38. Deve partecipare alla determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio corrente l’ammontare della correzione di un errore determinante. L’informazione comparativa deve essere presentata come esposta nel bilancio dell’esercizio precedente. Deve essere presentata informativa aggiuntiva pro forma, secondo quanto previsto dal paragrafo 34, a meno che ciò non sia possibile.
39. L’effetto della correzione dell’errore determinante deve partecipare alla determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio corrente. Tuttavia, informazioni aggiuntive devono essere fornite, spesso sotto forma di colonne separate, per mostrare l’utile o la perdita dell’esercizio corrente e di ogni esercizio precedente come se l’errore determinante fosse stato corretto nell’esercizio nel quale venne commesso. Può essere necessario applicare questo trattamento contabile in paesi nei quali i bilanci devono comprendere un’informazione comparativa che deve concordare con i bilanci presentati negli esercizi precedenti.
40. L’impresa deve indicare:
(a) la natura dell’errore determinante;
(b) l’ammontare della correzione rilavata nell’utile o nella perdita dell’esercizio corrente; e
(c) l’ammontare della correzione imputato a ciascun esercizio per il quale viene presentata un’informativa pro forma e l’ammontare della correzione relativa a esercizi che precedono quelli inclusi nell’informativa pro forma. Se risulta impossibile presentare l’informativa pro forma, tale fatto deve essere indicato.