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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori – Data di entrata in vigore

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54 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

54A [eliminato]
54B [eliminato]

54C L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 52. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

54D [eliminato]

54E L’IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 53 e ha eliminato i paragrafi 54 A, 54B e 54D. L’entità deve applicare le modifiche quando applica l’IFRS 9.

54F Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato il paragrafo 6 e il paragrafo 11, lettera b). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), retroattivamente conformemente al presente Principio. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità deve applicare le modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), con riferimento ai paragrafi 23-28 del presente Principio. Se l’applicazione retroattiva delle Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS comporterebbe costi o sforzi eccessivi, nell’applicare i paragrafi 23-28 del presente Principio, tranne nell’ultima frase del paragrafo 27, l’entità deve interpretare l’espressione «non è fattibile» come avente il significato di «comporta costi o sforzi eccessivi» e il termine «fattibile» come avente il significato di «possibile senza costi o sforzi eccessivi».

54G Se non applica l’IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, l’entità, nell’applicare il paragrafo 11, lettera b), ai saldi dei regulatory account, deve continuare a riferirsi alle definizioni, ai criteri di rilevazione e ai concetti di misurazione, e deve considerarne l’applicabilità, di cui al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio (*) anziché a quelli contenuti nel Quadro concettuale. Il saldo dei regulatory account è il saldo dei conti uscite (o entrate) non rilevato come attività o passività in conformità ad altri IFRS applicabili, ma che è incluso, o si prevede che sia incluso, da parte dell’autorità di regolamentazione delle tariffe per fissare le tariffe che possono essere applicate ai clienti. L’autorità di regolamentazione delle tariffe è un organismo autorizzato per legge o regolamento a fissare la tariffa o una gamma di tariffe che vincola l’entità. L’autorità di regolamentazione delle tariffe può essere un organismo terzo o una parte correlata dell’entità, compreso lo stesso consiglio di amministrazione dell’entità, se tale organismo è tenuto per legge o regolamento a fissare le tariffe sia nell’interesse dei clienti che per garantire la solidità finanziaria complessiva dell’entità.

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