Stime
14. Le stime effettuate dall’entità in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti Principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano prove oggettive che tali stime erano errate.
15. L’entità può ricevere ulteriori informazioni dopo la data di passaggio agli IFRS sulle stime che aveva effettuato secondo i precedenti Principi contabili. In conformità al paragrafo 14, l’entità deve considerare il ricevimento di tali informazioni alla stregua dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica, conformemente allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Per esempio, si ipotizzi che la data di passaggio agli IFRS di un’entità sia il 1° gennaio 20X4 e che nuove informazioni ricevute il 15 luglio 20X4 richiedano la revisione di una stima effettuata in conformità ai precedenti Principi contabili al 31 dicembre 20X3. L’entità non deve modificare le stime nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura conforme agli IFRS in base alle nuove informazioni (a meno che le stime debbano essere rettificate a causa di eventuali differenze nei principi contabili o vi siano prove oggettive che tali stime erano errate). Invece, l’entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se opportuno, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo) dell’esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X4.
16. In conformità agli IFRS, l’entità potrebbe dover effettuare, alla data di passaggio agli IFRS, delle stime che non era tenuta a effettuare a tale data secondo i precedenti Principi contabili. Ai fini della conformità con lo IAS 10, tali stime effettuate secondo quanto previsto dagli IFRS devono riflettere le condizioni che esistevano alla data di passaggio agli IFRS. In particolare, le stime alla data di passaggio agli IFRS di prezzi di mercato, tassi di interesse o tassi di cambio di una valuta estera devono riflettere le condizioni di mercato a tale data.
17. I paragrafi 14-16 si applicano al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS. Gli stessi paragrafi si applicano anche a ciascun periodo presentato a fini comparativi nel primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS, nel qual caso i riferimenti alla data di passaggio agli IFRS sono sostituiti da riferimenti alla data di chiusura di tale periodo comparativo.
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