AG98 Un impegno irrevocabile ad acquistare un’impresa in una aggregazione aziendale non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati. Questi altri rischi sono rischi generali di impresa.

AG99 Una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo) poiché il metodo del patrimonio netto rileva a conto economico la quota di pertinenza dell’investitore dell’utile o della perdita maturata dalla partecipata, piuttosto che variazioni di fair value (valore equo) dell’investimento. Per una ragione simile, una partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo) poiché il consolidamento comporta il riconoscimento al conto economico dell’utile o della perdita della controllata, piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell’investimento. Una copertura di un investimento netto in una gestione estera è diversa perché è una copertura di un’esposizione di valuta estera, non una copertura di fair value (valore equo) della variazione di valore dell’investimento.

AG99A Il paragrafo 80 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile possa qualificarsi come elemento coperto in un’operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale della entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sul conto economico consolidato. A tale scopo, una entità può essere una controllante, una controllata, una collegata, una joint venture o una filiale. Se il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata non influisce sul conto economico consolidato, l’operazione infragruppo non può qualificarsi come elemento coperto. Ciò si verifica normalmente nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo a meno che non si tratti di una operazioni con terzi correlati. Tuttavia, quando il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata ha un impatto sul conto economico consolidato, l’operazione infragruppo può qualificarsi come elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, una vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari dall’entità del gruppo che li ha fabbricati a una entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività può influire sul conto economico consolidato. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, in quanto gli impianti e i macchinari saranno ammortizzati dall’entità che li ha acquistati e l’importo inizialmente rilevato per gli impianti e macchinari può cambiare se l’operazione infragruppo è denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell’entità acquirente.

AG99B Se una copertura di una operazione infragruppo programmata si qualifica per la contabilizzazione come operazione di copertura, qualsiasi utile o perdita rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in conformità con il paragrafo 95(a) deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui il rischio di cambio dell’operazione coperta influisce sull’utile (perdita) d’esercizio consolidato.

AG99BA L’entità può designare tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) di un elemento coperto in una relazione di copertura. L’entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di una opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l’entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione, sono designate unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale di un’opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell’operazione programmata che incide sull’utile (perdita) d’esercizio (paragrafo 86(b)].

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti (paragrafi 81 e 81A)

AG99C L’entità può designare tutti i flussi finanziari dell’intera attività o passività finanziaria come elemento coperto e coprirli soltanto per un rischio particolare (per esempio solo per cambiamenti che sono attribuibili a variazioni del LIBOR). Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è 100 punti base sotto il LIBOR, un’entità può designare come elemento coperto l’intera passività (ossia l’importo capitale più gli interessi al LIBOR meno 100 punti base) e coprire la variazione del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell’intera passività che è attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. L’entità può inoltre scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per migliorare l’efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG100.

AG99D Inoltre, se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua emissione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati, l’entità può designare una parte pari al tasso di riferimento. Per esempio, si supponga che un’entità origini un’attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un periodo in cui il LIBOR è 4 per cento. L’entità inizia a coprire tale attività qualche tempo dopo, quando il LIBOR è salito all’8 per cento e il fair value (valore equo) dell’attività è diminuito a CU90. L’entità calcola che se avesse acquistato l’attività alla data in cui l’aveva designata come elemento coperto al fair value (valore equo) di allora pari a CU90, il rendimento effettivo sarebbe stato del 9,5 per cento. L’entità può designare una parte del LIBOR pari all’8 per cento rappresentata in parte da flussi finanziari di interesse contrattuale e in parte dalla differenza tra il fair value (valore equo) (ossia CU90) e l’importo rimborsabile a scadenza (ossia CU100).

AG99E Il paragrafo 81 consente a una entità di designare elementi coperti diversi dalla variazione complessiva del fair value (valore equo) o dalla variabilità dei flussi finanziari di uno strumento finanziario. Per esempio:

a) tutti i flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair value (valore equo) attribuibili ad alcuni rischi (ma non a tutti); o
b) alcuni (ma non tutti i) flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair value (valore equo) attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi (questo significa che una «parte» dei flussi finanziari di uno strumento finanziario può essere designata per variazioni attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi).

