6. La presente interpretazione fornisce orientamenti per quanto riguarda la rilevazione, nel bilancio dei produttori, delle passività per la gestione dei rifiuti, in applicazione della direttiva dell’Unione europea sui RAEE, in relazione alle vendite di apparecchiature «storiche» per nuclei domestici.
7. La presente interpretazione non si occupa né dei rifiuti nuovi né dei rifiuti storici di utenti diversi dai nuclei domestici. Le passività relative alla gestione di tali rifiuti sono adeguatamente disciplinate dallo IAS 37. Tuttavia, se nella legislazione nazionale i rifiuti nuovi dei nuclei domestici vengono trattati in modo analogo ai rifiuti storici dei nuclei domestici, i principi dell’interpretazione si applicano con riferimento all’ordine gerarchico di cui ai paragrafi da 10 a 12 dello IAS 8. L’ordine gerarchico di cui allo IAS 8 èrilevante anche per le altre regolamentazioni che impongono obbligazioni comparabili al modello di attribuzione dei costi specificato nella suddetta direttiva dell’Unione europea.