1 Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:
a) le attività biologiche, tranne le piante fruttifere;
b) i prodotti agricoli al momento del raccolto; e
c) i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.
2 Il presente Principio non si applica a:
a) terreni impiegati per l’attività agricola (cfr. IAS 16) Immobili, impianti e macchinari, e IAS 40 Investimenti immobiliari); e
b) piante fruttifere connesse all’attività agricola (cfr. IAS 16). Il presente Principio si applica tuttavia al prodotto di tali piante fruttifere;
c) contributi pubblici connessi alle piante fruttifere (cfr. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica);
d) attività immateriali connesse ad attività agricole (cfr. IAS 38 Attività immateriali).
3 Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell’entità, al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o qualsiasi altro Principio che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta la lavorazione del prodotto agricolo dopo il raccolto; per esempio la lavorazione che trasforma l’uva in vino da parte del vinificatore che ha coltivato l’uva medesima. Benché tale lavorazione possa rappresentare una estensione logica e naturale dell’attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, essa non è inclusa nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.
4 La tabella che segue fornisce alcuni esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto:
[omissis]
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