AG99F Per essere qualificabili ai fini della contabilizzazione come operazioni di copertura, i rischi designati e le parti devono essere componenti dello strumento finanziario identificabili separatamente e le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell’intero strumento finanziario derivanti da variazioni delle parti e dei rischi designati devono poter essere valutate attendibilmente. Per esempio:

a) per uno strumento finanziario a tasso fisso coperto da variazioni del fair value (valore equo) attribuibili a variazioni di un tasso di interesse senza rischio o di riferimento, il tasso senza rischio o di riferimento è normalmente considerato come una componente dello strumento finanziario identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;
b) l’inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente e pertanto non può essere designata come un rischio o una parte di uno strumento finanziario, a meno che non vengano soddisfatti i requisiti di cui al punto (c);
c) una parte di inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato all’inflazione rilevato (supponendo che non vi siano i requisiti per la contabilizzazione separata di un derivato incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente purché altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati da quella parte di inflazione.

Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti (paragrafo 82)

AG100 Generalmente le variazioni di prezzo di una singola componente di un’attività o passività non finanziaria non hanno un effetto prevedibile e separatamente misurabile in termini di prezzo, che sia paragonabile, ad esempio, all’effetto di una variazione dei tassi d’interesse di mercato sul prezzo di un titolo a reddito fisso. Quindi, un’attività o passività non finanziaria è un elemento coperto soltanto nella sua totalità o per il rischio di cambio. Se c’è una differenza tra le condizioni dello strumento di copertura e l’elemento coperto (come nel caso di una copertura di un acquisto programmato di caffè brasiliano utilizzando un contratto forward per acquistare caffè colombiano a condizioni altrimenti simili), la relazione di copertura tuttavia può qualificarsi come una relazione coperta a condizione che tutte le condizioni del paragrafo 88 siano soddisfatte, incluso il fatto che si preveda che la copertura sia altamente efficace. A questo fine, l’importo dello strumento di copertura può essere maggiore o minore di quello dell’elemento coperto se questo migliora l’efficacia della relazione di copertura. Per esempio, si potrebbe effettuare un’analisi della regressione per stabilire una relazione statistica tra l’elemento coperto (per esempio un’operazione in caffè brasiliano) e lo strumento di copertura (per esempio un’operazione in caffè colombiano). Se sussiste una relazione statistica valida tra le due variabili (ossia tra i prezzi unitari del caffè brasiliano e del caffè colombiano), la curva della linea della regressione può essere utilizzata per stabilire il rapporto di copertura che ottimizzerà l’efficacia prevista. Per esempio, se la curva della linea di regressione è 1,02, un rapporto di copertura basato su una quantità pari a 0,98 di elementi coperti e 1,00 dello strumento di copertura ottimizza l’efficacia prevista. Tuttavia, la relazione di copertura può determinare inefficacia che è rilevata a conto economico durante il periodo della relazione di copertura.

Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti (paragrafi 83 e 84)

AG101 Una copertura di una posizione netta complessiva (ad esempio il netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che di uno specifico elemento coperto, non soddisfano le condizioni per la contabilizzazione come operazioni di copertura. Tuttavia, si può ottenere quasi il medesimo effetto sul conto economico designando come elemento coperto parte degli elementi sottostanti. Per esempio, se una banca ha CU100 di attività e CU90 di passività con rischi e condizioni di natura simile e copre l’esposizione netta di CU10, può indicare come elemento coperto i CU10 delle attività. Tale indicazione può essere usata se tali attività e passività sono strumenti a tasso fisso, nel qual caso si ha una copertura di fair value (valore equo), o se sono entrambi strumenti a tasso variabile, nel cui caso si ha una copertura di flusso finanziario. In maniera simile, se un’entità si è impegnata ad acquistare CU100 in valuta estera e a vendere CU90 in valuta estera, può coprire l’importo netto di CU10 acquisendo un derivato e designandolo come strumento di copertura associato con CU10 dell’impegno di acquisto di CU100.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi da 85 a 102)

AG102 Un esempio di una copertura di fair value (valore equo) è una copertura dell’esposizione ai cambiamenti di fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso dovuti ai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere stata effettuata dall’emittente o dal possessore.

