Informazioni integrative
11. Un partecipante deve indicare la natura della propria interessenza in un fondo ed eventuali limitazioni sull’accesso alle attività del fondo.
12. Quando un partecipante ha un’obbligazione a effettuare contributi aggiuntivi potenziali che non sono rilevati come una passività (vedere paragrafo 10), deve fornire le informazioni integrative necessarie secondo il paragrafo 86 dello IAS 37.
13. Quando un partecipante contabilizza la propria interessenza nel fondo secondo quanto previsto dal paragrafo 9, deve fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 85(c) dello IAS 37.