Contabilizzazione al costo
69. Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 66, l’impresa che applica la contabilizzazione del costo di cui al paragrafo 50 deve, inoltre, indicare:
(a) il criterio di ammortamento utilizzato;
(b) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
(c) il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (aggregato alle perdite durevoli di valore accumulate) all’inizio e alla fine dell’esercizio;
(d) una riconciliazione del valore contabile dell’investimento immobiliare tra l’inizio e la fine dell’esercizio che presenti le seguenti indicazioni (l’informativa comparativa non è richiesta):
(i) incrementi con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalla capitalizzazione di spese successive;
(ii) incrementi di valore risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni di imprese;
(iii) dismissioni;
(iv) ammortamenti;
(v) l’importo delle perdite durevoli di valore rilevate, e l’importo delle perdite durevoli di valore ripristinate nel corso dell’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività;
(vi) differenze nette di cambio derivanti dalla traduzione del bilancio di una entità economica estera;
(vii) cambiamenti di destinazione da rimanenze e immobili a uso del proprietario e viceversa; e
(viii) altri movimenti; e
(e) il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare.
Nei casi eccezionali descritti nel paragrafo 47, quando l’impresa
non può determinare il fair value (valore equo) dell’investimento
immobiliare attendibilmente, l’impresa deve
evidenziare:
(i) una descrizione dell’investimento immobiliare;
(ii) una spiegazione del perché il fair value (valore equo)
non può essere determinato attendibilmente; e
(iii) se possibile, la forbice di valori entro cui è altamente
probabile che la stima del fair value (valore equo) sia
compresa.