AG103 Un esempio della copertura dei flussi finanziari è l’utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile in un debito a tasso fisso (ossia una copertura di un’operazione futura in cui i futuri flussi finanziari coperti sono i futuri pagamenti di interesse).

AG104 Una copertura di un impegno irrevocabile (per esempio una copertura di una variazione dei prezzi del carburante relativi a un impegno contrattuale non rilevato da un’impresa elettrica di acquistare carburante a un prezzo fisso) è una copertura di un’esposizione a una variazione di fair value (valore equo). Di conseguenza, tale copertura è una copertura di fair value (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 87 una copertura di un rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe alternativamente essere contabilizzato come una copertura di un flusso finanziario.

Valutazione dell’efficacia della copertura

AG105 Una copertura è considerata altamente efficace soltanto se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) All’inizio della copertura e in periodi successivi, la copertura è prevista essere altamente efficace nel realizzare una compensazione nelle variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto durante il periodo per il quale la copertura è designata. Tale aspettativa può essere dimostrata in diversi modi, includendo un confronto tra le precedenti variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e le precedenti variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura, o dimostrando un’alta correlazione statistica tra il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell’elemento coperto e quelli dello strumento di copertura. L’entità può scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per migliorare l’efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG100.
b) I risultati effettivi della copertura rientrano in una gamma dell’80-125 per cento. Ad esempio, se i risultati effettivi sono tali che la perdita sullo strumento di copertura è CU120 e l’utile sullo strumento liquido è CU100, la compensazione può essere valutata pari a 120/100, ossia 120 per cento, oppure 100/120, ossia 83 per cento. In questo esempio, supponendo che la copertura soddisfi la condizione in a), l’entità concluderebbe che la copertura è stata altamente efficace.

AG106 L’efficacia è valutata, come minimo, al momento in cui l’entità redige il suo bilancio annuale o intermedio.

AG107 Il presente Principio non specifica un unico criterio per la valutazione dell’efficacia della copertura. Il criterio che l’entità adotta per valutare l’efficacia della copertura dipende dalla strategia di gestione del rischio adottata dalla direzione aziendale. Per esempio, se la strategia di gestione del rischio dell’entità consiste nel rettificare periodicamente l’importo dello strumento di copertura al fine di riflettere i cambiamenti della posizione coperta, l’entità deve dimostrare che si prevede che la copertura sia altamente efficace soltanto fino a quando l’importo dello strumento di copertura è successivamente rettificato. In alcune circostanze, l’entità adotta metodi differenti per differenti tipologie di coperture. La documentazione di un’entità sulla sua strategia di copertura include le sue procedure per la valutazione dell’efficacia. Queste specificano se la valutazione include tutti gli utili e le perdite su di uno strumento di copertura o se il valore temporale dello strumento è escluso.

AG107A […].

AG108 Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell’attività coperta, passività, impegno irrevocabile o dell’operazione programmata altamente probabile sono le medesime, i cambiamenti di fair value (valore equo) e dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto potrebbero compensarsi l’un l’altro completamente, sia quando la copertura è stipulata sia successivamente. Ad esempio, è verosimile che un interest rate swap sia uno copertura efficace se sia lo strumento di copertura sia quello coperto presentano eguali valori nozionali e di capitale, condizioni, date di revisione del prezzo, date di incasso e di pagamento di interessi e di capitale, e criteri per determinare i tassi di interesse. Inoltre, una copertura di un acquisto programmato altamente probabile di una merce con un contratto forward è probabile essere altamente efficace se:

a) il contratto forward riguarda l’acquisto della stessa quantità della stessa merce allo stesso momento e localizzazione dell’acquisto coperto programmato;
b) il fair value (valore equo) del contratto forward alla sottoscrizione è pari a zero; e
c) il cambiamento nello sconto o nel premio sul contratto forward è escluso dalla valutazione dell’efficacia e rilevato nel conto economico oppure il cambiamento dei flussi finanziari attesi sull’operazione programmata altamente probabile è basato sul prezzo forward della merce.

