1. In molti paesi l’infrastruttura per i servizi pubblici, ad esempio strade, ponti, tunnel, prigioni, ospedali, aeroporti, impianti di distribuzione idrica, reti per la fornitura di energia e le telecomunicazioni, è realizzata e gestita, per tradizione, dal settore pubblico, che ne ha curato anche la manutenzione, e finanziata tramite stanziamenti del bilancio pubblico.
2. In alcuni paesi i governi hanno introdotto accordi contrattuali per servizi in concessione al fine di incentivare la partecipazione del settore privato allo sviluppo, al finanziamento, alla gestione e alla manutenzione di tale infrastruttura. L’infrastruttura può già esistere o può essere realizzata durante il periodo dell’accordo per servizio in concessione. Un accordo che rientra nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione coinvolge generalmente un’entità del settore privato (concessionario) che realizza l’infrastruttura utilizzata per fornire il servizio pubblico o la migliora (ad esempio incrementandone le capacità) e che gestisce e cura la manutenzione dell’infrastruttura per un determinato periodo di tempo. Il concessionario riceve un corrispettivo per i servizi che fornisce per il periodo di durata dell’accordo. L’accordo è disciplinato da un contratto che fissa livelli di prestazioni, meccanismi per l’aggiustamento dei prezzi e accordi per l’arbitrato delle vertenze. Tale accordo viene spesso descritto come accordo per servizio in concessione di «costruzione-gestione», «riattamento-gestione» o «da pubblico a privato».
3. Una caratteristica di questi accordi di servizi è la natura di servizio pubblico dell’obbligazione assunta dal concessionario. La politica d’interesse pubblico è che i servizi relativi all’infrastruttura devono essere forniti al pubblico, indipendentemente dall’identità della parte che li gestisce. L’accordo di servizio obbliga contrattualmente il concessionario a fornire i servizi al pubblico per conto dell’entità del settore pubblico. Altre caratteristiche comuni sono le seguenti:
a) la parte che dà il servizio in concessione (il concedente) è un’entità del settore pubblico, incluso un organismo governativo, o un’entità del settore privato alla quale è stata delegata la responsabilità per il servizio;
b) il concessionario è responsabile almeno in parte della gestione dell’infrastruttura e dei servizi collegati e non opera semplicemente da agente per conto del concedente;
c) il contratto fissa i prezzi iniziali che devono essere applicati dal concessionario e regola le revisioni dei prezzi per la durata dell’accordo di servizio;
d) il concessionario è tenuto a riconsegnare l’infrastruttura al concedente in una determinata condizione, alla scadenza dell’accordo dietro un compenso incrementale modesto o nullo, indipendentemente dalla parte che abbia inizialmente finanziato l’infrastruttura.
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