2. La presente Interpretazione definisce il trattamento contabile che una entità deve applicare nel caso in cui la rinegoziazione dei termini di una passività finanziaria determini l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale in favore di un proprio creditore, al fine di estinguere interamente o parzialmente la stessa passività finanziaria. Essa non definisce il trattamento contabile che deve applicare il creditore.
3. Una entità non deve applicare la presente Interpretazione nei casi in cui:
(a) il creditore sia anche un azionista diretto o indiretto e stia agendo nella propria capacità di azionista diretto o indiretto esistente;
(b) il creditore e l’entità siano controllati dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo l’operazione e la sostanza dell’operazione si configuri in una distribuzione di strumenti rappresentativi di capitale da parte dell’entità oppure in un conferimento alla stessa;
(c) l’estinzione della passività finanziaria attraverso l’emissione di azioni sia conforme alle condizioni originarie della passività finanziaria.
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