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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 41 Agricoltura – Esposizione e informazioni integrative

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Informazioni aggiuntive per le attività biologiche nei casi in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente

54 Se l’entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30) alla fine dell’esercizio, deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:

a) una descrizione delle attività biologiche;
b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
c) se possibile, il campo di stime entro cui il fair value (valore equo) è altamente probabile che si trovi;
d) il metodo di ammortamento utilizzato;
e) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato; e
f) il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio e alla fine dell’esercizio.

55 Se, durante l’esercizio in corso, l’entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30), essa deve indicare qualsiasi utile o perdita rilevato per la dismissione di tali attività biologiche e la riconciliazione richiesta dal paragrafo 50 deve indicare separatamente gli ammontari relativi a tali attività biologiche. Inoltre, la riconciliazione deve indicare i seguenti ammontari inclusi nel risultato d’esercizio connesso a tali attività biologiche:

a) perdite per riduzione di valore;
b) ripristini di valore; e
c) ammortamenti.

56 Se il fair value (valore equo) di una attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata diviene attendibilmente valutabile durante l’esercizio in corso, l’entità deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:

a) una descrizione delle attività biologiche;
b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) è divenuto attendibilmente valutabile; e
c) l’effetto di tale cambiamento.

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