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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale – Interpretazione

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5. L’emissione di strumenti rappresentativi di capitale di un’entità in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato secondo quanto previsto dal paragrafo 41 dello IAS 39. Una entità deve eliminare una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta in conformità al paragrafo 39 dello IAS 39.

6. Al momento della rilevazione iniziale degli strumenti rappresentativi di capitale emessi in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria, l’entità deve valutarli al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi, a meno che tale fair value (valore equo) non possa essere valutato attendibilmente.

7. Se il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati in modo da riflettere il fair value (valore equo) della passività finanziaria estinta. Nel determinare il fair value (valore equo) di una passività finanziaria estinta che include una caratteristica di esigibilità a vista (per esempio un deposito a vista), non si applica il paragrafo 49 dello IAS 39.

8. Se la passività finanziaria viene estinta solo parzialmente, l’entità deve valutare se una parte del corrispettivo pagato è legata a una modifica delle condizioni della passività che resta in essere. Se parte del corrispettivo pagato fa riferimento a una modifica delle condizioni della passività residua, l’entità deve ripartire il corrispettivo pagato tra la parte della passività estinta e la parte della passività che resta in essere. Nell’effettuare tale ripartizione, l’entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti in relazione all’operazione.

9. La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio, in conformità con quanto disposto dal paragrafo 41 dello IAS 39. Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi devono essere rilevati inizialmente e valutati alla data in cui viene estinta la passività finanziaria (o parte di essa).

10. Qualora la passività finanziaria sia estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito secondo quanto disposto dal paragrafo 8. Il corrispettivo assegnato alla passività residua deve essere considerato quando si tratta di valutare se le condizioni della passività residua siano state modificate nella sostanza. Se la passività residua è stata modificata nella sostanza, l’entità deve contabilizzare tale modifica come estinzione della passività originaria e rilevazione di una nuova passività, in conformità con quanto disposto dal paragrafo 40 dello IAS 39.

11. Una entità deve indicare l’utile o la perdita rilevati conformemente ai paragrafi 9 e 10 come una voce distinta dell’utile (perdita) d’esercizio o delle note.

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