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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione – Interpretazione

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Corrispettivo dato dal concedente al concessionario

15. Se il concessionario fornisce servizi di costruzione o miglioria, il corrispettivo che ha ricevuto o riceverà deve essere rilevato al suo fair value (valore equo). Il corrispettivo può consistere in diritti su:

a) un’attività finanziaria, o

b) un’attività immateriale.

16. Il concessionario deve rilevare un’attività finanziaria nella misura in cui ha un diritto contrattuale incondizionato a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria dal, o su istruzioni del, concedente per i servizi di costruzione; la possibilità del concedente di evitare il pagamento è limitata, se non nulla, perché di consueto l’accordo è esecutivo per legge. Il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere disponibilità liquide se il concedente si impegna contrattualmente a versare al concessionario (a) importi specificati o determinabili o (b) la differenza, qualora esista, tra gli importi ricevuti dagli utenti del servizio pubblico e gli importi specificati o determinabili, anche se il pagamento è subordinato alla condizione che il concessionario assicuri che l’infrastruttura rispetti determinati requisiti di qualità ed efficienza.

17. Il concessionario deve rilevare un’attività immateriale nella misura in cui ottiene il diritto (licenza) di far pagare gli utenti del servizio pubblico. Il diritto di far pagare gli utenti del servizio pubblico non è un diritto incondizionato a ricevere disponibilità liquide in quanto gli importi dipendono dalla misura in cui il pubblico utilizza il servizio.

18. Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione in parte con un’attività finanziaria e in parte con un’attività immateriale, è necessario contabilizzare separatamente ciascuna componente del corrispettivo del concessionario. Il corrispettivo ricevuto o da ricevere per entrambe le componenti deve essere rilevato inizialmente al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o da ricevere.

19. La natura del corrispettivo dato dal concedente al concessionario deve essere determinata con riferimento ai termini del contratto e, quando esista, al diritto contrattuale rilevante.

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