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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard – Rilevazione e Valutazione

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Principi contabili

7. L’entità deve utilizzare gli stessi principi contabili nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura in conformità agli IFRS e per tutti i periodi inclusi nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. Tali principi contabili devono essere conformi a ciascun IFRS in vigore alla data di chiusura del primo esercizio di cui si redige il bilancio in conformità agli IFRS, salvo quanto specificato nei paragrafi 13-19 e nelle Appendici B-E.

8. L’entità non deve applicare versioni diverse degli IFRS in vigore in date precedenti. L’entità può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio, se esso permette una applicazione anticipata.

Esempio: Applicazione uniforme all’ultima versione degli IFRS

PREMESSA: La data di chiusura del primo esercizio in conformità agli IFRS dell’entità A è il 31 dicembre 20X5. L’entità A decide di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno (si veda il paragrafo 21). Pertanto il passaggio agli IFRS avviene all’apertura dell’esercizio che ha inizio il 1° gennaio 20X4 (o, il che è lo stesso, alla chiusura dell’esercizio che ha termine il 31 dicembre 20X3). L’entità A ha presentato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre di ogni anno in conformità ai precedenti Principi contabili, incluso il 31 dicembre 20X4.

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI: L’entità A è tenuta ad applicare gli IFRS in vigore per gli esercizi che vengono chiusi al 31 dicembre 20X5 per:

a) la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS al 1° gennaio 20X4; e

b)  la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 20X5 (compresi gli importi comparativi per il 20X4), del prospetto di conto economico complessivo, del prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e del rendiconto finanziario per l’esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X5 (compresi gli importi comparativi per il 20X4) nonché delle note illustrative (comprese le informazioni comparative per il 20X4).

L’entità A può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio ma di cui è consentita l’applicazione anticipata per il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

9. Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un’entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un neo-utilizzatore, ad eccezione di quanto previsto nelle Appendici B-E..

10. Salvo quanto illustrato nei paragrafi da 13-19 e nelle Appendici B-E, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS, l’entità deve:

a) rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;

b) non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS;

c) riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità ai precedenti Principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità agli IFRS; e

d) applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.

11. I principi contabili che l’entità utilizza nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando i precedenti Principi contabili. Le rettifiche che ne conseguono derivano da fatti e operazioni riferiti a una data precedente a quella di transizione agli IFRS. Pertanto, alla data di passaggio agli IFRS, l’entità deve imputare tali rettifiche direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un’altra voce del patrimonio netto).

12. Il presente IFRS definisce due tipologie di eccezioni al principio che il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura dell’entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:

(a) l’Appendice B proibisce l’applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS.

(b) le Appendici C-E prevedono delle esenzioni dall’applicazione di alcune disposizioni contenute in altri IFRS.

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