2 Il presente Principio deve essere applicato per la rilevazione, valutazione e informativa connessa agli investimenti immobiliari.
3 [eliminato]
4 Il presente Principio non si applica a:
a) attività biologiche connesse all’attività agricola (cfr. IAS 41 Agricoltura e IAS 16 Immobili, impianti e macchinari); e
b) diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.