27. L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2008 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata.
27A. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 26. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
27B. Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima aggiunge il paragrafo 3A e modifica i paragrafi 16–18 e 20–22. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.