Informativa su errori di esercizi precedenti
49 Nell’applicazione del paragrafo 42, l’entità deve indicare quanto segue:
a) la natura dell’errore di un esercizio precedente;
b) per ogni esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l’importo della rettifica:i) per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii) se lo IAS 33 si applica all’entità, relativamente all’utile per azione di base e diluito;c) l’importo della correzione all’inizio del primo esercizio precedente presentato; e
d) se la determinazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando l’errore è stato corretto.
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.
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