66. Il valore di un investimento immobiliare deve essere eliminato (stornato dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria) al momento della sua dismissione o quando l’investimento immobiliare è permanentemente inutilizzato e non si prevede alcun beneficio economico futuro dalla sua dismissione.
67. La dismissione di un investimento immobiliare può essere ottenuta tramite vendita o tramite stipula di un leasing finanziario. La data di dismissione dell’investimento immobiliare venduto è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell’investimento immobiliare conformemente alle disposizioni dell’IFRS 15 in materia di determinazione del momento in cui è adempiuta l’obbligazione di fare. L’IFRS 16 si applica alla dismissione effettuata stipulando un contratto di leasing finanziario e a una vendita con retrolocazione.
68. Se, secondo quanto previsto dal criterio di rilevazione di cui al paragrafo 16, l’entità rileva nel valore contabile di un’attività il costo di una sostituzione per una parte dell’investimento immobiliare, essa storna il valore contabile della parte sostituita. Per un investimento immobiliare contabilizzato con il modello del costo, una parte sostituita può non essere una parte che era stata ammortizzata separatamente. Se per l’entità non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il costo della sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o costruita. Secondo la contabilizzazione con il modello del fair value (valore equo), il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare può già riflettere il fatto che la parte da sostituire ha perso il proprio valore. In altri casi può essere difficile discernere di quanto il fair value (valore equo) debba essere ridotto per la parte che viene sostituita. Un’alternativa alla riduzione del fair value (valore equo) per la parte sostituita, quando ciò non è fattibile, è includere il costo della sostituzione nel valore contabile dell’attività e poi rideterminare il fair value (valore equo), come sarebbe richiesto per gli incrementi che non riguardano sostituzioni.
69. Gli utili o le perdite derivanti dalla messa in dismissione di investimenti immobiliari devono essere determinati come differenza tra il ricavato netto della dismissione e il valore contabile dell’attività e devono essere imputati al prospetto di conto economico complessivo nell’esercizio di cessione o dismissione (a meno che l’IFRS 16 preveda diversamente nel caso di vendita con retrolocazione).
70. L’importo del corrispettivo da includere nell’utile o nella perdita derivanti dall’eliminazione contabile dell’investimento immobiliare è determinato conformemente alle disposizioni in materia di determinazione del prezzo dell’operazione di cui ai paragrafi 47-72 dell’IFRS 15. Le successive modifiche dell’importo stimato del corrispettivo incluso nell’utile o nella perdita devono essere contabilizzate secondo le disposizioni in materia di modifiche del prezzo dell’operazione contenute nell’IFRS 15.
71. L’entità applica lo IAS 37 o altri Principi, come appropriato, a qualsiasi passività che residua dopo la dismissione di un investimento immobiliare.
72. I risarcimenti da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, devono essere rilevati nel prospetto di conto economico complessivo quando il rimborso diventa esigibile.
73. Le riduzioni di valore o la perdita di un investimento immobiliare, i connessi richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue:
a) le riduzioni di valore di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;
b) le dismissioni di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dai paragrafi da 66 a 71 del presente Principio;
c) i risarcimenti da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, sono rilevati nel prospetto di conto economico complessivo quando il rimborso diventa esigibile; e
d) il costo dei beni ripristinati, acquistati o costruiti come sostituzioni è determinato secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 29 del presente Principio.
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