Esenzioni dall’applicazione di alcuni IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
D1. Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:
(a) operazioni con pagamento basato su azioni (paragrafi D2 e D3);
(b) contratti assicurativi (paragrafo D4);
(c) sostituto del costo (paragrafi D5-D8A);
(d) leasing (paragrafo D9 e D9A);
(e) benefici per i dipendenti (paragrafi D10 e D11);
(f) differenze cumulative di conversione (paragrafi D12 e D13);
(g) partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (paragrafi D14 e D15);
(h) attività e passività di controllate, collegate e joint venture (paragrafi D16 e D17);
(i) strumenti finanziari composti (paragrafo D18);
(j) designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafo D19);
(k) valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale (paragrafo D20);
(l) passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafo D21 e D21A);
(m) attività finanziarie o attività immateriali contabilizzate in conformità all’IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (paragrafo D22); e
(n) oneri finanziari (paragrafo D23).
L’entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.
Operazioni con pagamento basato su azioni
D2. Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data antecedente. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e maturati prima della data più recente tra (a) la data di transizione agli IFRS e (b) il 1° gennaio 2005. Tuttavia, se un neo-utilizzatore opta per l’applicazione dell’IFRS 2 a tali strumenti rappresentativi di capitale, può farlo soltanto se l’entità ha provveduto a indicare pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione, secondo quanto definito nell’IFRS 2. Un neo-utilizzatore deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 dell’IFRS 2 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato l’IFRS 2 (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente). Se un neo-utilizzatore modifica i termini e le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non è stato applicato l’IFRS 2, l’entità non è obbligata ad applicare i paragrafi 26-29 dell’IFRS 2 se la modifica si è verificata prima della data di transizione agli IFRS.
D3. Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 alle passività originate da operazioni con pagamento basato su azioni ed estinte prima della data di transizione agli IFRS. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 alle passività estinte prima del 1° gennaio 2005. Nel caso di passività alle quali è applicato l’IFRS 2, il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare l’informativa comparativa nella misura in cui tale informativa fa riferimento a un periodo o a una data antecedente il 7 novembre 2002.
Contratti assicurativi
D4. Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all’IFRS 4 Contratti assicurativi. L’IFRS 4 limita i cambiamenti dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, inclusi quelli effettuati dai neo-utilizzatori.
Fair value (valore equo) o rideterminazione del valore, come sostituto del costo
D5. L’entità può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli IFRS al fair value (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data.
D6. Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, alla data di passaggio agli IFRS, o ad una data precedente a tale passaggio, in base ai precedenti Principi contabili, come sostituto del costo alla data della rideterminazione del valore, se tale rideterminazione del valore, alla data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:
(a) al fair value (valore equo); o
(b) al costo o al costo ammortizzato in conformità agli IFRS, rettificato per riflettere, per esempio, le variazioni di un indice dei prezzi generale o specifico.
D7. Le opzioni nei paragrafi D5 e D6 sono applicabili anche a:
(a) gli investimenti immobiliari, se l’entità sceglie di utilizzare il modello del costo previsto dallo IAS 40 Investimenti immobiliari e
(b) le attività immateriali che soddisfano:
(i) le condizioni necessarie per rilevazione di cui allo IAS 38 (compresa una valutazione attendibile del costo originario); e
(ii) le condizioni previste dallo IAS 38 per la rideterminazione del valore (inclusa l’esistenza di un mercato attivo).
L’entità non deve utilizzare tali opzioni per altre attività o passività.
D8. Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in conformità ai precedenti Principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al fair value (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato. Tale entità può utilizzare il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale valutazione.
D8A. Alcuni principi contabili nazionali stabiliscono che i costi di esplorazione e sviluppo di impianti petroliferi e del gas nelle fasi di sviluppo o di produzione devono essere contabilizzati in centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica. Una entità che adotta per la prima volta gli IFRS e che utilizza tale trattamento contabile in base ai precedenti Principi Contabili può scegliere di determinare il valore delle attività relative a petrolio e gas alla data di transizione agli IFRS in base ai criteri seguenti:
(a) le attività per l’esplorazione e la valutazione, in base all’ammontare determinato dall’entità secondo i precedenti Principi Contabili; e
(b) le attività relative alle fasi di sviluppo o produzione in base all’ammontare determinato per il centro di costo secondo i precedenti Principi Contabili dell’entità. L’entità deve allocare tale ammontare alle attività sottostanti al centro di costo in misura proporzionale, utilizzando i volumi o i valori delle riserve a tale data.
