L’effetto di una previsione di contribuzione minima sul beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri
18. Un’entità deve analizzare qualsiasi previsione di contribuzione minima a una data predeterminata in merito ai contributi che sono necessari a coprire (a) qualsiasi carenza esistente per prestazioni di lavoro precedenti in base alla contribuzione minima e (b) prestazioni di lavoro future.
19. I contributi che coprono qualsiasi carenza esistente in base alla contribuzione minima in riferimento a prestazioni di lavoro già ricevute non influiscono sui contributi futuri per l’anzianità successiva. Tali contributi possono dare origine a una passività secondo quanto previsto dai paragrafi da 23 a 26.
20. In presenza di una previsione di contribuzione minima relativa a contributi per prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è dato dalla somma di:
(a) qualsiasi ammontare che riduca i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future perché l’entità ha effettuato un pagamento anticipato (ossia ha pagato l’importo prima che le fosse richiesto di farlo); e
(b) il costo previdenziale futuro stimato in ciascun esercizio secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 17 meno i contributi stimati relativi a previsioni di contribuzione minima che sarebbero richiesti per prestazioni di lavoro future erogate in quegli esercizi in assenza del pagamento anticipato descritto al punto (a).
21. Un’entità deve stimare i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per le prestazioni di lavoro future tenendo conto dell’effetto di qualsiasi eccedenza esistente determinata sulla base della contribuzione minima ma escludendo il pagamento anticipato descritto nel paragrafo 20(a). Un’entità deve assumere ipotesi coerenti con la base di contribuzione minima e, per qualsiasi fattore non specificato, ipotesi coerenti con quelle assunte per determinare l’obbligazione per benefici definiti e con la situazione in essere alla data di chiusura dell’esercizio, secondo quanto stabilito dallo IAS 19. La stima deve includere qualsiasi variazione prevista in seguito al pagamento dei contributi minimi da parte dell’entità alle scadenze previste. Tuttavia, la stima non deve includere l’effetto dei cambiamenti previsti dei termini e delle condizioni della base di contribuzione minima che non sono sostanzialmente in vigore o che non sono stati stabiliti contrattualmente alla data di chiusura dell’esercizio.
22. Quando un’entità determina l’ammontare descritto nel paragrafo 20(b), se i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future eccedono il costo previdenziale futuro di cui allo IAS 19 in un determinato esercizio, tale eccedenza riduce l’ammontare del beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri. Tuttavia, l’ammontare descritto nel paragrafo 20(b) non può mai essere minore di zero.