Contabilizzazione di un’interessenza nel fondo
7. Il partecipante deve rilevare la propria obbligazione a pagare i costi di smantellamento come una passività e rilevare la propria interessenza nel fondo separatamente, a meno che il partecipante non sia responsabile del pagamento dei costi di smantellamento anche nel caso in cui il fondo non sia in grado di pagare.
8. Il partecipante deve determinare se ha il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sul fondo in base a quanto contenuto negli IAS 27, IAS 28, IAS 31 e SIC-12. Se così fosse, deve contabilizzare la propria interessenza nel fondo secondo quanto previsto da tali Principi.
9. Se un contribuente non ha il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sul fondo, il partecipante deve rilevare il diritto a ricevere il rimborso dal fondo come un rimborso secondo quanto previsto dallo IAS 37. Questo rimborso deve essere valutato al minore tra:
a) l’importo dell’obbligazione di smantellamento rilevata; e
b) l’interessenza del partecipante nel fair value (valore equo) delle attività nette del fondo attribuibile ai partecipanti.
Le variazioni nel valore contabile del diritto a ricevere un rimborso diverso dai contributi al, e dai pagamenti dal, fondo devono essere rilevati a conto economico nell’esercizio in cui queste variazioni si verificano.