4. La presente Interpretazione fornisce linee guida in merito alla contabilizzazione da parte dei concessionari degli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato.
5. La presente Interpretazione si applica agli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato se:
a) il concedente controlla o regolamenta quali servizi il concessionario deve fornire con l’infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e
b) il concedente controlla – tramite la proprietà, titolo a benefici o in altro modo – qualsiasi interessenza residua significativa nell’infrastruttura alla scadenza dell’accordo.
6. L’infrastruttura utilizzata in un accordo per servizio in concessione da pubblico a privato per la sua intera vita utile (l’intera vita delle attività) rientra nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione se le condizioni di cui al paragrafo 5(a) sono soddisfatte. I paragrafi AG1-AG8 forniscono linee guida per determinare se, e in che misura, gli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato rientrino nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione.
7. La presente Interpretazione si applica sia:
a) all’infrastruttura che il concessionario realizza o acquista da un terzo ai fini dell’accordo di servizio; sia
b) alle infrastrutture esistenti alle quali il concedente dà accesso al concessionario ai fini dell’accordo di servizio.
8. La presente Interpretazione non specifica il criterio di contabilizzazione di infrastrutture possedute e rilevate dal concessionario come immobili, impianti e macchinari prima della sottoscrizione dell’accordo di servizio. A tale tipo di infrastruttura si applicano le disposizioni per lo storno degli IFRS (indicate nello IAS 16).
9. La presente Interpretazione non tratta i criteri di contabilizzazione adottati dai concedenti.
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