Alla data di passaggio agli IFRS, l’entità deve effettuare le verifiche per riduzione di valore delle attività di esplorazione e valutazione e delle attività nelle fasi di sviluppo e produzione, in conformità all’IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie o allo IAS 36 rispettivamente e, se necessario, ridurre l’ammontare determinato in base ai punti (a) e (b) di cui sopra. Ai fini del presente paragrafo, le attività relative a petrolio e gas includono soltanto quelle attività utilizzate nella esplorazione, valutazione, sviluppo e produzione del petrolio e del gas.
Leasing
D9. Per una prima adozione si possono applicare le disposizioni transitorie dell’IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing. Quindi, il neo-utilizzatore può determinare se un accordo in essere alla data della transizione agli IFRS contiene un leasing sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale data.
D9A. Se una entità che adotta per la prima volta gli IFRS ha determinato, in base ai precedenti Principi Contabili, che un accordo contiene un leasing, analogamente a quanto avrebbe fatto secondo l’IFRIC 4 ma a una data diversa da quella stabilita dall’IFRIC 4, tale entità non deve rifare tale valutazione nel momento in cui adotta gli IFRS. Per stabilire se una entità ha determinato che un accordo contiene un leasing in base ai precedenti Principi Contabili analogamente a quanto avrebbe fatto secondo gli IFRS, il risultato di tale determinazione dovrebbe essere identico a quello risultante dall’applicazione dello IAS 17 Leasing e dell’IFRIC 4.
Benefici per i dipendenti
D10. In conformità allo IAS 19 Benefici per i dipendenti l’entità può scegliere di utilizzare il metodo del «corridoio», che consente di non rilevare parte degli utili e perdite attuariali. L’applicazione retroattiva di questo metodo impone all’entità di suddividere gli utili e le perdite attuariali cumulati dall’inizio del piano fino alla data di passaggio agli IFRS in una parte rilevata e in una non rilevata. Tuttavia, il neo-utilizzatore può scegliere di rilevare integralmente gli utili e le perdite attuariali cumulativi alla data di passaggio agli IFRS, anche se esso usa il metodo del corridoio per gli utili e le perdite attuariali realizzati successivamente. Se il neo-utilizzatore si avvale di questa opzione, deve applicarla a tutti i piani.
D11. Un’entità può indicare gli importi previsti dal paragrafo 120A(p) dello IAS 19 quando gli importi sono determinati per ogni esercizio prospetticamente dalla data di passaggio agli IFRS.
Differenze cumulative di conversione
D12. Lo IAS 21 dispone che una entità:
(a) rilevi alcune differenze di conversione tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e le imputi ad una componente separata del patrimonio netto; e
(b) riclassifichi, a seguito della dismissione di una gestione estera, le differenze cumulative di conversione relative a tale gestione (compresi gli eventuali utili e perdite sulle relative coperture) dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.
D13. Tuttavia, il neo-utilizzatore non è tenuto a ottemperare a questi obblighi per le differenze cumulative di conversione esistenti alla data di passaggio agli IFRS. Se esso si avvale di questa esenzione:
(a) le differenze cumulative di conversione per tutte le gestioni estere si presumono pari a zero alla data di passaggio agli IFRS; e
(b) la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla successiva dismissione a terzi di una gestione estera non deve comprendere le differenze di conversione determinatesi prima della data di passaggio agli IFRS e deve comprendere le differenze di conversione determinatesi dopo.
Partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate
D14. Quando un’entità redige il proprio bilancio separato, lo IAS 27 (modificato nel 2008) dispone che essa deve rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate:
(a) al costo, o
(b) in conformità allo IAS 39.
D15. Se un neo-utilizzatore valuta tale partecipazione al costo in conformità al paragrafo D14, esso deve valutare tale partecipazione sulla base di uno dei seguenti ammontari nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura separato redatto in conformità agli IFRS:
(a) al costo determinato in conformità allo IAS 27, o
(b) al sostituto del costo. Il sostituto del costo di tale partecipazione deve essere:
(i) il fair value (valore equo) (determinato in conformità allo IAS 39) alla data di transizione agli IFRS nel proprio bilancio separato; o
(ii) il valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a tale data.
Un neo-utilizzatore può scegliere il criterio (i) o (ii) di cui sopra per valutare la propria partecipazione in ciascuna controllata, entità a controllo congiunto o società collegata che decide di valutare utilizzando il sostituto del costo.
