1. L’entità è tenuta a verificare l’avviamento per riduzione durevole di valore alla data di chiusura di ciascun esercizio, a verificare gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e in attività finanziarie iscritte al costo per riduzione durevole di valore alla data di chiusura di ciascun esercizio e, se necessario, a rilevare una perdita per riduzione di valore a tali date conformemente allo IAS 36 e allo IAS 39. Tuttavia, alla data di chiusura di un esercizio successivo, le condizioni possono essere talmente cambiate che se la verifica fosse stata effettuata solo a tale data la perdita per riduzione durevole di valore sarebbe stata inferiore o non sarebbe sussistita. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito al fatto se tali perdite per riduzione durevole di valore debbano mai essere stornate.
2. La presente Interpretazione ha per oggetto l’interazione tra le disposizioni dello IAS 34 e la rilevazione delle perdite per riduzione durevole di valore sull’avviamento di cui allo IAS 36 e su talune attività, finanziarie di cui allo IAS 39, e l’effetto di tale interazione sui successivi bilanci intermedi e annuali.
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