Quando una previsione di contribuzione minima può determinare una passività
23. Se l’entità ha l’obbligazione, derivante da una previsione di contribuzione minima, di corrispondere contributi per coprire una carenza esistente in base alla contribuzione minima per prestazioni di lavoro già ricevute, l’entità deve determinare se i contributi da versare saranno disponibili come rimborso o come riduzione di contributi futuri una volta che questi sono versati nel piano.
24. Nella misura in cui i contributi dovuti non saranno disponibili una volta versati al piano, l’entità deve rilevare una passività quando sorge l’obbligazione. La passività deve ridurre l’attività a servizio di un piano a benefici definiti o aumentarne la passività così che non si prevedano utili o perdite dall’applicazione del paragrafo 58 dello IAS 19 nel momento in cui i contributi sono erogati.
25. Un’entità deve applicare il paragrafo 58A dello IAS 19 prima di determinare la passività secondo quanto previsto dal paragrafo 24.
26. La passività relativa alla previsione di contribuzione minima e qualsiasi sua successiva rivalutazione deve essere rilevata immediatamente in conformità con il principio adottato dall’entità per la rilevazione dell’effetto del limite indicato nel paragrafo 58 dello IAS 19 relativo alla valutazione dell’attività a servizio di un piano a benefici definiti. In particolare:
(a) l’entità che rileva l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58 nel conto economico, secondo quanto previsto dal paragrafo 61(g) dello IAS 19, deve rilevare immediatamente la rettifica nel conto economico;
(b) l’entità che rileva l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58 nel prospetto dei costi e ricavi rilevati, secondo quanto previsto dal paragrafo 93C dello IAS 19, deve rilevare immediatamente la rettifica nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.
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