8 I termini definiti nell’IFRS 13, nell’IFRS 9 e nello IAS 32 sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nell’Appendice A dell’IFRS 13, nell’Appendice A dell’IFRS 9 e nel paragrafo 11 dello IAS 32. L’IFRS 13, l’IFRS 9 e lo IAS 32 definiscono i seguenti termini:
— costo ammortizzato dell’attività o passività finanziaria
— eliminazione contabile
— derivato
— criterio dell’interesse effettivo
— tasso di interesse effettivo
— strumento rappresentativo di capitale
— fair value (valore equo)
— attività finanziaria
— strumento finanziario
— passività finanziariae forniscono indicazioni per l’applicazione delle definizioni.
9 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
. Definizione di derivato [Titolo Eliminato]
. Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari [Titolo Eliminato]
Un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un’attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.
a) È classificata come posseduta per negoziazione. Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se:
i) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;
ii) in sede di prima rilevazione è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo; o
iii) è un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura).b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; e
c) è regolato a una data futura.
. Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari [Titolo Eliminato]
Un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un’attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.
a) È classificata come posseduta per negoziazione. Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se è:
i) acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;
ii) parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo; o
iii) un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura);aa) È un corrispettivo potenziale di un acquirente in un’aggregazione aziendale alla quale si applichi l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali.
b) al momento della rilevazione iniziale viene designata dall’entità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Una entità può utilizzare tale designazione soltanto nei casi consentiti dal paragrafo 11A o quando ciò consente di ottenere informazioni più significative perché:
i) elimina o riduce significativamente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse; o
ii) un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo), secondo una strategia di gestione del rischio o d’investimento documentata, e le informazioni relative al gruppo siano fornite internamente su tali basi ai dirigenti con responsabilità strategiche [secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003)], ad esempio il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato di una entità.
Nell’IFRS 7, i paragrafi da 9 a 11 e B4 stabiliscono che l’entità deve fornire informazioni integrative in merito alle attività e alle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, compreso il modo in cui essa ha soddisfatto tali condizioni. Per quanto riguarda gli strumenti che possiedono i requisiti di cui al punto ii) sopra, tali informazioni integrative comprendono una descrizione generale di come la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sia coerente con la strategia di gestione del rischio o d’investimento documentata dell’entità.
Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato su un mercato attivo e il cui fair value (valore equo) non può essere valutato in modo attendibile [cfr. paragrafo 46, lettera c), e i paragrafi AG80 e AG81 dell’appendice A] non devono essere designati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.
Si evidenzia che l’IFRS 13 Valutazione del fair value espone le disposizioni per la valutazione del fair value di una passività finanziaria, sia per designazione o diversamente, o il cui fair value è indicato.
Investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza (cfr. appendice A, paragrafi da AG16 a AG25) a eccezione di quelli:
a) che l’entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
b) che l’entità designa come disponibili per la vendita; e
c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.
Un’entità non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell’esercizio corrente o dei due precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza (non irrilevante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo le vendite o riclassificazioni che:
i) siano così prossime alla scadenza o alla data dell’opzione dell’attività finanziaria (per esempio, meno di tre mesi prima della scadenza) che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbero un effetto significativo sul fair value (valore equo) dell’attività finanziaria;
ii) si verifichino dopo che l’entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell’attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati; o
iii) siano attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell’entità, che non sia ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente previsto dall’entità.
Finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo ad eccezione di:
a) quelli che l’entità intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati come posseduti per negoziazione, e quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
b) quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa come disponibili per la vendita; o
c) quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l’investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita.
Un’interessenza acquisita in un complesso di attività che non sono finanziamenti o crediti (per esempio, un’interessenza in un fondo comune o in un fondo simile) non è un finanziamento o un credito.
Attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la vendita o non sono classificate come a) finanziamenti e crediti, b) investimenti posseduti sino alla scadenza o c) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.
. Definizione di contratto di garanzia finanziaria [Titolo Eliminato]
Un contratto di garanzia finanziaria è un contratto che prevede che l’emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l’assicurato di una perdita subita per inadempienza di un determinato debitore al pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.
. Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione [Titolo Eliminato]
Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato dell’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. Quando calcola il tasso di interesse effettivo, l’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e le commissioni pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr. paragrafi AG8 A-AG8B), i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).
Eliminazione contabile è la cancellazione dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità dell’attività o passività finanziaria rilevata precedentemente.
Dividendi sono le distribuzioni di utili ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale in proporzione alla loro quota e al tipo di strumento posseduto.
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13.)
Un acquisto o una vendita standardizzato (regular way) consiste in un acquisto o in una vendita di un’attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell’attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento o convenzioni del mercato interessato.
I costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria (cfr. appendice A, paragrafo AG13). Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.
Definizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura
Un impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prestabilito prezzo ad una data o a date future prestabilite.
Una operazione programmata è una anticipata operazione futura per la quale non vi è un impegno.
Uno strumento di copertura è un derivato designato o (limitatamente ad una operazione di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cambio di una valuta estera) una designata attività o passività finanziaria non derivata il cui fair value (valore equo) o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto (paragrafi da 72 a 77 e appendice A, paragrafi da AG94 a AG97 sviluppano la definizione di uno strumento di copertura).
Un elemento coperto è un’attività, una passività, un impegno irrevocabile, un’operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che a) espone l’entità al rischio di variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari futuri e b) è designato come coperto (paragrafi da 78 a 84 e appendice A, paragrafi da AG98 ad AG101 sviluppano la definizione di elementi coperti).
L’efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. appendice A paragrafi da AG105 a AG113).
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