Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
B1. L’entità deve applicare le seguenti eccezioni:
(a) eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie (paragrafi B2 e B3);
(b) contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi B4–B6), e
(c) partecipazioni di minoranza (paragrafo B7).
Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie
B2. A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione prospetticamente per le operazioni verificatesi a partire dal 1°gennaio 2004. In altri termini, se un neo-utilizzatore ha stornato attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di una operazione avvenuta prima del 1° gennaio 2004, questi non dovrà rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che non acquisiscano i requisiti per essere rilevate in base agli IFRS a seguito di una operazione o di un evento successivo).
B3. Nonostante quanto disposto dal paragrafo B2, una entità può applicare le disposizioni relative all’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 retroattivamente a partire da una data a scelta della entità, a condizione che le informazioni necessarie per applicare lo IAS 39 alle attività e passività finanziarie stornate come risultato di operazioni passate siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
B4. Secondo quanto richiesto dallo IAS 39, alla data di transizione agli IFRS un’entità deve:
(a) valutare tutti i derivati al fair value (valore equo); e
(b) eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se fossero attività o passività.
B5. L’entità non deve esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo lo IAS 39 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è uno strumento monetario o un’opzione emessa; nelle quali l’elemento coperto è una posizione netta; o nelle quali la copertura riguarda il rischio sui tassi di interesse di un investimento posseduto sino a scadenza). Tuttavia, se un’entità ha designato una posizione netta come oggetto di copertura in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare un singolo elemento all’interno di tale posizione netta quale oggetto di copertura, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS.
B6. Se, prima della data di transizione agli IFRS, una entità ha classificato una operazione come operazione di copertura ma quest’ultima non possiede i requisiti per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi dello IAS 39, l’entità deve applicare i paragrafi 91 e 101 dello IAS 39 per sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le operazioni svolte prima della data del passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come di copertura.
Partecipazioni di minoranza
B7. Il neo-utilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dello IAS 27 (modificato nel 2008) prospetticamente, a partire dalla data di passaggio agli IFRS:
(a) la disposizione di cui al paragrafo 28, secondo cui il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.
(b) le disposizioni di cui ai paragrafi 30 e 31 per la contabilizzazione delle variazioni nell’interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo; e
(c) le disposizioni dei paragrafi 34–37 in merito alla contabilizzazione della perdita del controllo di una controllata, e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.
Tuttavia, se il neo-utilizzatore sceglie di applicare l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) retroattivamente, alle pregresse aggregazioni aziendali, deve anche applicare lo IAS 27 (modificato nel 2008), secondo quanto previsto dal paragrafo C1 del presente IFRS.
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