AG109 A volte lo strumento di copertura compensa soltanto parte del rischio coperto. Per esempio, una copertura non sarebbe completamente efficace se lo strumento di copertura e l’elemento coperto fossero denominati in valute diverse che non si muovono in maniera abbinata. Inoltre, una copertura del rischio del tasso di interesse che si ha usando un derivato non sarebbe pienamente efficace se parte del cambiamento del fair value (valore equo) del derivato fosse attribuibile al rischio di credito della controparte.

AG110 Per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, la copertura deve far riferimento a un rischio specifico identificato e designato e non semplicemente a rischi generici connessi all’attività imprenditoriale dell’entità e deve, in ultima analisi, incidere sul risultato economico dell’entità. La contabilizzazione come operazione di copertura non si applica alla copertura del rischio di obsolescenza di un’attività fisica o del rischio di esproprio governativo di un immobile; infatti, l’efficacia non può essere valutata perché tali rischi non sono valutabili attendibilmente.

AG110A Il paragrafo 74(a) permette a un’entità di separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e di designare come strumento di copertura solo la variazione del valore intrinseco del contratto di opzione. Tale designazione può risultare in una relazione di copertura perfettamente efficace nel compensare le variazioni dei flussi finanziari attribuibili a un rischio unilaterale coperto di un’operazione programmata, se le condizioni principali dell’operazione programmata e dello strumento di copertura sono uguali.

AG110B Se una entità designa un’opzione acquistata nella sua interezza come lo strumento di copertura di un rischio unilaterale derivante da un’operazione programmata, la relazione di copertura non sarà perfettamente efficace. Ciò in quanto il premio pagato per l’opzione include il valore temporale e, come stabilito nel paragrafo AG99BA, un rischio unilaterale designato non include il valore temporale di un’opzione. Pertanto, in questa situazione non vi sarà compensazione tra i flussi finanziari relativi al valore temporale del premio dell’opzione pagato e il rischio coperto designato.

AG111 Nel caso del rischio di tasso di interesse, l’efficacia della copertura può essere valutata preparando un piano di scadenze per attività e passività finanziarie che mostri l’esposizione netta al tasso di interesse per ogni periodo di tempo, a patto che l’esposizione netta sia associata a un’attività o passività specifica (o a un gruppo specifico di attività o passività o ad una parte specifica di queste) dando origine all’esposizione netta, e l’efficacia della copertura è valutata con riferimento a tale attività o passività.

AG112 Nel valutare l’efficacia della copertura, l’entità generalmente considera il valore temporale del denaro. Il tasso fisso di interesse su di un elemento coperto non è necessario che corrisponda esattamente al tasso fisso di interesse su di uno swap designato come copertura di fair value (valore equo). Né il tasso di interesse variabile su di un’attività o su di una passività fruttifera di interessi è necessario sia lo stesso del tasso di interesse variabile di uno swap designato come copertura di un flusso finanziario. Il fair value (valore equo) di uno swap deriva dai suoi regolamenti netti. I tassi fissi e variabili su di uno swap possono essere modificati senza incidere sul regolamento netto se entrambi sono cambiati per un medesimo importo.

AG113 Se un’entità non soddisfa i criteri di efficacia della copertura, l’entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dall’ultima data in cui è stato dimostrato di aver soddisfatto tali criteri. Tuttavia, se l’entità identifica l’evento o il cambiamento delle circostanze che ha portato la relazione di copertura a non soddisfare i criteri di efficacia e dimostra che la copertura era efficace prima dell’evento o cambiamento delle circostanze verificatesi, l’entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dalla data dell’evento o cambiamento delle circostanze.

