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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – Coperture

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Coperture di fair value (valore equo)

89 Se la copertura di fair value (valore equo) soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell’esercizio, deve essere contabilizzata come segue:

a) l’utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al fair value (valore equo) (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non derivato di copertura) deve essere rilevato nel conto economico; e
b) l’utile o la perdita sull’elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell’elemento coperto e deve essere rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio. Questa disposizione si applica anche se l’elemento coperto è altrimenti valutato al costo. La rilevazione dell’utile o della perdita attribuibili al rischio coperto nell’utile (perdita) d’esercizio si applica se l’elemento coperto è un’attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell’IFRS 9.

89A Per una copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), la disposizione nel paragrafo 89, lettera b), può essere soddisfatta presentando l’utile o la perdita attribuibile all’elemento coperto:

a) in una singola voce distinta all’interno dell’attivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l’elemento coperto è un’attività; o
b) in una singola voce distinta all’interno del passivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l’elemento coperto è una passività.

Le voci distinte a cui si fa riferimento in a) e b) devono essere presentate immediatamente dopo le attività o passività finanziarie. Gli importi inclusi in queste voci devono essere rimossi dallo stato patrimoniale quando le attività o passività a cui fanno riferimento sono eliminate contabilmente.

90 Se solo alcuni rischi particolari attribuibili a un elemento coperto sono coperti, le variazioni rilevate del fair value (valore equo) dell’elemento coperto non correlate al rischio coperto sono rilevate conformemente al paragrafo 5.7.1 dell’IFRS 9.

91 Un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 89 se:

a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. A questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell’entità. In aggiunta, a tal fine non è considerata una conclusione o una cessazione dello strumento di copertura se:

i) in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un’operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l’originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare una compensazione per conto di una controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, questo paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;

ii) eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati a quei cambiamenti che risultano essere in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe nel caso in cui lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti nei requisiti relativi alle garanzie, nei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e negli oneri applicati;

b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 88; o
c) l’entità revoca la designazione.

92 Qualsiasi rettifica derivante dal paragrafo 89, lettera b) al valore contabile di uno strumento finanziario coperto per il quale è utilizzato il criterio dell’interesse effettivo (o, nel caso di una copertura del portafoglio del rischio di tassi di interesse, alla voce distinta dello stato patrimoniale descritta nel paragrafo 89A) deve essere ammortizzata nel conto economico. L’ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi di quando l’elemento coperto cessa di essere rettificato per le variazioni del suo fair value (valore equo) attribuibili al rischio coperto. La rettifica si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data in cui ha inizio l’ammortamento. Tuttavia, se, nel caso della copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività finanziarie o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), l’ammortamento utilizzando un tasso di interesse effettivo ricalcolato non è fattibile, la rettifica deve essere ammortizzata utilizzando un metodo a quote costanti. La rettifica deve essere completamente ammortizzata alla scadenza dello strumento finanziario o, nel caso di copertura di un portafoglio dal rischio di tasso di interesse, alla scadenza del periodo di una rilevante revisione dei prezzi.

93 Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come un elemento coperto, la variazione complessiva successiva del fair value (valore equo) dell’impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto è rilevata come un’attività o una passività con l’utile o perdita corrispondente rilevato nel conto economico [cfr. paragrafo 89, lettera b)]. Anche le variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura sono rilevate nel conto economico.

94 Quando un’entità sottoscrive un impegno irrevocabile ad acquistare un’attività o assumere una passività che è un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo), il valore contabile iniziale dell’attività o passività che risulta dall’adempimento dell’impegno irrevocabile è rettificato per includere la variazione complessiva nel fair value (valore equo) dell’impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto che è stato rilevato nello stato patrimoniale.

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