1. Lo IAS 39, paragrafo 10, definisce un derivato incorporato come «una componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non-derivato — con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante».
2. Lo IAS 39, paragrafo 11, stabilisce che un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato se, e soltanto se:
a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato; e
c) lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni nel fair value rilevate nel conto economico (per esempio un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value rilevato a conto economico non è separato).
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