Contabilizzazione delle operazioni di copertura
28. Conformemente allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione l’entità, alla data di passaggio agli IFRS, deve:
a) valutare tutti i derivati al fair value (valore equo); e
b) eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se fossero attività o passività.
29. L’entità non deve esporre nello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo lo IAS 39 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è uno strumento monetario o un’opzione scritta (written option); nelle quali l’elemento coperto è una posizione netta; o nelle quali la copertura riguarda il rischio sui tassi di interesse di un investimento posseduto sino a scadenza). Tuttavia, se un’ entità ha designato una posizione netta come oggetto di copertura in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare un singolo elemento all’interno di tale posizione netta quale oggetto di copertura, purché ciò avvenga entro la data di
passaggio agli IFRS.
30. L’entità deve applicare le disposizioni transitorie dello IAS 39 a tutte le altre relazioni di copertura esistenti alla data di passaggio agli IFRS.