16. Un investimento immobiliare deve essere rilevato come attività quando, e solo quando:
(a) è probabile che i benefici economici futuri che sono associati all’investimento immobiliare affluiranno all’entità; e
(b) il costo dell’investimento immobiliare può essere valutato attendibilmente.
17. L’entità valuta secondo questo criterio di rilevazione tutti i suoi costi di investimento immobiliare nel momento in cui sono sostenuti. Questi costi includono i costi sostenuti inizialmente per acquisire un investimento immobiliare e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione a un immobile.
18. Secondo quanto previsto dal criterio di rilevazione nel paragrafo 16, l’entità non rileva i costi di manutenzione ordinaria di tale immobile nel valore contabile di un investimento immobiliare. Piuttosto, questi costi sono rilevati in conto economico man mano che si verificano. I costi di manutenzione ordinaria sono principalmente i costi di manodopera e dei beni di consumo, e possono includere il costo di piccoli ricambi. La finalità di queste spese è spesso indicata come «riparazioni e manutenzione» dell’immobile.
19. Alcuni elementi degli investimenti immobiliari possono essere stati acquistati tramite sostituzione. Per esempio, le mura interne possono essere sostituzioni delle mura originali. Secondo quanto previsto dal criterio di rilevazione, l’entità rileva nel valore contabile di un investimento immobiliare esistente il costo di sostituzione di un elemento al momento in cui il costo è sostenuto se i criteri di rilevazione sono soddisfatti. Il valore contabile degli elementi sostituiti è stornato secondo le disposizioni di eliminazione contabile contenute nel presente Principio.