AG113A Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati descritti nei paragrafi 91(a)(ii) e 101(a)(ii) dovranno riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell’efficacia della copertura.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

AG114 Nella copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al rischio di tasso di interesse associato a un portafoglio di attività o passività finanziarie, l’entità soddisfa le disposizioni del presente Principio se rispetta le procedure di cui alle lettere a)-i) e ai successivi paragrafi AG115-AG132.


a) Come parte del processo di gestione del proprio rischio, l’entità identifica un portafoglio di elementi di cui desidera coprire il rischio di tasso di interesse. Il portafoglio può includere soltanto attività, soltanto passività, o entrambe attività e passività. L’entità può identificare due o più portafogli, nel qual caso applica la seguente guida a ogni portafoglio separatamente.
b) L’entità analizza il portafoglio in periodi di revisione dei prezzi basati su date di revisione dei prezzi previste piuttosto che contrattuali. L’analisi in periodi di revisione dei prezzi può essere svolta in modi diversi inclusa la programmazione dei flussi finanziari nei periodi in cui sono previsti verificarsi o la programmazione degli importi di capitale nozionale in tutti i periodi fino a quando si prevede che si verifichi la revisione dei prezzi.
c) Sulla base della presente analisi, l’entità decide l’importo che desidera coprire. L’entità individua come elemento coperto un importo di attività o passività (ma non un importo netto) dal portafoglio identificato pari all’importo che desidera designare come coperto. […].
d) L’entità individua il rischio di tasso di interesse che copre. Questo rischio potrebbe essere una parte del rischio di tasso di interesse in ognuno degli elementi nella posizione coperta, quale un tasso di interesse di riferimento (per esempio LIBOR).
e) L’entità individua uno o più strumenti di copertura per ogni periodo di revisione dei prezzi.
f) Sulla base di quanto individuato in c)-e) sopra, l’entità accerta all’inizio e in esercizi successivi, se si prevede che la copertura sia altamente efficace durante il periodo per il quale la copertura è stata individuata.
g) Periodicamente, l’entità misura la variazione del fair value [valore equo) dell’elemento coperto [come indicato in (c)] che è attribuibile al rischio coperto [come indicato in d)] […]. A condizione che si determini effettivamente che la copertura sia stata altamente efficace quando accertata utilizzando il metodo documentato dell’entità per la valutazione dell’efficacia, l’entità rileva la variazione nel fair value (valore equo) dell’elemento coperto come un’utile o una perdita nel conto economico e in una di due voci distinte nello stato patrimoniale come descritto nel paragrafo 89A. La variazione del fair value (valore equo) non può essere attribuita a singole attività o passività.
h) L’entità valuta la variazione del fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura [come indicato in (e)] e la rileva come utile o perdita nel conto economico. Il fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura è rilevato come attività o passività nello stato patrimoniale.
i) Eventuali situazioni di inefficacia saranno rilevate nel conto economico come differenza tra la variazione del fair value (valore equo) a cui si fa riferimento in g) e quella in h).

AG115 Il presente approccio è illustrato più dettagliatamente di seguito. L’approccio deve essere applicato soltanto alla copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie.

AG116 Il portafoglio identificato nel paragrafo AG114, lettera a), potrebbe contenere attività e passività. Alternativamente potrebbe essere un portafoglio che contiene soltanto attività, o soltanto passività. Il portafoglio è utilizzato per determinare l’importo delle attività o passività che l’entità desidera coprire. Tuttavia, il portafoglio di per sé non è indicato come l’elemento coperto.

