Designazione di attività o passività finanziarie
29. Una entità può designare attività o passività finanziarie precedentemente rilevate come attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico oppure può designare un’attività finanziaria come posseduta per la vendita in conformità con il paragrafo D19. L’entità deve indicare il fair value (valore equo) di tutte le attività o passività finanziarie appartenenti a ciascuna categoria alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.
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