3. Il paragrafo 28 dello IAS 34 prevede che l’entità applichi nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale. Esso stabilisce altresì che «la periodicità dell’informativa dell’entità (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, la determinazione dei risultati intermedi deve essere fatta con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio».
4. Il paragrafo 124 dello IAS 36 stabilisce che «una perdita per riduzione durevole di valore rilevata per l’avviamento non deve essere eliminata in un esercizio successivo».
5. Il paragrafo 69 dello IAS 39 stabilisce che «le perdite per riduzione di valore rilevate a conto economico per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale classificato come disponibile per la vendita non devono essere stornate con effetto rilevato nel conto economico».
6. Il paragrafo 66 dello IAS 39 stabilisce che le perdite per riduzione di valore per attività finanziarie iscritte al costo, [ad esempio una perdita per riduzione di valore su uno strumento non quotato rappresentativo di capitale che non è valutato al «fair value» (valore equo) perché il suo fair value non può essere valutato attendibilmente] non devono essere stornate.
7. La presente interpretazione affronta la seguente questione: Dovrebbe l’entità stornare le perdite per riduzione durevole di valore rilevate in un periodo intermedio sull’avviamento e sugli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e in attività finanziarie iscritte al costo, nel caso in cui una perdita non sarebbe stata rilevata, o sarebbe stata rilevata una perdita inferiore, se la verifica fosse stata effettuata solo alla successiva data di bilancio?
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