58 Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità applica il presente Principio per esercizi che hanno inizio prima del 1° gennaio 2003, tale fatto deve essere indicato.
59 Il presente Principio non stabilisce alcuna specifica disposizione transitoria. L’applicazione del presente Principio è contabilizzata in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
60 I paragrafi 5, 6, 17, 20 e 21 sono stati modificati ed il paragrafo 14 è stato eliminato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
62 Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 e ha aggiunto i paragrafi 5 A-5C e 63. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8.
63 Nell’esercizio in cui Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l’entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l’esercizio in corso. Tuttavia, l’entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.
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