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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 40 Investimenti immobiliari – Disposizioni transitorie

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Modello del fair value (valore equo)

80. L’entità che ha precedentemente applicato lo IAS 40 (2000) e decide per la prima volta di classificare e contabilizzare alcune o tutte le interessenze in immobili detenuti attraverso un leasing operativo come investimento immobiliare deve rilevare l’effetto di tale decisione come una rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell’esercizio in cui la decisione è stata presa. Inoltre:

a) se l’entità ha in precedenza indicato pubblicamente (nel bilancio o in altro modo) il fair value di tali interessenze in immobili in esercizi precedenti (determinato secondo un criterio che soddisfa la definizione di fair value dell’IFRS 13), l’entità è incoraggiata ma non obbligata a:

i) rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell’esercizio precedentemente presentato per cui tale fair value (valore equo) è stato pubblicamente indicato; e
ii) rettificare i dati comparativi degli esercizi interessati; e

b) se l’entità non ha in precedenza fornito pubblicamente l’informazione prevista in a), non deve riformulare l’informativa comparativa e deve indicare tale fatto.

81. Il presente Principio richiede un trattamento contabile differente da quello richiesto dallo IAS 8. Lo IAS 8 richiede che i dati comparativi siano rideterminati a meno che tale rideterminazione non sia fattibile.

82. Quando l’entità applica per la prima volta il presente Principio, la rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo include anche la riclassifica di ogni importo iscritto nella riserva di rivalutazione dell’investimento immobiliare.

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