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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

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103 Un’entità deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005. È consentita una applicazione anticipata. Un’entità non deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) per esercizi antecedenti al 1° gennaio 2005 a meno che l’entità applichi anche lo IAS 32 (emesso a dicembre 2003). Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

103A Un’entità deve applicare la modifica del paragrafo 2(j) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006. Se un’entità applica le modifiche dell’IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali al bilancio di un esercizio precedente, tale modifica dovrà essere applicata a partire dal bilancio di quell’esercizio.

103B [eliminato]

103C Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 95, lettera a), e i paragrafi 97, 98, 100, 102, 108 e AG99B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

103D [eliminato]

103E Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 102. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Qualora un’entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell’esercizio precedente.

103F [eliminato]

103G L’entità deve applicare i paragrafi AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A e AG110B retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° luglio 2009 o in data successiva, in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica gli Elementi qualificabili per la copertura (Modifica allo IAS 39) per gli esercizi che hanno inizio in data antecedente il 1° luglio 2009, tale fatto deve essere indicato.

103H – 103J [eliminati]

103K I Miglioramenti agli IFRS, emessi nell’aprile del 2009, hanno modificato il paragrafo 2, lettera g), e i paragrafi 97 e 100. L’entità deve applicare le modifiche ai predetti paragrafi prospetticamente a tutti i contratti ancora in corso a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche ad un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

103L–103P [eliminati]

103Q L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 9, 13, 28, 47, 88, AG46, AG52, AG64, AG76, AG76A, AG80, AG81 e AG96, ha aggiunto il paragrafo 43A e ha eliminato i paragrafi 48–49, AG69–AG75, AG77–AG79 e AG82. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

103R Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 2 e 80. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

103S [Eliminato]

103T L’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 9, 43, 47, 55, AG2, AG4 e AG48 e ha aggiunto i paragrafi 2 A, 44 A, 55 A e AG8 A-AG8C. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 15.

103U L’IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 8, 9, 71, 88- 90, 96, AG95, AG114, AG118 e i titoli che precedono il paragrafo AG133 e ha eliminato i paragrafi 1, 4-7, 10-70, 103B, 103D, 103F, 103H-103 J, 103L-103P, 103S, 105-107 A, 108E-108F, AG1-AG93 e AG96. L’entità deve applicare le modifiche quando applica l’IFRS 9.

103V L’IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 2 e AG33. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 16.

104 Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente a eccezione di quanto specificato al paragrafo 108. Il bilancio di apertura degli utili portati a nuovo per il primo esercizio precedente presentato a fini comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono essere rettificati come se il presente Principio fosse sempre stato applicato, salvo che sia non fattibile fare una riesposizione. Qualora la riesposizione non sia fattibile, l’entità deve fornire informazioni su tale fatto e indicare la misura in cui le informazioni erano state riesposte.

105–107A [eliminati]

108 Un’entità non deve rettificare il valore contabile di attività e passività non finanziarie per escludere gli utili e le perdite correlati alle coperture di flussi finanziari che erano stati inclusi nel valore contabile prima dell’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta. All’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta, qualsiasi importo rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto) per una copertura di un impegno irrevocabile che secondo quanto previsto dal presente Principio è contabilizzato come una copertura di fair value (valore equo) deve essere riclassificato come una attività o una passività, a eccezione di una copertura di un rischio di cambio su valuta estera che continua a essere trattata come una copertura di flussi finanziari.

108A Un’entità deve applicare l’ultima frase del paragrafo 80 e i paragrafi AG99A e AG99B a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità ha designato come elemento coperto una operazione programmata con terzi che a) è denominata nella valuta funzionale dell’entità che effettua l’operazione, b) determina un’esposizione che avrà un impatto sul conto economico consolidato (ossia, è denominata in una valuta diversa dalla moneta di presentazione del gruppo), e c) avrebbe posseduto i requisiti per essere soggetta a una contabilizzazione di copertura se non fosse stata denominata nella valuta funzionale dell’entità che la effettua, allora può essere applicata una contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato dell’esercizio o degli esercizi antecedenti alla data di applicazione dell’ultima frase del paragrafo 80 e dei paragrafi AG99A e AG99B.

108B Un’entità non deve necessariamente applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative relative agli esercizi precedenti alla data di applicazione dell’ultima frase del paragrafo 80 e del paragrafo AG99A.

108C I paragrafi 73 e AG8 sono stati modificati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. Il paragrafo 80 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. È consentita l’applicazione anticipata di tutte le modifiche. Se l’entità applica le modifiche ad un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

108D Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (Modifiche allo IAS 39), pubblicato a giugno 2013, ha modificato i paragrafi 91 e 101 e ha aggiunto il paragrafo AG113A. L’entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. Un’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

108E–108F [eliminati]

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