32A Un’entità può:
a) scegliere il modello del fair value (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli investimenti immobiliari collegati a passività che riconoscono un rendimento direttamente collegato al fair value (valore equo) di, o ai rendimenti derivanti da, attività prestabilite che includono tale investimento immobiliare; e
b) scegliere il modello del fair value (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli altri investimenti immobiliari, indipendentemente dalla scelta effettuata al punto a).
32B Alcuni assicuratori e altre entità gestiscono un fondo immobiliare interno che emette unità nominali, di cui alcune sono possedute dagli investitori in contratti collegati e altre dall’entità. Il paragrafo 32 A non consente a un’entità di valutare la proprietà immobiliare posseduta dal fondo in parte al costo e in parte al fair value (valore equo).
32C Se un’entità adotta diversi modelli per le due categorie descritte al paragrafo 32 A, le vendite di investimenti immobiliari tra gruppi di attività valutate con modelli diversi devono essere rilevate al fair value (valore equo), e la variazione complessiva del fair value (valore equo) deve essere rilevata a prospetto di conto economico complessivo. Di conseguenza, se un investimento immobiliare è venduto da un gruppo in cui è adottato il modello del fair value (valore equo) a un gruppo in cui è adottato il modello del costo, il fair value (valore equo) dell’investimento alla data della vendita diviene il sostituto del costo.
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