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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 41 Agricoltura – Rilevazione e Valutazione

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10 L’entità deve rilevare un’attività biologica o un prodotto agricolo quando e solo quando:

a) l’entità detiene il controllo dell’attività in virtù di eventi passati;
b) è probabile che affluiranno all’entità benefici economici futuri associati all’attività; e
c) il fair value (valore equo) o il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.

11 Nell’attività agricola, la detenzione del controllo può essere evinta, per esempio, dalla proprietà legale del bestiame e dalla marchiatura o altro tipo di segno presente sul bestiame al momento dell’acquisizione, nascita o svezzamento. I benefici futuri sono normalmente giudicati dalla valutazione delle qualità fisiche significative.

12 Un’attività biologica deve essere valutata alla rilevazione iniziale e a ogni data di riferimento del bilancio al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, fatta eccezione per il caso descritto nel paragrafo 30 in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente.

13 Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche dell’entità deve essere valutato al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o altro Principio applicabile.

14 I costi al punto di vendita includono le commissioni a mediatori e agenti, i contributi dovuti ad autorità di sorveglianza e alle borse merci, le imposte e gli oneri su trasferimenti. I costi al punto di vendita escludono i costi di trasporto e gli altri costi necessari per portare fisicamente le attività nel luogo in cui avviene la vendita.

15 Il calcolo del fair value (valore equo) di un’attività biologica o di un prodotto agricolo può essere facilitato raggruppando le attività biologiche o i prodotti agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative; per esempio, per età o qualità.

16 Le entità spesso stipulano contratti per vendere le loro attività biologiche o i loro prodotti agricoli a una data futura. I prezzi del contratto non sono necessariamente rilevanti nel valutare il fair value, poiché il fair value riflette la situazione attuale del mercato in cui operatori di mercato acquirenti e venditori condurrebbero una operazione. Quale risultato, il fair value (valore equo) di un’attività biologica o di un prodotto agricolo non è modificato a causa dell’esistenza di un contratto. In alcune circostanze, un contratto di vendita di una attività biologica o di un prodotto agricolo può rappresentare un contratto oneroso, come definito nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Ai contratti onerosi si applica lo IAS 37.

17 Se esiste un mercato attivo dell’attività biologica o del prodotto agricolo nella sua attuale localizzazione e condizione, il prezzo quotato in tale mercato costituisce il criterio appropriato per la valutazione del fair value (valore equo) dell’attività. Se l’entità ha accesso a differenti mercati attivi utilizza quello ritenuto più significativo. Per esempio, se l’entità ha accesso a due mercati attivi, dovrebbe usare il prezzo disponibile nel mercato che si suppone sarà quello usato.

18 Se non esiste alcun mercato attivo, le entità utilizzano per la valutazione del fair value (valore equo), quando disponibili, uno o più tra i seguenti riferimenti:

a) il prezzo della più recente transazione di mercato avvenuta, sempre che non si sia verificato alcun rilevante cambiamento nelle circostanze economiche tra la data della operazione e la data di riferimento del bilancio;
b) i prezzi di mercato di attività simili con le rettifiche per riflettere le differenze; e
c) i parametri di riferimento del settore quali il valore di un frutteto espresso per vassoio d’export (export tray), bushel o ettaro e il valore del bestiame espresso per chilogrammo di carne.

19 In alcune circostanze, le fonti informative elencate nel paragrafo 18 possono portare a diverse conclusioni sul fair value (valore equo) di una attività biologica o di un prodotto agricolo. L’entità considera le motivazioni di tali differenze, al fine di giungere alla più attendibile stima di fair value (valore equo) entro un campo relativamente stretto di stime ragionevoli.

20 In alcune circostanze, può non essere presente alcun prezzo o valore determinato dal mercato di una attività biologica alle sue attuali condizioni. In tali circostanze, l’entità impiega nella determinazione del fair value (valore equo) il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi dall’attività attualizzati a un tasso corrente di mercato.

21 La finalità di un calcolo del valore attuale dei flussi finanziari netti attesi è di determinare il fair value (valore equo) di una attività biologica nella sua attuale localizzazione e condizione. L’entità considera tale fatto nel determinare un appropriato tasso di attualizzazione che deve essere usato e nello stimare i flussi finanziari netti attesi. Nel determinare il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi, un’entità include i flussi finanziari netti che gli operatori di mercato prevedrebbero di ottenere dall’attività nel suo mercato più rilevante.

22 L’entità non include alcun flusso finanziario dovuto al finanziamento delle attività, all’imposizione fiscale o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto (per esempio, il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il taglio).

23 Nel concordare il prezzo della transazione in una operazione fra controparti indipendenti, compratori e venditori consapevoli e disponibili considerano la possibilità di variazioni nei flussi finanziari. Ne consegue che il fair value (valore equo) riflette la possibilità di tali variazioni. In relazione a ciò, l’entità incorpora le aspettative in merito a possibili variazioni dei flussi finanziari nei flussi finanziari attesi o nel tasso di attualizzazione o in qualche combinazione dei due. Nel determinare un tasso di attualizzazione, l’entità utilizza assunzioni coerenti a quelle impiegate nella stima dei flussi finanziari attesi al fine di evitare che alcune assunzioni siano considerate due volte oppure ignorate.

24 Il costo può alcune volte approssimare il fair value (valore equo), particolarmente quando:

a) si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le semenzali piantate immediatamente prima della data di chiusura dell’esercizio o per il bestiame di recente acquisizione); o
b) l’impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è attesa essere rilevante (per esempio, per l’iniziale crescita nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di trenta anni).

25 Le attività biologiche sono spesso fisicamente attaccate al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta). Può non presentarsi alcun mercato distinto per le attività biologiche che sono attaccate al terreno ma può esistere un mercato attivo per le attività combinate, ossia, per le attività biologiche, terreni grezzi, e miglioramenti dei terreni considerati nel loro insieme. Un’entità può utilizzare le informazioni che riguardano le attività combinate per valutare il fair value delle attività biologiche. Per esempio, il fair value (valore equo) dei terreni grezzi e i miglioramenti dei terreni possono essere dedotti dal fair value (valore equo) delle attività combinate per giungere al fair value (valore equo) delle attività biologiche.

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