9. Gli investimenti in gestioni estere possono essere detenuti direttamente da una controllante o indirettamente dalla sua controllata o dalle sue controllate. I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:
a) la natura del rischio coperto e l’ammontare dell’elemento coperto per cui può essere designata una relazione di copertura:
i) se la controllante può designare come rischio coperto solo le differenze di cambio derivanti da una differenza tra le valute funzionali della controllante stessa e la sua gestione estera, o se può anche designare come rischio coperto le differenze di cambio derivanti dalla differenza tra la moneta di presentazione del bilancio consolidato della controllante e la valuta funzionale della gestione estera;
ii) qualora la controllante detenga la gestione estera indirettamente, se il rischio coperto può includere solo le differenze di cambio derivanti da differenze nelle valute funzionali tra la gestione estera e la sua controllante diretta, o se il rischio coperto può anche comprendere qualsiasi differenza di cambio tra la valuta funzionale della gestione estera e una qualsiasi delle controllanti intermedie o la capogruppo (ossia se il fatto che l’investimento netto nella gestione estera è detenuto attraverso una controllante intermedia incide sul rischio economico della capogruppo).
b) chi, nell’ambito di un gruppo, può detenere lo strumento di copertura:
i) se è possibile istituire una valida relazione per la contabilizzazione di operazioni di copertura soltanto nel caso in cui l’entità che copre il proprio investimento netto è una controparte dello strumento di copertura o se una entità del gruppo, indipendentemente dalla propria valuta funzionale, può detenere lo strumento di copertura;
ii) se la natura dello strumento di copertura (derivato o non derivato) o il metodo di consolidamento incide sulla valutazione dell’efficacia della copertura.
c) quali importi dovrebbero essere riclassificati da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come rettifiche da riclassificazione all’atto della dismissione della gestione estera:
i) quando una gestione estera oggetto di copertura viene dismessa, quali importi dalla riserva di conversione di valuta estera della controllante rispetto allo strumento di copertura e rispetto a quella gestione estera dovrebbero essere riclassificati da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nel bilancio consolidato della controllante;
ii) se il metodo di consolidamento incide sulla determinazione degli importi da riclassificare da patrimonio netto nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.
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