AG117 Nell’applicazione del paragrafo AG114, lettera b), l’entità determina la data prevista di revisione dei prezzi di un elemento come la prima delle date in cui tale elemento si preveda giunga a scadenza o subisca una revisione dei prezzi in base ai tassi di mercato. Le date previste di revisione dei prezzi sono stimate all’inizio della copertura e durante tutto il periodo della copertura, sulla base dell’esperienza storica e altre informazioni disponibili, incluse le informazioni e le aspettative riguardanti i tassi di pagamento anticipato, tassi di interesse e l’interazione tra questi. Le entità che non hanno una loro specifica esperienza o una esperienza insufficiente, utilizzano l’esperienza di un gruppo simile per strumenti finanziari similari. Queste stime sono riviste periodicamente e aggiornate alla luce dell’esperienza. Nel caso di un elemento a tasso fisso che è pagabile anticipatamente, la data prevista di revisione dei prezzi è la data in cui si prevede sia effettuato il pagamento anticipato salvo che si rivedano i prezzi in base ai tassi di mercato a una data precedente. Per un gruppo di elementi simili, l’analisi in periodi di tempo che si basano su date previste per la revisione dei prezzi può diventare una ripartizione di una percentuale del gruppo, piuttosto che di elementi singoli, ad ogni periodo di tempo. Un’entità può applicare altre metodologie per tali fini di ripartizione. Per esempio, può utilizzare un moltiplicatore del tasso di pagamento anticipato per ripartire i finanziamenti a periodi di tempo che si basano sulle date previste di revisione dei prezzi. Tuttavia, la metodologia per tale ripartizione deve soddisfare le procedure e gli obiettivi di gestione del rischio dell’entità.

AG118 Come esempio della designazione illustrata nel paragrafo AG114, lettera c), se in un particolare periodo di revisione dei prezzi l’entità stima di avere attività a tasso fisso pari a CU100 e passività a tasso fisso pari a CU80 e decide di coprire tutta la posizione netta di CU20, indica come elemento coperto attività pari a CU20 (una parte delle attività). La designazione è espressa come «importo in valuta» (per esempio un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come attività individuali. Ne consegue che tutte le attività (o passività) soggette a copertura — ossia tutti i CU100 dell’esempio precedente — devono essere …

AG119 L’entità inoltre soddisfa le disposizioni relative ad altre designazioni e documentazioni esposte nel paragrafo 88, lettera a). Per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, questa designazione e documentazione specificano la politica dell’entità per tutte le variabili che sono utilizzate per identificare l’importo che è coperto e come l’efficacia è misurata, incluso quanto segue:


a) quali attività e passività sono da includere nel portafoglio e la base da utilizzare per eliminarle dal portafoglio;
b) come l’entità stima le date di revisione dei prezzi, incluso su quali assunti di tasso di interesse si basano le stime delle percentuali di pagamento anticipato e la base per modificare tali stime. Lo
stesso metodo è utilizzato per entrambe le stime iniziali fatte al momento in cui l’attività o la passività sono incluse nel portafoglio coperto e per qualsiasi revisione successiva di tali stime;
c) il numero e la durata dei periodi di tempo di revisione dei prezzi.
con quale frequenza l’entità verifica l’efficacia […];
e) la metodologia utilizzata dall’entità per determinare l’importo di attività o passività che sono designate come elemento coperto […];
f) […]. Se l’entità verificherà l’efficacia per ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi individualmente, per tutti i periodi di tempo cumulativamente, o utilizzando alcune combinazioni delle due.


Le politiche specificate nella designazione e documentazione della relazione di copertura devono soddisfare le procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell’entità. I cambiamenti nelle politiche non devono essere fatti arbitrariamente. Questi devono essere giustificati in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato e ad altri fattori e devono basarsi su, ed essere coerenti con, le procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell’entità.

AG120 Lo strumento di copertura a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera e) può essere un derivato singolo o un portafoglio di derivati ognuno dei quali contiene un’esposizione al rischio di tasso di interesse coperto indicato nel paragrafo AG114, lettera d), (per esempio un portafoglio di swap su tasso di interesse ognuno dei quali contiene un’esposizione al LIBOR). Tale portafoglio di derivati può contenere posizioni di rischio che si compensano. Tuttavia, potrebbe non includere opzioni vendute o opzioni vendute nette, perché il Principio non consente che tali opzioni siano designate come strumenti di copertura (eccetto quando un’opzione venduta è designata a compensazione di un’opzione acquistata). Se lo strumento di copertura copre l’importo indicato nel paragrafo AG114, lettera c), per più di un periodo di tempo di revisione dei prezzi, è ripartito tra tutti i periodi di tempo che copre. Tuttavia, tutto lo strumento di copertura deve essere ripartito a quei periodi di revisione dei prezzi perché il Principio non consente che una relazione di copertura sia designata soltanto per una parte del periodo di tempo durante il quale uno strumento di copertura rimane in essere.