Attività e passività di controllate, collegate e joint venture
D16. Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e le passività alternativamente:
(a) ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo; o
(b) ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della controllata. Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in (a) nei casi in cui:
(i) le esenzioni previste dal presente IFRS comportino valutazioni che dipendono dalla data di passaggio agli IFRS;
(ii) i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare come proprio principio contabile il modello del costo dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, mentre il gruppo può utilizzare il modello della rideterminazione del valore.
Tale opzione è consentita anche a collegate o joint venture che adottano per la prima volta gli IFRS dopo l’entità che ha una influenza notevole o un controllo congiunto su di esse.
D17. Tuttavia, se l’entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio della controllata (o collegata o joint venture), dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo. Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento.
Strumenti finanziari composti
D18. Lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio dispone che l’entità suddivida, all’inizio, uno strumento finanziario composto in componenti separate del passivo e del patrimonio netto. Se la componente di passività non è più sussistente, l’applicazione retroattiva dello IAS 32 prevede la separazione in due parti del patrimonio netto. La prima è negli utili portati a nuovo e rappresenta gli interessi cumulativi maturati sulla componente di passività. L’altra parte rappresenta la componente originaria del patrimonio netto. Tuttavia, in conformità al presente IFRS, il neo-utilizzatore non è tenuto a separare queste due parti se la componente di passività non è più sussistente prima della data di passaggio agli IFRS.
Designazione di strumenti finanziari rilevati precedentemente
D19. Lo IAS 39 permette che una attività finanziaria venga designata, al momento della rilevazione iniziale, come una attività disponibile per la vendita o che uno strumento finanziario (a condizione che esso soddisfi determinati criteri) sia designato come una attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Nonostante questa disposizione, nelle circostanze che seguono si applicano delle eccezioni:
(a) a una entità è consentito fare una designazione come disponibile per la vendita alla data di transizione agli IFRS;
(b) a una entità è consentito designare, alla data di transizione agli IFRS, qualsiasi attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, a condizione che l’attività o passività soddisfi i criteri di cui ai paragrafi 9(b)(i), 9(b)(ii) o 11A dello IAS 39 a tale data.
Valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale
D20. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo AG76, e del paragrafo AG76A, dello IAS 39, in uno dei seguenti modi:
(a) prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 25 ottobre 2002; o
(b) prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2004.
Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari
D21. L’IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari richiede che le modifiche di uno smantellamento, di un ripristino o di una passività similare siano rilevate ad incremento o a riduzione del costo dell’attività a cui si riferiscono; il valore da ammortizzare rideterminato dell’attività è poi ammortizzato prospetticamente nell’arco della sua vita utile residua. Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare queste disposizioni per le modifiche di tali passività verificatesi precedentemente alla data di passaggio agli IFRS. Se si avvale di questa esenzione, si deve:
(a) misurare la passività alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37;
(b) stimare, nella misura in cui la passività rientra nell’ambito applicativo dell’IFRIC 1, l’importo che sarebbe stato incluso nel costo della relativa attività nel momento in cui la passività è sorta, attualizzando la passività a quella data utilizzando la propria migliore stima del tasso(i) di attualizzazione storico, corretto per il rischio, che sarebbe stato applicato a quella passività nel periodo specificato; e
(c) calcolare l’ammortamento accumulato su tale importo, alla data di passaggio agli IFRS, in base alla stima corrente della vita utile dell’attività, utilizzando il metodo di ammortamento adottato dall’entità in conformità agli IFRS.
D21A. Una entità che utilizza l’esenzione di cui al paragrafo D8A(b) (per le attività relative a petrolio e gas nelle fasi di sviluppo o di produzione contabilizzate nei centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica in base ai precedenti Principi Contabili) deve, invece di applicare il paragrafo D21 o l’IFRIC 1:
(a) misurare gli smantellamenti, ripristini e passività similari alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37; e
(b) rilevare direttamente negli utili portati a nuovo qualsiasi differenza tra tale ammontare e il valore contabile di tali passività alla data di passaggio agli IFRS determinato in base ai precedenti Principi Contabili.
Attività finanziarie o attività immateriali rilevate in conformità all’IFRIC 12
D22. Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all’IFRIC 12.
Oneri finanziari
D23. Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nei paragrafi 27 e 28 dello IAS 23, rivisti nella sostanza nel 2007. In tali paragrafi, i riferimenti alla data di entrata in vigore devono essere interpretati come 1° luglio 2009 o la data di transizione agli IFRS, a seconda di quale delle due sia la più recente.
Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale
D25. Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie contenute nell’IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale.
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