Separazione dei pagamenti destinati al leasing da altri pagamenti
12. Se un accordo contiene un leasing, le parti dell’accordo devono applicare le disposizioni dello IAS 17 all’elemento del leasing dell’accordo, a meno che siano esentate da tali disposizioni secondo il paragrafo 2 dello IAS 17. Di conseguenza, se un accordo contiene un leasing, tale leasing deve essere classificato come un leasing finanziario o un leasing operativo, secondo quanto previsto dai paragrafi da 7 a 19 dello IAS 17. Altri elementi dell’accordo che non rientrano nell’ambito dello IAS 17 devono essere contabilizzati secondo quanto previsto da altri principi.
13. Al fine dell’applicazione delle disposizioni dello IAS 17, i pagamenti e gli altri corrispettivi previsti dall’accordo devono essere separati all’inizio dell’accordo o alla revisione dello stesso, in pagamenti per il leasing e pagamenti per altri elementi sulla base dei relativi fair value (valori equi). I pagamenti minimi dovuti per il leasing come definito nel paragrafo 4 dello IAS 17 includono soltanto pagamenti per il leasing (ossia il diritto all’uso dell’attività) ed escludono i pagamenti diversi da altri elementi dell’accordo (ossia per servizi e il costo dei fattori produttivi).
14. In alcuni casi, separare i pagamenti per il leasing dai pagamenti per altri elementi dell’accordo richiederà che l’acquirente utilizzi una tecnica di stima. Per esempio, un acquirente può stimare i pagamenti del leasing facendo riferimento a un accordo di leasing per un’attività comparabile che non contiene altri elementi, o stimando i pagamenti per altri elementi dell’accordo facendo riferimento ad accordi comparabili e quindi deducendo tali pagamenti dai pagamenti totali secondo quanto previsto dall’accordo.
15. Se un acquirente conclude che non è fattibile separare attendibilmente i pagamenti, esso deve:
a) nel caso di un leasing finanziario, rilevare un’attività e una passività a un importo pari al fair value (valore equo) dell’attività sottostante che era identificata nei paragrafi 7 e 8 come l’oggetto del leasing. Successivamente la passività deve essere ridotta man mano che i pagamenti sono effettuati e si deve rilevare un onere finanziario figurativo sulla passività utilizzando il tasso di interesse marginale dell’acquirente (*);
b) nel caso di un leasing operativo, trattare tutti i pagamenti relativi all’accordo come pagamenti di leasing ai fini della conformità con le disposizioni informative dello IAS 17, ma:
i) indicare tali pagamenti separatamente da pagamenti minimi di leasing di altri accordi che non includono pagamenti per elementi non di leasing, e
ii) dichiarare che i pagamenti indicati includono anche i pagamenti per elementi non di leasing dell’accordo.
(*) Ossia il tasso di finanziamento marginale del locatario come definito nel paragrafo 4 dello IAS 17.
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