Contabilizzazione al fair value (valore equo)
67. Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 66, l’impresa che applica la contabilizzazione al fair value (valore equo) di cui ai paragrafi compresi tra 27 e 49 deve anche esporre una riconciliazione del valore contabile dell’investimento immobiliare tra l’inizio e la fine dell’esercizio che presenti le seguenti indicazioni (l’informativa comparativa non è richiesta):
(a) incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalla capitalizzazione di spese successive;
(b) incrementi risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni di imprese;
(c) dismissioni;
(d) proventi od oneri netti derivanti da rettifiche del fair value (valore equo);
(e) differenze nette di cambio derivanti dalla traduzione del bilancio di una entità economica estera;
(f) cambiamenti di destinazione da rimanenze e immobili a uso del proprietario e viceversa; e
(g) altri movimenti.
68. Nei casi eccezionali in cui l’impresa valuta gli investimenti immobiliari facendo uso del trattamento contabile di riferimento dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (a causa della mancanza di una stima attendibile del fair value (valore equo), vedere paragrafo 47 di cui sopra), la riconciliazione richiesta dal precedente paragrafo deve riportare gli importi connessi a quell’investimento immobiliare separatamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari. In aggiunta, l’impresa deve indicare:
(a) una descrizione degli investimenti immobiliari;
(b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
(c) se possibile, la forbice di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value (valore equo) sia compresa; e
(d) in merito alle dismissioni di investimenti immobiliari non iscritti al fair value (valore equo);
(i) l’indicazione che l’impresa abbia dismesso l’investimento immobiliare non iscritto al fair value (valore equo);
(ii) il valore contabile di quell’investimento immobiliare alla data della vendita; e
(iii) l’importo del provento o della perdita rilevata.