AG121 Quando l’entità misura la variazione del fair value (valore equo) di un elemento pagabile anticipatamente secondo quanto previsto dal paragrafo AG114, lettera g), una variazione di tasso di interesse influisce sul fair value (valore equo) dell’elemento pagato anticipatamente in due modi: influisce sul fair value (valore equo) dei flussi finanziari contrattuali e sul fair value (valore equo) dell’opzione di pagamento anticipato che è contenuta in un elemento pagabile anticipatamente. Il paragrafo 81 del Principio permette che un’entità individui una parte di un’attività o di una passività finanziaria, che condivide un’esposizione a un rischio comune, come elemento coperto, a condizione che l’efficacia possa essere misurata. […].

AG122 Il Principio non specifica le tecniche utilizzate per determinare l’importo a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g), ossia il cambiamento del fair value (valore equo) dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto. […]. Non è appropriato assumere che le variazioni del fair value (valore equo) dell’elemento coperto siano pari ai cambiamenti del valore dello strumento di copertura.

AG123 Il paragrafo 89A richiede che se l’elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è un’attività, il cambiamento del fair value (valore equo) è presentato in una voce distinta dell’attivo. Viceversa, se l’elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è una passività, il cambiamento del valore è presentato in una voce distinta del passivo. Queste sono le voci distinte a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g). Non è richiesta una attribuzione specifica a singole attività (o passività).

AG124 Il paragrafo AG114, lettera i), indica che l’inefficacia deriva dalla misura in cui il cambiamento del fair value (valore equo) dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto, differisce dal cambiamento del fair value (valore equo) del derivato di copertura. Tale differenza può derivare da una serie di ragioni, inclusi:


a) […];
b) elementi nel portafoglio coperto che subiscono una riduzione di valore o sono eliminati contabilmente;
c) le date di pagamento dello strumento di copertura che sono diverse da quelle dell’elemento coperto; e
d) altre cause […].


Tale inefficacia deve essere identificata e rilevata nel conto economico.

AG125 Generalmente, l’efficacia della copertura sarà migliorata:

a) se l’entità programma elementi con caratteristiche di prepagamento diverse in modo da considerare le differenze di comportamento nel pagamento anticipato.
b) quando il numero di elementi nel portafoglio è maggiore. Quando soltanto pochi elementi sono contenuti nel portafoglio, è probabile che si verifichi un’inefficacia relativamente notevole se uno degli elementi prepaga prima o dopo rispetto a quando previsto. Viceversa, quando il portafoglio contiene diversi elementi, il metodo del pagamento anticipato può essere previsto più accuratamente.
c) quando i periodi di tempo della revisione dei prezzi utilizzati sono più brevi (per esempio un mese invece di tre). I periodi di tempo più brevi per la revisione dei prezzi riducono l’effetto di eventuali diversità tra le date di revisione dei prezzi e di pagamento (nel periodo di tempo di revisione dei prezzi) dell’elemento coperto e di quelle dello strumento di copertura.
d) se maggiore è la frequenza con cui l’importo dello strumento di copertura è rettificato per riflettere i cambiamenti nell’elemento coperto (per esempio a causa dei cambiamenti nelle previsioni di pagamento anticipato).

AG126 Un’entità verifica l’efficacia periodicamente. […].

AG127 Quando si valuta l’efficacia, l’entità distingue le revisioni delle date stimate di revisione dei prezzi di attività (o passività) esistenti da quelle relative a nuove attività (o passività), con soltanto le prime che danno origine all’inefficacia. […]. Una volta che l’inefficacia è stata rilevata come illustrato sopra, l’entità stabilisce una nuova stima delle attività totali (o passività) in ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi, incluse le nuove attività (o passività) che si sono originate dall’ultima volta in cui si è verificata l’efficacia, e individua un nuovo importo come elemento coperto e una nuova percentuale come percentuale coperta. […].

