Elementi forniti al concessionario dal concedente
27. Conformemente al paragrafo 11, non sono rilevati come immobili, impianti e macchinari del concessionario gli elementi dell’infrastruttura ai quali il concedente permette che il concessionario abbia accesso ai fini dell’accordo di servizio. Il concedente può altresì fornire altri elementi al concessionario, che quest’ultimo può tenere o trattare come meglio ritiene. Se tali attività costituiscono parte del corrispettivo che il concedente deve pagare per i servizi non sono contributi pubblici ai sensi dello IAS 20; esse sono rilevate come attività del concessionario, valutate al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale. Il concessionario deve rilevare una passività per gli obblighi non assolti che ha assunto in cambio delle attività.
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