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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori – Principi contabili

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Informazioni integrative

28 Quando l’applicazione iniziale di un Principio o di una Interpretazione ha un effetto sull’esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l’importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, un’entità deve indicare:

a) il titolo del Principio o Interpretazione;
b) quando applicabile, che il cambiamento di principio contabile è effettuato secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie;
c) la natura del cambiamento del principio contabile;
d) quando applicabile, una descrizione delle disposizioni transitorie;
e) quando applicabile, le disposizioni transitorie che possono avere un effetto su esercizi futuri;
f) per l’esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l’importo della rettifica:

i) per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii) se lo IAS 33 Utile per azione si applica all’entità, relativamente all’utile per azione di base e diluito;

g) l’importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti in cui ciò è fattibile; e
h) se l’applicazione retroattiva richiesta dal paragrafo 19, lettera a) o b) non è fattibile per un particolare esercizio precedente o per esercizi antecedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato. I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

 

29 Quando un cambiamento volontario di principio contabile ha un effetto sull’esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l’importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, un’entità deve indicare:

a) la natura del cambiamento del principio contabile;
b) le ragioni per cui l’applicazione del nuovo principio contabile fornisce informazioni attendibili e più rilevanti;
c) per l’esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l’importo della rettifica:

i) per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii) se lo IAS 33 si applica all’entità, relativamente all’utile per azione di base e diluito;

d) l’importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti in cui ciò è fattibile; e
e) se l’applicazione retroattiva non è fattibile per uno specifico esercizio precedente o per esercizi antecedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato. I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

 

30 Quando l’entità non ha applicato un nuovo Principio o una nuova Interpretazione, emesso ma non ancora in vigore, l’entità deve indicare:

a) tale fatto; e
b) informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile impatto che l’applicazione del nuovo Principio o della nuova Interpretazione avrà sul bilancio dell’entità nell’esercizio di applicazione iniziale.

 

31 Nel conformarsi con il paragrafo 30, l’entità considera di indicare:

a) il titolo di un nuovo Principio o di una nuova Interpretazione;
b) la natura del cambiamento o di cambiamenti imminenti nel principio contabile;
c) la data a partire dalla quale l’applicazione del Principio o dell’Interpretazione è richiesta;
d) la data in cui ha programmato di applicare il Principio o l’Interpretazione per la prima volta, e e) alternativamente:

i) una illustrazione dell’impatto che si prevede l’applicazione iniziale del Principio o dell’Interpretazione abbia sul bilancio dell’entità; o
ii) se l’impatto non è conosciuto o ragionevolmente stimabile, una dichiarazione a tale riguardo.

 

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