AG128 Elementi che erano originariamente programmati in un periodo di revisione dei prezzi possono essere cancellati a causa dei pagamenti anticipati rispetto a quanto previsto o di totale svalutazione dovuta a una riduzione di valore o vendita. Quando ciò si verifica, l’importo della variazione di fair value (valore equo) incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114, lettera g), che fa riferimento alla voce stornata deve essere eliminato dallo stato patrimoniale e incluso nell’utile o nella perdita che deriva dall’eliminazione dell’elemento. A questo scopo, è necessario conoscere il(i) periodo(i) di tempo della revisione dei prezzi in cui l’elemento eliminato era programmato poiché questo determina il(i) periodo(i) di revisione dei prezzi da cui rimuoverlo e quindi l’importo da rimuovere dalla voce distinta a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g). Quando un elemento è eliminato, se si può determinare in quale periodo di tempo era incluso, viene rimosso da tale periodo di tempo. Diversamente, è rimosso dal periodo di tempo immediatamente precedente se l’eliminazione risultava da maggiori pagamenti anticipati rispetto ai previsti ovvero ripartito tra tutti i periodi di tempo che contenevano l’elemento eliminato su una base sistematica e razionale se l’elemento era venduto o era soggetto a una riduzione di valore.

AG129 Inoltre eventuali importi relativi a un particolare periodo di tempo che non sono stati stornati allo scadere del periodo di tempo sono stornati nel conto economico in quel periodo (cfr. paragrafo 89A). […]..

AG130 […].

AG131 Se l’importo coperto per un periodo di tempo di revisione dei prezzi è ridotto senza che le attività (o passività) connesse siano stornate, l’importo incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114, lettera g), che fa riferimento alla riduzione deve essere ammortizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 92.

AG132 Un’entità può desiderare di applicare l’approccio esposto nei paragrafi AG114-AG131 a una copertura di portafoglio che è stata precedentemente contabilizzata come una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dallo IAS 39. Tale entità potrebbe revocare la precedente designazione di una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dal paragrafo 101, lettera d), e potrebbe applicare le disposizioni esposte in tale paragrafo. Essa inoltre potrebbe rideterminare la copertura come una copertura di fair value (valore equo) e potrebbe applicare prospetticamente il criterio esposto nei paragrafi AG114-AG131 a esercizi successivi.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE (PARAGRAFI 103-108C)

AG133 Una entità può aver designato una operazione infragruppo programmata come elemento coperto all’inizio di un esercizio che comincia il 1° gennaio 2005 o in data successiva (oppure, ai fini della rideterminazione delle informazioni comparative, all’inizio di un esercizio comparativo precedente), in una operazione di copertura che si qualificherebbe per la contabilizzazione come tale in conformità con il presente Principio (come modificato dall’ultima frase del paragrafo 80). Tale entità può utilizzare quella designazione per applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel suo bilancio consolidato dall’inizio dell’esercizio che comincia il 1° gennaio 2005 o in data successiva (o dall’inizio dell’esercizio comparativo precedente). Tale entità deve anche applicare i paragrafi AG99A e AG99B dall’inizio dell’esercizio che comincia il 1° gennaio 2005 o in data successiva. Tuttavia, in conformità del paragrafo 108B, essa non è tenuta ad applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative per gli esercizi precedenti.

Torna all’Indice dello Ias 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
15 Novembre 2024
Attività di B&B : quali sono i principali adempimenti?

Quali sono i principali adempimenti burocratici che devono assolvere le attività di...

15 Novembre 2024
Iva agevolata del 4% anche per i libri digitali

L’Agenzia delle Entrate, in una recente consulenza giuridica (n. 5 del 2 settembre...

15 Novembre 2024
Fertilizzanti con IVA ridotta al 4%: un’ampia agevolazione fiscale

L'aliquota IVA agevolata al 4% è applicabile a un’ampia gamma di fertilizzanti,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto