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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 40 Investimenti immobiliari – Informazioni integrative

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Modello del fair value (valore equo)

76. Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l’entità che applica il modello del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi da 33 a 55 deve esporre una riconciliazione tra il valore contabile dell’investimento immobiliare tra l’inizio e la fine dell’esercizio che presenti le seguenti indicazioni:

a) incrementi con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti da costi successivi rilevati ad incremento del valore contabile di un’attività;
b) incrementi risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;
c) attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all’IFRS 5 e altre dismissioni;
d) utili o perdite netti derivanti da rettifiche del fair value (valore equo);
e) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;
f) cambiamenti di destinazione da e a rimanenze e immobili a uso del proprietario; e
g) altre variazioni;

77. Quando una valutazione ottenuta per un investimento immobiliare è rettificata significativamente ai fini del bilancio, per esempio per evitare il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività e passività distinte come descritto nel paragrafo 50, l’entità deve fornire una riconciliazione tra la valutazione ottenuta e la valutazione rettificata inclusa nel bilancio, mostrando distintamente l’importo complessivo di qualsiasi passività del leasing rilevata, che è stata di nuovo portata ad incremento e di ogni altra rettifica significativa.

78. Nei casi eccezionali a cui si fa riferimento nel paragrafo 53, nei quali l’entità valuta un investimento immobiliare al costo secondo lo IAS 16 o in conformità all’IFRS 16, la riconciliazione richiesta dal paragrafo 76 deve indicare gli importi relativi a tale investimento immobiliare distintamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari. Inoltre, l’entità deve indicare:

a) una descrizione dell’investimento immobiliare;
b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
c) se possibile, l’intervallo di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value (valore equo) sia compresa; e
d) all’atto della dismissione dell’investimento immobiliare non rilevato al fair value (valore equo):

i) l’indicazione che l’entità abbia dismesso l’investimento immobiliare non rilevato al fair value (valore equo);
ii) il valore contabile di quell’investimento immobiliare alla data della vendita; e
iii) l’importo dell’utile o della perdita rilevato.

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