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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – Ambito di applicazione

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Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

a) l’IFRS 9 consente l’applicazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio e
b) diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica l’IFRS 16 Leasing. Tuttavia:

i) i crediti impliciti nei leasing finanziari (ossia gli investimenti netti in leasing finanziari) e i crediti impliciti nei leasing operativi rilevati dal locatore sono soggetti all’eliminazione contabile e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio (vedere paragrafi 15-37, 58, 59, 63-65 e Appendice A paragrafi AG36-AG52 e AG84-AG93);
ii) le passività del leasing rilevate dal locatario sono soggette alle disposizioni in materia di eliminazione contabile di cui al paragrafo 39 del presente Principio; e
iii) derivati che sono incorporati in leasing sono soggetti alle disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente Principio (cfr. paragrafi da 10 a 13 e appendice A, paragrafi da AG27 ad AG33);

c) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;
(d) strumenti finanziari emessi dall’entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi non soddisfino l’eccezione di cui al precedente punto (a); [6]
e) diritti e obbligazioni che sorgono ai sensi di i) un contratto assicurativo secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi, diversi dai diritti e obbligazioni di un emittente che sorgono da un contratto assicurativo che risponde alla definizione di contratto di garanzia finanziaria del paragrafo 9 o ai sensi di ii) un contratto che rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un contratto che rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 (cfr. paragrafi da 10 a 13 e paragrafi da AG27 ad AG33 dell’appendice A del presente Principio). Inoltre, se un emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili a contratti assicurativi, l’emittente può scegliere di applicare il presente Principio o l’IFRS 4 a tali contratti di garanzia finanziaria (cfr. paragrafi AG4 e AG4A). L’emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;
[f) i contratti a corrispettivo potenziale in un’aggregazione aziendale (cfr. l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica soltanto all’acquirente; [8] ]
(g) qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all’acquisto o alla vendita di un’acquisita che darà luogo ad un’aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali. I termini del contratto forward non dovrebbero eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le dovute approvazioni e perfezionare l’operazione. [9]
h) impegni all’erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 4. Un emittente di impegni all’erogazione di finanziamenti deve applicare lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali agli impegni all’erogazione di finanziamenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia, tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni sull’eliminazione del presente Principio (cfr. paragrafi da 15 a 42 e appendice A, paragrafi da AG36 ad AG63);
i) strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, a eccezione dei contratti rientranti
nell’ambito applicativo dei paragrafi da 5 a 7 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;
j) i diritti dell’entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che rileva come un accantonamento o per la quale ha rilevato un accantonamento, in un periodo precedente, secondo quanto previsto dallo IAS 37.

2A Le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio devono essere applicate ai diritti che l’IFRS 15 prevede siano contabilizzati conformemente al presente Principio ai fini della rilevazione delle perdite per riduzione di valore.

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